Rimane il criterio della dipendenza dai trattamenti di sostegno vitale, ma ora nulla impedisce al Parlamento di ampliare l’accesso al suicidio medicalmente assistito
Filomena Gallo commenta: “Il requisito del sostegno vitale resta una discriminazione, ma la Corte lascia aperti nuovi percorsi giuridici”. Marco Cappato aggiunge: “Il Parlamento non ha alibi, discuta la legge Eutanasia legale“.
Con la sentenza n. 152 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal GIP di Bologna sull’articolo 580 del codice penale, nella parte in cui la non punibilità dell’aiuto al suicidio è subordinata alla condizione che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata nel procedimento penale a carico di Marco Cappato, Virginia Fiume e Felicetta Maltese, indagati per l’aiuto fornito a Paola, affetta da una grave patologia neurodegenerativa irreversibile, nel raggiungere una struttura in Svizzera, dove ha potuto porre fine alle proprie sofferenze attraverso l’autosomministrazione del farmaco.
Paola era pienamente capace di assumere decisioni libere e consapevoli ed era totalmente dipendente dall’assistenza continua di altre persone per le attività essenziali della vita quotidiana. Non dipendeva, tuttavia, da una “macchina”.
➡ Dichiarazione di Filomena Gallo
Dichiara Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, avvocata di Marco Cappato, Virginia Fiume e Felicetta Maltese e coordinatrice del collegio di difesa composto anche dagli avvocati Franco Di Paola, Marilisa D’Amico, Francesca Re, Alessia Cicatelli, Benedetta Liberali, Irene Pellizzone e Niccolò Panigada:
Come collegio di difesa avevamo chiesto l’accoglimento della questione, perché continuiamo a ritenere irragionevole e discriminatorio che l’accesso al suicidio medicalmente assistito dipenda dal tipo di trattamento necessario alla sopravvivenza e non dalla condizione concreta della persona: irreversibilità della patologia, sofferenze intollerabili, capacità di autodeterminarsi e libertà della decisione.
La Corte conferma il requisito del sostegno vitale, distinguendo tra chi può già lasciarsi morire rifiutando un trattamento necessario alla sopravvivenza e chi, pur trovandosi in una condizione altrettanto grave e irreversibile, non dispone di questa possibilità.
Tale distinzione determina una disparità di trattamento fondata su una circostanza clinica che non è idonea a misurare né la libertà e consapevolezza della scelta, né l’irreversibilità della patologia, né la gravità delle sofferenze.
La motivazione contiene tuttavia indicazioni giuridiche importanti. La Corte ribadisce che nessuna persona può essere costretta ad accettare un trattamento di sostegno vitale per poi chiederne l’interruzione: quando il trattamento è medicalmente necessario alla sopravvivenza e ne è stata indicata l’attivazione, il paziente può rifiutarlo fin dall’inizio e il requisito deve ritenersi soddisfatto.
Al punto 17.2 del Considerato in diritto, la Corte chiarisce inoltre che non è costituzionalmente preclusa al legislatore una disciplina che consenta l’accesso anche alle persone non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, purché siano previste adeguate garanzie.
La sentenza precisa, infine, che nuove questioni di legittimità costituzionale potranno essere sollevate. Il procedimento torna ora davanti al GIP di Bologna. Spetta al Parlamento superare le discriminazioni che ancora impediscono a persone in condizioni sostanzialmente comparabili di esercitare le medesime libertà.
➡ Dichiarazione di Marco Cappato
Sulla sentenza interviene anche il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato:
Con Virginia e Felicetta siamo indagati per avere aiutato Paola a realizzare una scelta personale, libera e consapevole, dopo che la malattia l’aveva privata di ogni autonomia e sottoposta a sofferenze per lei intollerabili.
La Corte ha scritto con chiarezza che il Parlamento può approvare una legge più ampia, capace di riconoscere l’aiuto medico alla morte volontaria anche alle persone che non dipendono da un macchinario o da uno specifico trattamento sanitario.
Il Parlamento non ha dunque alibi: una legge sul fine vita dovrà rispettare il dettato costituzionale e con i poteri propri del legislatore eliminare le attuali discriminazioni, come previsto dalla nostra legge di iniziativa popolare ‘Eutanasia legale’.
Continueremo con le iniziative politiche, giudiziarie e di disobbedienza civile affinché la libertà di scelta sia riconosciuta senza discriminazioni e accompagnata da controlli rigorosi e garanzie effettive.
L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.