Testamento biologico, come farlo (e farlo valere)

Daily Wired

Dopo anni di discussioni infinite sul testamento biologico e decine di disegni di legge arenati in Parlamento, in Italia non c’è ancora una legge dello Stato che regolamenti le cosiddette Dichiarazioni anticipate di trattamento o Dat, ovvero le volontà, espresse nel pieno delle proprie facoltà, di ricevere o rifiutare terapie e trattamenti sanitari nel caso in cui non si fosse più in grado di esprimersi. Nei giorni scorsi a rinfocolare le braci è stato l’ Avvenire, il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, con un articolo a firma di Francesco D’agostino, l’ex presidente della Commissione di bioetica, che chiedeva al Parlamento un atto di decisionismo nel votare il Ddl Calabrò, approvato alla Camera e fermo al Senato dopo la caduta del governo Berlusconi. Un Ddl molto restrittivo – va detto – che negherebbe tout-court la possibilità di rifiutare la respirazione, idratazione e alimentazione artificiale e consentirebbe ai medici di dire, comunque, l’ultima parola, anche contro le indicazioni espresse dal paziente.

 

Il contrattacco dell’ Associazione Luca Coscioni, sempre in prima linea per la libertà di scelta, non si è fatta attendere: da ieri è online un formulario che chiunque può compilare al computer, firmare ed eventualmente far autenticare da un notaio (l’associazione fornisce l’elenco dei professionisti che procedono alla registrazione gratis o a prezzi simbolici). “ In realtà, l’atto notarile rende incontestabile il documento, ma non è indispensabile”, sottolinea Amedeo Santosuosso, presidente del Centro di ricerca interdipartimentale di diritto, scienza e nuove tecnologie (Eclt) dell’Università di Pavia e giudice presso la Corte d’Appello di Milano: “ Ci sono molti strumenti per far valere le volontà espresse in vita, anche attraverso le testimonianze di amici e parenti, e lo dimostra una mole di sentenze favorevoli della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, in primis quella sul caso di Eluana Englaro”.

I modi per lasciare un testamento biologico (nella speranza che venga tenuto in considerazione) sono tanti. Si può sottoscrivere una dichiarazione privata da tenere nel portafoglio o in un cassetto di casa, esplicitare il proprio pensiero alle persone care, scaricare i moduli messi in Rete da diversi enti e associazioni, come la Consulta di bioetica onlus, la Fondazione Veronesi, A buon diritto, registrare un video ed eventualmente caricarlo online, per esempio sul network LaMiaScelta.it. Si può postare su Facebook o su Twitter. E persino optare per tatuarsi sul corpo una scritta del tipo “ Non rianimare”, com’è già in voga fare negli Stati Uniti. Un’altra soluzione, meno bizzarra, è depositare le proprie volontà al sindaco, presso uno dei registri dei testamenti biologici istituiti in decine di comuni italiani (qui la mappa aggiornata). Oppure, si può licenziare la pratica all’ ufficio postale, in presenza di un testimone e un fiduciario (la persona delegata a far valere le volontà del soggetto), come spiega l’Associazione Coscioni.

Il paradosso è che tutti i metodi sono validi e, alla fine, nessuno. Almeno fino alla sentenza dei tribunali. Che finora hanno sempre dato ragioni ai malati. “ I verdetti espressi dalle Corti di giustizia stabiliscono che le volontà sul fine vita, se documentate e accertate, valgono. Di più, valgono anche contro il parere dei medici”, ribadisce Santosuosso: “ Questo in virtù di svariati principi costituzionali, tra cui l’ articolo 13, che sancisce la libertà personale come diritto inviolabile, e l’ articolo 32, in base al quale nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà”.

Ma cosa succederebbe se il Ddl Calabrò passasse al Senato? Tutte le forme di testamento biologico, i registri comunali, le sentenze dei giudici sarebbero carta straccia? “ Quel disegno di legge, che al momento non vale nulla, è in radicale contrasto con la giurisprudenza italiana ed europea. È vero che il Parlamento è sovrano, ma secondo l’articolo 117 il potere legislativo del Parlamento dev’essere esercitato nei ‘vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ’. Così com’è, finirebbe presso la Corte Costituzionale dove sarebbe rigettato, com’è successo per alcuni punti della Legge 40. Ma perché perdere tempo e denaro, peraltro sulla pelle delle persone, quando basterebbe rispettare il diritto all’autodeterminazione di rifiutare le cure?”.