ROMA. Anche in Italia si potrà brevettare la vita. Da ieri il nostro Paese si è messo finalmente in regola con l’Europa recependo, a tempo praticamente scaduto, le norme Ue sui brevetti biotech e aggiungendo di suo una serie di paletti piuttosto stringenti. Nel decreto legge «in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche» — pubblicato mercoledì sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 8 — non mancano, infatti, adempimenti e vincoli severi per chi punterà a conquistare in Italia un brevetto, sia sul fronte delle applicazioni agricole che in quelle della medicina e della diagnostica dove, tra l’altro, si introduce l’altolà sull’uso di embrioni e cellule staminali embrionali. 11 provvedimento — arrivato dopo una condanna della Corte Ue per il ritardo nel recepimento della direttiva 98/44/Ce — era «atteso da tempo e dovrebbe permettere finalmente all’Italia di non rimanere indietro», ha spiegato ieri Leonardo Santi, presidente del Comitato nazionale per biotecnologie. Le nuove regole vanno incontro soprattutto alle tante Pmi del biotech made in Italy che si sono moltiplicate in questi ultimi anni: il deposito in Italia del brevetto sarà, infatti, più a portata di mano per le piccole aziende italiane rispetto a quello presso l’Ufficio europeo di Monaco, appannaggio quasi sempre dei ‘big del settore. «Finalmente abbiamo le regole — ha aggiunto Leonardo Vingiani, direttore di Assobiotec, l’associazione che riunisce le imprese del comparto —, in molti casi però sono state introdotte delle soluzioni quasi impraticabili che renderanno la vita difficile alle aziende e ai centri di ricerca». I confini della brevettabilità. lì decreto, in linea con la normativa europea, apre le porte anche in Italia alla possibilità di brevettare cellule e sequenze genetiche umane, di piante e animali. Con un confine importante: è vietato chiedere un brevetto per il materiale biologico, così com’è in natura. Oggetto dell’esclusiva possono diventare solo le tecniche per isolarlo e le funzioni che possono essergli attribuite, «purché abbiano i requisiti di novità e originalità e siano suscettibili di applicazione industriale». Sono, invece, tassativamente esclusi dalla brevettazione le tecniche di clonazione umana, l’impiego degli embrioni e delle staminali embrionali, la modifica dell’identità genetica. E quant’altro sia in contrasto con la dignità umana la salute pubblica, il buon costume, l’ambiente e la biodiversità. Tra i paletti inseriti dalle norme italiane e è anche il dovere di informare il donatore dei materiali biologici sull’uso e il tipo di ricerca effettuata: il suo consenso scritto sarà, infatti, una condizione per presentare la domanda. Come conquistare il brevetto. L’ufficio italiano, nell’esaminare una richiesta, potrà ricorrere al parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. E nel caso in cui la domanda riguardi l’uso o la modifica delle «identità genetiche di varietà italiane autoctone o da conservazione», oppure «materiali biologici vegetali o animali» a denominazione protetta sarà necessario acquisire prima il consenso del ministero delle Politiche agricole, che a sua volta dovrà consultare le associazioni dei produttori interessate. A limiti stringenti dovrà poi sottostare l’agricoltore che decida di utilizzare materiale brevettato di origine vegetale, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda. Limiti, questi, che saranno presto stabiliti con decreto del ministro delle Politiche agricole. Il provvedimento, infine, regola nel dettaglio la licenza obbligatoria, le norme per il deposito e l’accesso al materiale biologico depositato.
IL GENE NON HA «RISERVE»
• Casa si può brevettare. I materiali biologici purché isolati dal loro ambiente naturale e prodotti tramite un procedimento tecnico; le invenzioni relative a elementi isolati del corpo umano utilizzando procedimenti tecnici e quelle per la produzione di vegetali o animali
• Cosa non si può brevettare. lì corpo umano dal concepimento e in tutti gli stadi del suo sviluppo; un gene o una sua sequenza parziale; i procedimenti di donazione umana; l’utilizzo di embrioni umani e cellule staminali embrionali; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; gli screening genetici che possono determinare discriminazioni; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali che provocano sofferenze inutili