Roberto vive in Veneto, ha un tumore in fase avanzata e la sua malattia non è più curabile. È lucido, perfettamente capace di decidere e considera intollerabili le sofferenze che la malattia gli impone. Nell’ottobre 2024, ha chiesto di poter accedere all’aiuto alla morte assistita come stabilito dalla sentenza Cappato-Antoniani, la 242 del 2019, ma la risposta del Servizio sanitario regionale è stata negativa. E non perché mancassero l’ irreversibilità della malattia, la sofferenza, la capacità di autodeterminarsi o la consapevolezza della scelta – cioè le condizioni stabilite dalla Corte – ma perché Roberto non è “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale”, che è il quarto requisito.
Eppure non è lui ad aver scelto di non dipendere da una macchina o da un farmaco, è la sua malattia a non prevederlo. Le terapie che gli vengono prescritte servono ormai soltanto a contenere il dolore e spesso devono essere sospese a causa dei pesanti effetti collaterali. Anche l’intervento chirurgico che gli è stato proposto non gli restituirebbe la salute o una migliore qualità della vita: potrebbe invece privarlo di quella residua autonomia che ancora conserva. Roberto quindi lo ha rifiutato e oggi potrebbe andare in Svizzera, dove la sua richiesta è stata accolta, ma vorrebbe morire a casa sua.
Stefano viveva in Toscana, aveva un catetere permanente, era sottoposto a ossigenoterapia e seguiva una terapia insulinica quotidiana. Anche lui aveva chiesto di accedere alla procedura prevista dalla giurisprudenza costituzionale italiana e anche lui aveva ricevuto due rifiuti perché quei trattamenti, pur essendo stati ricondotti dalla giurisprudenza costituzionale alla nozione di sostegno vitale, non sono stati considerati, dalla Commissione aziendale, come trattamenti di sostegno vitale. È morto pochi giorni fa come non avrebbe voluto.
Sembrano storie molto diverse ma in realtà raccontano lo stesso problema. Non è la gravità della malattia a distinguerli, non è la sofferenza e non è la loro capacità di comprendere e decidere liberamente. A distinguerli è soltanto il modo in cui la malattia si manifesta – una differenza che non dovrebbe avere alcuna implicazione sulla possibilità di scegliere e di decidere.
È proprio qui che nasce la questione costituzionale discussa davanti alla Corte lo scorso 23 giugno. Per anni il dibattito si è concentrato sul significato dell’espressione “trattamento di sostegno vitale”. Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha progressivamente ampliato la nozione di trattamento di sostegno vitale per evitare esclusioni irragionevoli.
Le storie delle persone in questi anni ci hanno mostrato l’ingiustizia che può causare il considerare il trattamento di sostegno vitale come una condizione necessaria, soprattutto in una sua interpretazione restrittiva.
Persone con malattie irreversibili, che considerano intollerabili le proprie sofferenze, capaci di autodeterminarsi e sottoposte alle verifiche del Servizio sanitario nazionale ricevono risposte diverse non perché è diversa la loro condizione, ma perché diversa è l’evoluzione della malattia.
Il requisito dell’essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale è diventato così una soglia mobile: per alcuni rappresenta una barriera invalicabile, per altri significa mesi e mesi di attesa, ricorsi ai tribunali e aggravamento della malattia, per altri ancora significa lasciare il proprio Paese.
La questione non riguarda soltanto Roberto, Stefano o Paola Ruffi – che è il caso che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale discussa il 23 giugno 2026 – ma riguarda il significato stesso del principio di uguaglianza.
L’uguaglianza costituzionale non significa trattare tutti allo stesso modo ma trattare allo stesso modo persone che si trovano nella medesima condizione, salvo che esista una ragione obiettiva per distinguerle. I requisiti individuati dalla Corte costituzionale garantiscono già la tutela delle persone vulnerabili e il trattamento di sostegno vitale non aggiunge una garanzia ulteriore ma finisce per distinguere persone che, sotto ogni altro profilo costituzionalmente rilevante, si trovano nella stessa condizione.
Per questo abbiamo chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare incostituzionale quel requisito o almeno di non considerarlo più un presupposto indispensabile in ogni caso, ma un elemento da valutare insieme agli altri requisiti.
Non chiediamo meno garanzie, chiediamo, al contrario, che restino ferme quelle già individuate dalla Corte costituzionale – perché queste sono le condizioni che proteggono davvero le persone vulnerabili, mentre il trattamento di sostegno vitale finisce invece per distinguere – e trattare diversamente – le persone sulla base della forma che assume la loro malattia. Persone che dovrebbe essere trattate allo stesso modo.
Dietro queste vicende c’è anche la scelta di Marco Cappato e dei volontari che lo affiancano e che rischiano una condanna da 5 a 12 anni per affermare un diritto, una libertà. Una scelta iniziata nel 2015, quando, di fronte al rifiuto del Parlamento di discutere una proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita, decisero di accompagnare all’estero, in casi rigorosamente individuati, persone che chiedevano di porre fine alle proprie sofferenze. Da allora Cappato ha consapevolmente assunto il rischio del processo penale, dando origine a un percorso che ha condotto prima all’ordinanza 207 del 2018 e poi alla sentenza 242 del 2019, con cui la Corte costituzionale ha invitato il legislatore a disciplinare la materia sulla base dei principi da essa individuati. A quasi otto anni da quell’invito, una disciplina organica ancora non c’è.
La Costituzione può pretendere prudenza, può imporre controlli rigorosi e può chiedere garanzie – anzi, deve farlo. Ma non può consentire che, quando tutti gli altri requisiti sono presenti, sia la forma della malattia a determinare una diversa estensione della libertà costituzionale della persona.
Filomena Gallo è Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni. Avvocata cassazionista è esperta in diritto di famiglia, diritto internazionale e in problematiche legislative nelle biotecnologie in campo umano. Docente a contratto presso l’Università di Teramo, ha seguito la maggior parte dei procedimenti legali che hanno portato agli interventi della Corte Costituzionale con dichiarazione di incostituzionalità della legge 40/04.