La vita di Eluana non è un conflitto tra politici e giudici

di Pierluigi Martini
Statue at Palazzo di Giustizia(Immagine fornita da Flickr)

Una ragazza splendida Eluana Englaro è da sedici anni bloccata su se stessa, in coma irreversibile, tenuta in vita artificialmente. Il suo corpo si è negli anni trasformato, ma senza di lei, contro di lei. La famiglia, dopo molta sofferenza e cura, ritiene che non sia più giusto insistere, non c’è nessuna speranza data dalla scienza, chiede ai giudici che sia rispettato l’art. 32 Cost. che stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Dopo vari e complessi giudizi la Cassazione stabilisce, tenendo conto delle Convenzioni di Oviedo e di Nizza e dei principi costituzionali, che a determinate specifiche condizioni di fatto non sussiste l’obbligo giuridico di un trattamento forzoso. Il tema è ovviamente assai delicato e dopo tante polemiche e discussioni sulla necessità di una legge sul testamento biologico c’è ora chi sostiene che basterebbe sviluppare le procedure volontarie, come ad esempio le «dichiarazioni anticipate di volontà», sui moduli predisposti dalla Fondazione Veronesi in collaborazione con il Consiglio nazionale del notariato. Sarà sufficiente? Le questioni della vita e della morte sono complesse ma ineludibili soprattutto quando il progresso scientifico rende più incerti i confini. Il legislatore in Italia non ha ancora provveduto, al contrario della maggioranza dei paesi europei, e dunque il giudice, dinanzi al caso Englaro, deve ricavare dai principi la risposta alla domanda.
Come si giustifica dunque il ricorso alla Corte Costituzionale, da parte delle Camere, per un conflitto di attribuzione tra potere giudiziario e potere legislativo, se il potere non è stato esercitato in modo specifico? Come si può dimenticare il principio fondamentale dell’art. 12 delle preleggi che recita che «se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato"? L’art. 104 della Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti solo alla legge. Ma se la legge sul testamento biologico non c’è, si dovrebbe impedire ai giudici di decidere sulla base dei principi generali? Certo il valore della vita è sacro e inviolabile: ma è vita la condizione dì Eluana? E possono vivere i valori fondamentali fuori o contro le regole dell’ordinamento giuridico? Il diritto naturale, i diritti umani fondamentali ben possono e devono ispirare il diritto positivo ma un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è un istituto dell’ordinamento e non un mezzo per far prevalere il diritto naturale sulle leggi esistenti.
La potestà legislativa si attua e si difende legiferando, non elevando conflitti di attribuzione. D’altronde i precedenti sono tutti relativi a funzioni non legislative. La supplenza del giudice, il suo ruolo integrativo o creativo del diritto, è figlio dell’imprecisione o dell’assenza delle norme. La relazione di Carlo Vizzini, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, sostiene che i giudici avrebbero invaso la competenza del legislatore ma ha fatto bene Rosy Bindi, nella sua relazione all’ufficio di presidenza della Camera, a rilevare la natura strumentale e infondata del conflitto di attribuzione.E ha fatto bene anche il Partito Democratico a sottrarsi alle strumentalizzazioni e a rifiutarsi di votare, presentando un ordine del giorno che chiede che entro il 2008 il parlamento si occupi finalmente del testamento biologico. L’ennesimo conflitto tra politica e magistratura non è la risposta utile per Eluana. È solo una provocazione, il segno dell’indecisione e dell’assenza di pietas.
La vita di Eluana è molto di più.