La Cassazione non è “padrona della vita”

di Raffaele Calabrò *

Conosciamo bene il caso di Eluana Englaro. La magistratura parte da alcune enunciazioni contenute nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo della Ue, ratificata dal Parlamento, nonché dal codice di deontologia medica, che affermano come il consenso libero e informato del paziente sia un diritto fondamentale della persona e che "il medico debba attenersi nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona". Lo stesso codice di deontologia medica, tuttavia, sancisce che "il medico anche su richiesta del malato non deve effettuare o favorire trattamenti diretti a provocarne la morte".
Ma la Cassazione presuppone due punti: 1) che "il trattamento sanitario di idratazione ed alimentazione è suscettibile di dar luogo ad accanimento terapeutico, con la conseguenza che l’eventuale richiesta da parte del tutore, di interruzione del trattamento non rientrerebbe nell’ipotesi di eutanasia" e 2) che l’interpretazione della volontà del paziente, in assenza di elementi chiari ed inoppugnabili, può essere assunta "sulla base delle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona".
È su questi due punti che vorrei soffermarmi, sottolineando che il principio ispiratore delle espressioni di volontà del paziente presuppone sì che ogni persona ha il diritto di esprimere i propri desideri e la propria volontà attuale, anche in modo anticipato, in relazione a tutti i trattamenti terapeutici e a tutti gli interventi medici, ma esclude evidentemente – né potrebbe essere diversamente – che tra le dichiarazioni anticipate possano annoverarsi quelle in contraddizione con il diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica e con la deontologia medica. E al riguardo appare quasi superfluo sottolineare che l’ordinamento giuridico italiano sancisce chiaramente il principio dell’indisponibilità della vita. Ne consegue che il paziente, attraverso le dichiarazioni anticipate, non può legittimamente chiedere ed ottenere interventi eutanasici a suo favore: il diritto che si intende riconoscere al paziente è quello di orientare i trattamenti cui potrebbe essere sottoposto, ma non è certo un diritto all’eutanasia, né un diritto soggettivo a morire.
E quindi, come dobbiamo considerare la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale autorizzate dalla Corte d’Appello? Non rientrano l’alimentazione e l’idratazione artificiale, né nella pratica clinica, né nel comune sentire tra le ipotesi di interventi di sostegno vitale di carattere straordinario; essi, anzi, costituiscono atti eticamente e deontologicamente doverosi nella misura in cui contribuiscono ad eliminare le sofferenze del malato terminale e la cui omissione realizza un’ipotesi di eutanasia passiva. Nè si possono non valutare negativamente le considerazioni da cui parte la Cassazione.
Come può la magistratura farsi interprete della volontà di Eluana e della sua concezione di dignità, basandosi così come afferma, sulla "sua personalità, sul suo stile di vita e sui suoi convincimenti"; tutto questo in assenza di una benchè minima traccia scritta, ma solo su sensazioni, impressioni e sentiti dire. La magistratura dimentica che Eluana quando è entrata in coma era poco più di una ragazza e avrebbe potuto cambiare idea migliaia di volte. Non solo. Il giudice, pur affermandolo nelle premesse, sembra poi ignorare che nel nostro ordinamento vige il principio dell’autodeterminazione terapeutica, in virtù del quale un malato, capace di intendere e di volere, deve fornire per iscritto il proprio consenso informato al trattamento sanitario proposto dal medico curante, mentre nell’ipotesi di un grave pericolo per la salute del malato, l’eventuale dissenso al trattamento deve essere espresso o provato in maniera inequivocabile. Non si comprende, allora, secondo quali principi la Corte arrivi a ritenere sufficiente non già un documento scritto, bensì una presunta ricostruzione della volontà del malato fondata sull’analisi indiretta e testimoniale della personalità, dello stile di vita e dei convincimenti in un’epoca anteriore alla malattia stessa.Tale ricostruzione si fonda su elementi presuntivi, decisamente inadeguati a dimostrare la sussistenza di una volontà ed aventi conseguenze gravissime e lesive della stessa vita del malato. Troppe volte la magistratura ha invaso il campo del legislatore, ma davanti ai temi eticamente sensibili non si può tollerare un’ingerenza del potere giudiziario ai danni del legislativo. È il Parlamento, investito della legittimità popolare, l’unico organo deputato a decidere su questioni così controverse e delicate e che toccano le diverse sensibilità del Paese. Ci auguriamo che presto la mozione venga approvata e che in tempi ragionevolmente brevi possa essere emanata una legge sul trattamento di fine vita, che si ispiri ai veri principi di dignità della persona e di precauzione, in virtù del quale, in assenza di prove scientifiche certe, sono da considerare legittime e preferibili tutte quelle azioni volte alla maggiore tutela del diritto alla salute. Ma è soprattutto il diritto alla vita che va strenuamente difeso, a prescindere dallo stato di coscienza o incoscienza della persona. E questa è l’unica certezza morale e giuridica di cui tutti, laici e cattolici, dovremmo farci portatori.

*Senatore Pdl, membro Commissione Sanità