Vorrei svolgere qualche considerazione su quanto sostenuto in un interessante articolo apparso su Libero il 31 ottobre scorso, sotto il provocatorio titolo "L’obiezione in farmacia? L’ha inventata Pannella", nel quale si offre una suggestiva lettura delle esortazioni pontificie al riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza per i farmacisti. Vorrei subito dare atto all’Autore della corretta e colta ricostruzione che egli svolge del fondamento filosofico dell’obiezione di coscienza quale gesto di estrema resistenza laica e nonviolenta. Da militante radicale, condivido (e rivendico) anche la legittimità sul piano etico e politico del ricorso all’obiezione di coscienza. In questo senso è vero, la storia italiana dell’obiezione di coscienza deve molto a Marco Pannella e ai radicali, protagonisti nonviolenti di storiche conquiste sul terreno dei diritti civili e delle libertà individuali. Il passaggio nel quale, a mio giudizio, l’Autore incorre in una evidente lettura mistificatoria della strategia vaticana sul tema del rifiuto dei farmacisti alla vendita della pillola del giorno dopo, sta proprio nell’inquadrare tale rifiuto nell’alveo dell’obiezione di coscienza.
Il rifiuto del farmacista motivato da convinzioni religiose non può definirsi un’obiezione di coscienza. Per comprende la differenza tra la lunga tradizione di impegno politico e sociale degli obiettori di coscienza e l’attuale "imposizione vaticana" di coscienza è sufficiente riflettere sul fondamento filosofico dell’obiezione, che lo stesso articolo ripercorreva correttamente. L’obiezione di coscienza si fonda su una concezione tipicamente liberale e antiautoritaria del potere politico. Essa consiste nel rifiuto deliberato e palese di una legge allo scopo di porre in essere un atto di testimonianza individuale di obbedienza ad un dovere ritenuto superiore ad una scelta di vita coerente con gli imperativi della propria coscienza. Su queste premesse è importante considerare che l’obiezione di coscienza, contraria ad una imposizione del potere, come tale, non può tradursi a sua volta in una forma di imposizione o coercizione su altri individui. In poche parole, l’obiezione di coscienza è immunità da e di coercizione. Esula totalmente dalla logica dell’obiezione di coscienza il conflitto tra scelte individuali differenti.
Essa si pone in rapporto (di negazione) con il potere politico, non riguarda il conflitto tra individui, ma tra individuo e potere e, pertanto, per definizione l’obiezione non coinvolge soggetti terzi. Non c’è dubbio che l’obiezione di coscienza sia istituto destinato ad una progressiva estensione del suo ambito originario di applicazione, proprio per effetto dell’evoluzione sociale in senso pluralistico e dell’accentuarsi del fenomeno della secolarizzazione. E’ anche evidente, dinanzi a tale dilatazione, il pericolo di una dinamica di progressiva disgregazione sociale, sino al limite estremo della impossibilità della convivenza. Oggi dunque il problema dell’obiezione di coscienza non è tanto quello della sua giustificabilità etico-politica, quanto quello della individuazione dei limiti che ad essa legittimamente possono apporsi, nel giusto contemperamento delle esigenze individuali e di quelle della collettività generale. A tale fine, si consideri che la libertà di coscienza è strettamente connessa al principio di laicità dello Stato, che è da considerarsi principio supremo dell’ordinamento democratico.
In questa prospettiva, l’obiezione di coscienza si configura come suprema espressione del principio di laicità e definisce un chiaro limite alla sua applicazione, superato il quale da strumento di tutela della coscienza individuale essa diviene strumento di tirannia della coscienza individuale. In questi ultimi casi, il gesto di resistenza che comprime la libertà di coscienza di soggetti terzi, specie se coinvolti nell’esercizio di pubbliche funzioni, finisce per rientrare nell’ambito del sabotaggio, tipica forma di lotta politica basata sull’eversione dell’obbligo politico democratico, estranea ad una concezione nonviolenta dell’agire politico. E’ in quest’ottica che andrebbero più correttamente inquadrati gli inviti rivolti dalle massime autorità ecclesiastiche ai medici, agli operatori sanitari e, più in generale, a tutti i titolari di pubbliche funzioni. Per maggiore chiarezza si può dire che limiti specifici all’obiezione di coscienza riguardano proprio quelle situazioni, particolarmente qualificate sotto il profilo soggettivo, di cittadini investiti di pubbliche funzioni, tenuti in ragione del proprio status ad un determinato comportamento.
In tali casi, la "pubblica funzione" prevale sull’obiezione di coscienza individuale, a meno che il legislatore non sia intervenuto (interpositio legislatoris) prevedendo adeguati meccanismi di conversione dell’obbligo in funzione compensativa. Il caso emblematico è proprio quello della c.d. "pillola del giorno dopo". In questa ipotesi sussiste un chiaro obbligo a carico del farmacista (sancito espressamente dall’art. 38 del D.R. del 30 settembre 1938 n. 1706 a norma del quale "I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese di porto"), la cui violazione non rimane nell’ambito della propria sfera personale, ma si traduce immediatamente in una compressione dell’altrui libertà di coscienza . In conclusione, in questo caso, come negli altri in cui il cittadino è investito di pubbliche funzioni, l’obiezione di coscienza diviene espressione di un diritto all’intolleranza religiosa e si traduce in un strumento di negazione del principio di laicità, anteponendo le convinzioni individuali della persona fisica titolare di una "pubblica funzione" al pieno rispetto dei doveri derivanti dal suo officium. L’obiezione, da diritto fondato sulla laicità e sul rispetto della coscienza individuale, diviene strumento di attacco al principio di laicità, attraverso il sabotaggio delle "pubbliche funzioni".
*Membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e Associazione Luca Coscioni