Il caso Welby e la violazione della legge penale

di Ennio Fortuna
Piergiorgio Welby non era affatto in fase terminale. Poteva andare avanti ancora per mesi, forse per anni. Questo è stato il responso del Consiglio nazionale di sanità. Di conseguenza non poteva parlarsi, tecnicamente, né di eutanasia passiva né di accanimento terapeutico, concetti che postulano la constatazione di una fase della malattia, espressa come terminale, e l’inutilità di ogni intervento medico per ovviarvi. In pratica, se il malato non è terminale, non possono interrompersi le cure mediche, e aspettare la fine, limitandosi soltanto a lenire le eventuali sofferenze. Welby doveva essere curato, questa la prima conclusione da adottare, perché la malattia era ancora governabile, e la morte lontana, forse evitabile. Il punto, sotto il profilo strettamente giuridico, è che Welby poteva certamente rifiutare il trattamento in corso (la cosiddetta ventilazione extracorporea) perché, come si sottolinea dai magistrati romani, nessuno può essere obbligato a subire un trattamento medico contro la sua volontà, ma non poteva costringere il medico curante a interromperlo, e si trovava, a sua volta, nella materiale impossibilità di provvedervi personalmente.

Nel nostro sistema, se il malato non può essere obbligato a subire alcun trattamento contro la sua volontà, neppure è ammessa la limitazione dell’autonomia professionale del medico. Il giudice civile richiesto da Welby di ordinare al medico curante di interrompere il trattamento ha appunto deciso che nel nostro ordinamento, tenuto conto dell’autonomia professionale del sanitario, tale diritto non è realizzabile per via giudiziaria. Si tratta cioè di un diritto non giustiziabile, come si dice, con un’espressione forse infelice. In questo quadro sostenere che il medico, interrompendo il trattamento secondo la richiesta del paziente, si limita ad assecondarne la volontà, in sostanza sostituendosi a lui, impossibilitato materialmente a provvedervi di persona, si traduce in una vera e propria finzione. Il malato può suicidarsi come tutti, e nel nostro sistema il suicidio, anche se a livello di tentativo, non è punibile, ma il medico obbligato per legge a garantire la vita, non la morte, e chi lo aiuta, ne deve rispondere, anche sotto il profilo penale, ai sensi dell’articolo 580 del codice penale che appunto reprime con la reclusione l’agevolazione all’altrui suicidio. Il cardinale Martini, in un lucido e appassionato intervento, ha auspicato l’introduzione anche in Italia di un principio analogo a quello in vigore in Francia, dove dal 2005 il malato, che si trovi in una fase avanzata o terminale di una patologia grave e incurabile, può decidere di limitare o di sospendere qualsiasi trattamento, obbligando il medico a rispettarne la decisione.

In sostanza, Oltralpe prevale sempre la volontà del malato, anche sull’autonomia professionale del medico. Non so se sia il caso di fare un simile passo anche da noi, tanto più che occorre definire esattamente i concetti di fase terminale e di accanimento terapeutico sui quali la controversia dialettica è ancora assai accesa (non tutti concordano con l’impostazione del codice di deontologia medica). Quel che mi sembra certo, però, è che con l’attuale disciplina normativa, con tutto il rispetto delle altrui opinioni, il malato, specie se non terminale, non può esigere dal medico la sospensione di un trattamento essenziale, e che il medico curante, che gli ubbidisce, e lo aiuta quindi a suicidarsi, ne deve rispondere ai sensi della legge penale.
*procuratore generale della repubblica a Venezia