26 NOV – Intervista esclusiva a Claudia Cammarata, avvocato amministrativista, incaricata dall’Associazione Luca Coscioni per un parere in merito alla circolare dei ministri Fazio, Maroni, Sacconi.
Avvocato Cammarata, come valuta la circolare da un punto di vista giuridico?
In base alla definizione giuridica le circolari sono fonti interne. Nello specifico sono fonti che la PA utilizza al suo interno per interpretare norme, dettare disposizioni in tema di comportamenti da assumere e sull’organizzazione degli uffici. È anche vero però che c’è un dibattito giuridico sulla loro possibile efficacia esterna, ma la giurisprudenza prevalente continua ad escludere il loro carattere normativo e ad inquadrarle nel genere degli atti interni all’amministrazione. La circolare dei tre ministri nello specifico afferma che l’eventuale registrazione e raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento costituirebbe attività illegittima, poiché utilizzare un dipendente comunale per lo svolgimento di tale tipo di attività configurerebbe un uso distorto di risorse umane e finanziarie.
Affermazione che lei e l’associazione Luca Coscioni contestate. Per quale motivo?
Perché la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento costituisce esplicazione della funzione dichiarativa esercitata dalle pubbliche amministrazioni con la tenuta dei pubblici registri (anagrafe e stato civile). In sostanza la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento dei cittadini non sarebbe altro che la riproduzione di un fatto, la consegna della dichiarazione, di cui l’amministrazione comunale viene a conoscenza per denuncia del privato e che attesta essere avvenuto in una certa data. Quale esplicazione di questa funzione amministrativa alcuni comuni hanno previsto la tenuta di registri civili ulteriori rispetto a quelli standard, come ad esempio quello delle unioni civili.
Qual è l’effetto di istituire un registro sul fine vita?
Semplicemente quello di registrare una volontà del cittadino che non si traduce in un diritto da esercitare. Il documento potrà essere utilizzato qualora si volesse accertare la volontà della persona. Insomma, per evitare altri casi come quello di Eluana Englaro, il giudice potrà tenerne conto per ricostruire la volontà dell’individuo. Non si riconosce certo il diritto all’eutanasia. Quello che attesta il comune è semplicemente la data certa di questa dichiarazione e il fatto che questa dichiarazione c’è stata ed è depositata in doppia copia, una in comune e l’altra ad esempio da un notaio o un avvocato di fiducia della persona.
Dovrebbe quindi servire ad eliminare le polemiche del passato rappresentando la certezza della volontà dell’individuo?
È errato quello che i ministri dicono nella circolare, ovvero che il documento è illegittimo perché crea un diritto che spetta allo Stato esercitare, perché nessuno, con la registrazione del testamento, sta riconoscendo un diritto che potrà essere, invece, riconosciuto solo da un giudice o da una legge. Con la raccolta delle dichiarazioni si renderà noto che un certo soggetto, un dato giorno, ha espresso la sua dichiarazione e questa è custodita in un dato luogo. Questa è l’unica rilevanza giuridica che ha. Intimorire i comuni dicendo che il Governo terrà presente dell’uso distorto delle risorse è inesatto da un punto di vista giuridico perché il funzionario che raccoglie le dichiarazioni anticipate di trattamento non fa altro che esercitare la funzione dichiarativa riconosciuta in via generale per l’anagrafe e lo stato civile dal Dlgs. n. 267/2000 all’articolo 14.
Lei prima ha fatto riferimento al decreto legislativo 267. Lo stesso che viene citato nella circolare per dire che il comune gestisce per conto dello Stato e tramite Sindaco solo i servizi elettorali, di stato civile e di anagrafe. Il testamento biologico è dunque escluso.
Il Testo Unico Enti Locali disciplina le competenze e le funzioni delle amministrazioni locali. All’articolo 14 si fa riferimento ai servizi di stato civile e di anagrafe, per la cui gestione si esercita la funzione amministrativa dichiarativa di cui sopra. La raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento costituisce esplicazione di questa generale funzione. Come ho detto prima, già in altri casi realtà locali hanno deliberato la tenuta di registri e quindi la raccolta di dichiarazioni ulteriori rispetto a quelle normalmente rientranti nel servizio di stato civile e anagrafe. Interpretando le istanze della cittadinanza in numerosi comuni si è ad esempio proceduto alla tenuta di un registro che testimoniasse le unioni civili. Questo naturalmente non ha avuto nessun effetto giuridico sulle unioni civili che continuano ad avere lo stesso regime che avevano prima.
È dunque sbagliato il riferimento della circolare al fatto che il fine vita rientra nell’esclusiva competenza del legislatore nazionale?
Che il fine vita sia o non sia materia del legislatore nazionale non c’entra nulla. Le dichiarazioni anticipate di trattamento rese dai cittadini non producono effetti sui trattamenti ai quali essi saranno o meno sottoposti, ma rappresentano una dichiarazione di volontà.
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