La Conferenza episcopale tedesca ha elaborato nel 1999, con il benestare della Santa Sede, insieme al Consiglio della Chiesa evangelica tedesca (“Dobbiamo togliere alla gente la paura di diventare alla fine vittima della tecnologia medica”), un comune modello, aggiornato nel 2003, di Disposizioni anticipate del paziente cristiano.
Con l’iniziativa – premesso che “nessuno può essere obbligato a trattamenti diagnostici e terapeutici per quanto possano essere promettenti” e ricordato che “per il credente” la vita è un “dono di Dio” e, come tale, “indisponibile” – le due Chiese intendevano “indicare una via di mezzo tra un prolungamento della vita a oltranza, improponibile, e un suo deliberato abbreviamento, che non può trovare legittimazione”. Dal divieto, per il credente, di disporre liberamente della propria vita, non deriva un suo obbligo di ricorrere a tutti i ritrovati della scienza medica per prolungarne la durata.
Nella Nota introduttiva viene spiegata la netta distinzione, in uso ormai nella maggior parte dei Paesi a noi culturalmente e giuridicamente vicini, tra, da un lato, [cito testualmente] “eutanasia attiva”, “aiuto a morire” (“mira a provocare la morte di una persona, p. es. con la somministrazione, per os, iniezione o infusione, di un sostanza letale”), che, “reato in Germania”, “non si concilia con la concezione che della vita ha il cristiano”, e, dall’altro lato, “eutanasia passiva” (“vuole lasciare morire con dignità un malato incurabile, rinunciando a trattamenti salvavita, come p. es. la nutrizione artificiale, la respirazione assistita, la dialisi o anche l’impiego, p. es., di antibiotici”), e, parimenti, “eutanasia indiretta” (“consiste nella somministrazione, al malato terminale, di farmaci antidolorifici che potrebbero anche avere come conseguenza, non voluta, l’anticipazione del suo decesso”), pratiche che sono giudicate dalle due Chiese cristiane – “se richieste dall’interessato” e “considerato che il medico ha il duplice dovere di tutelare la vita e di lenire le sofferenze dei suoi pazienti” -, in quanto “aiuto nel morire”, “giuridicamente ed eticamente lecite”.
Chi, in Germania, vuol fare un Testamento biologico può, volendo, servirsi di uno dei tanti moduli in circolazione (oltre 230), tra cui spicca per importanza quello – di orientamento, da personalizzare – “laico”, diffuso dal Ministero della Giustizia, che le Chiese non contestano. Con esso, in osservanza del diritto all’autodeterminazione del malato come diritto primario della persona, è lasciata al cittadino – con la sola esclusione, dettata dalla Legge, della richiesta di “eutanasia attiva” e con la puntualizzazione che atti di “eutanasia passiva” e di “eutanasia indiretta”, compiuti in esecuzione della volontà dell’interessato, “non si configurano come ‘omicidio del consenziente’ né come ‘aiuto al suicidio’” – libertà di scelta, cioè di chiedere espressamente o di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario (comprese rianimazione, ventilazione assistita, nutrizione e idratazione artificiali, dialisi, emotrasfusioni, ecc.) in presenza di qualsiasi patologia grave e irreversibile (compresi lo stato vegetativo permanente o persistente e forme di demenza all’ultimo stadio).
Ben 2,9 dei 9 milioni di testatori tedeschi hanno optato per il modulo “cristiano”, e tutti sanno che nel loro Paese le volontà anticipatamente espresse (anche solo a voce, da ricostruire, e dunque “presunte”) sono di norma rispettate automaticamente – di rado si deve ricorrere all’intervento di avvocati o adire i tribunali -, perché così vogliono i principi della Costituzione e le sentenze diventate esemplari (la prima, su un caso simile a quello di Eluana, risale al 1994) della Suprema Corte, il Bundesgerichtshof (in Germania Beppino Englaro avrebbe potuto accompagnare a riposare in pace la sua sfortunata figliola già tanti anni fa).
Il Modulo preparato dalle due Chiese per il “credente” tedesco prevede soprattutto richieste sia di “eutanasia passiva” (come la rinuncia “a tutti i trattamenti salvavita se, secondo scienza e coscienza, essi non lasciano più sperare in un miglioramento del mio stato fisico, mentre prolungherebbero soltanto il processo del mio morire”), sia di “eutanasia indiretta” (come la raccomandazione di garantire, nel caso predetto, “un’adeguata terapia antalgica anche qualora non fosse da escludersi, come conseguenza, un abbreviamento della mia vita”). Dal 2003 è lasciato inoltre spazio – e libertà di coscienza – al testatore per “Integrazioni personali” che possono riguardare disposizioni, anche al di fuori della fase terminale, per sue patologie specifiche, per la cura di eventuali malattie intercorrenti e in particolare “per il caso che dovesse venire a trovarsi in stato vegetativo persistente o permanente”.
La Chiesa cattolica tedesca pertanto non solo riconosce la legittimità etica dell’“autodeterminazione della persona in ordine alla propria morte”, ma giudica anche “eticamente lecite” omissioni (“eutanasia passiva”) e azioni (“eutanasia indiretta”) che permettano al malato che lo desideri di compiere “naturalmente” il suo ciclo vitale. In Italia solo il cardinale Martini era, già due anni fa, sulla strada giusta quando, dopo la morte di Piergiorgio Welby – ma subito corretto dall’allora presidente della Cei, cardinale Ruini -, invitava a “non trascurare la volontà del malato” e a “distinguere tra eutanasia e astensione dall’accanimento terapeutico, due termini spesso confusi”. Bisogna andare oltre, se si vogliono garantire e rispettare, in uno Stato laico, i diritti e le libertà della persona con la sua dignità, che sono “diritti” e “libertà”: nessuno è costretto a servirsene se la sua coscienza, per non dire il Catechismo, non glielo consente. Bisogna distinguere, anche in Italia, entro il termine “eutanasia”, quella “attiva” da quella “passiva” e “indiretta”, come usa oltre confine.