L’ ultima decisione della magistratura nella travagliata vicenda di Eluana Englaro mostra, caso mai ce ne fosse bisogno, che le parole non sono innocenti. L`istanza del padre di Eluana che chiedeva di sospendere l`alimentazione artificiale della figlia attraverso un sondino, perché essa sarebbe a questo punto un «accanimento terapeutico», è stata respinta dal sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione. La motivazione addotta sarebbe in estrema sintesi che il sondino non può essere considerato un trattamento sanitario, ma piuttosto un nutrimento. Come è evidente, questa descrizione del trattamento cui è sottoposta Eluana Englaro sembra escludere la possibilità che si configuri l`ipotesi di accanimento terapeutico. Se non c`è terapia, non c`è nemmeno l`accanimento nella terapia. Da questo punto di vista, la decisione del magistrato è ineccepibile, fondata come è su un’inferenza di cui appare difficile mettere in discussione la correttezza. Inutile dire che il contenuto della decisione sull’istanza presentata dal padre di Eluana Englaro non ci autorizza a trarre alcuna conclusione sulle opinioni personali del magistrato che l`ha redatta. Semmai, essa ci ricorda quel che troppo spesso si tende a dimenticare, ovvero che le decisioni di un giudice sono vincolate da ciò che la legge dispone. Le sue personali convinzioni morali non sono rilevanti. Ciò non vuol dire che la questione sia chiusa. Le considerazioni relative all’interpretazione del diritto o alla ragionevolezza delle disposizioni non si possono eludere solo perché c’è stata una decisione. Si può discutere, ed è bene farlo, sia del modo in cui il diritto vigente disciplina casi come questo della Englaro, sia delle ragioni che depongono a favore o contro un certo modo di formulare le regole da applicare. Nel riflettere su questo tipo di problemi anche le valutazioni morali hanno un rilievo, purché esse siano adeguatamente argomentate. Cominciamo dal primo aspetto. Secondo quanto riportato dalla stampa, il magistrato avrebbe chiesto il rigetto perché «il nostro ordinamento tutela più di ogni altra cosa il valore supremo rappresentato dal bene della vita, ancor più del valore della dignità umana». Si potrebbe osservare che questa affermazione suggerisce un`interpretazione categorica del «supremo valore della vita» che non è del tutto condivisibile. Ci sono situazioni drammatiche, come avviene quando si invoca la giustificazione della legittima difesa o quando si chiede di abortire, in cui anche il nostro ordinamento riconosce limiti al principio della tutela della vita. In alcune circostanze, sottoposte a vincoli molto stringenti, si può legalmente porre fine a una vita. Tuttavia, sarebbe scorretto usare un resoconto giornalistico per criticare un ragionamento che senza dubbio è il risultato di una meditazione attenta e di una profonda conoscenza del diritto. La ragione per cui ho menzionato questi esempi è solo per ricordare che il principio che la vita degli esseri umani sia sacra non è incompatibile con l`ammettere che ci siano circostanze in cui porre fine a una vita sia almeno giustificabile. Cioè non buono o lodevole, ma semplicemente ammissibile come un male necessario per preservare un altro bene che in alcuni casi può anche essere diverso dalla vita. Ciò che questi esempi mostrano è che non possiamo assumere che il termine «vita» abbia un significato trasparente al punto da poterlo impiegare sempre in modo meccanico. Se è vero che siamo perfettamente in grado di riconoscere nelle persone che incontriamo ogni giorno viventi la cui incolumità abbiamo l’obbligo di rispettare, ci sono situazioni nelle quali siamo incerti su quale sia la descrizione corretta. Ci sono diversi modi di essere vivi, che si estendono molto oltre i limiti della specie umana, e non tutti ci appaiono di uguale valore. Nella nostra cultura si è diffusa l`opinione che su queste cose esista un sapere certo di cui sono depositari gli uomini di scienza. Lasciando da parte la considerazione fin troppo ovvia che si dovrebbe sempre parlare di «scienze» al plurale, questa convinzione è del tutto infondata. Cosa sia la vita non è un interrogativo cui le scienze abbiano dato una risposta conclusiva. Al contrario, si tratta di una domanda che appartiene indiscutibilmente al dominio della filosofia, anche se nel tentare di darle una risposta i filosofi non possono fare a meno di prendere in considerazione i risultati delle scienze. Lo stesso si può dire del termine «salute» e di quelli a esso connessi. Cosa sia una «malattia» e cosa una «terapia» dipende in larga misura da assunzioni molto generali alcune delle quali chiamano inevitabilmente in causa la dimensione del valore. Lo stato di animazione sospesa, senza ragionevoli prospettive di recupero, in cui si trova Eluana Englaro può essere considerato vita, ma in un senso indubbiamente distante da quello che consideriamo il caso paradigmatico per gli esseri umani. Ciò non comporta che la vita di Eluana non abbia alcun valore, ma apre la strada a interrogativi sulla liceità del protrarla indefinitamente nel tempo con un intervento artificiale. C`è un ragionevole dubbio che si possa considerare «terapia» un intervento che presenta una probabilità molto vicina allo zero di causare un ritorno alla vita nel senso pieno del termine. Veniamo ora al profilo della ragionevolezza dell’attuale disciplina. Per il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione «la decisione se vivere e morire e come vivere e morire, deve essere lasciata alle persone direttamente interessate e non ad altri». L’istanza del padre di Eluana è stata respinta anche perché non si è ritenuto che le dichiarazioni delle amiche relative alla volontà di non essere sottoposta a trattamenti che la tenessero in vita senza una ragionevole prospettiva di recupero che sarebbe stata espressa in passato dalla ragazza non siano una prova della solidità e irrevocabilità di tale orientamento. Sia pure a malincuore, perché non c’è ragione di dubitare della buona fede del padre e delle amiche di Eluana, bisogna riconoscere che la perplessità espressa dal magistrato sia condivisibile. La possibilità di abusi in questi casi è troppo elevata per non te- nerne conto. Tuttavia, questa è una buona ragione per promuovere una riforma della legislazione che consenta alle persone di disporre in anticipo di ciò che rimane della propria vita nei casi in cui, sulla base di pareri concordanti da parte dei medici e sentiti i familiari, non ci sono ragionevoli prospettive di recupero. L`introduzione del testamento biologico nella legislazione italiana non scioglierebbe il tragico dilemma di coscienza posto dalla condizione di Eluana Englaro, ma almeno potrebbe contribuire a evitare che casi del genere si ripetano in futuro, condannando altri innocenti al limbo.
Caso Englaro. Dignità umana 21
di Mario Ricciardi