Caso Englaro. Dignità umana 21

di Mario Ricciardi

L’ ultima decisione della magistratura  nella travagliata vicenda  di Eluana Englaro mostra, caso mai ce ne fosse bisogno,  che le parole non sono innocenti.  L`istanza del padre di Eluana che  chiedeva di sospendere l`alimentazione  artificiale della figlia attraverso  un sondino, perché essa sarebbe a  questo punto un «accanimento terapeutico»,  è stata respinta dal sostituto  procuratore generale della Corte  di Cassazione. La motivazione addotta  sarebbe in estrema sintesi che  il sondino non può essere considerato  un trattamento sanitario, ma piuttosto  un nutrimento. Come è evidente,  questa descrizione   del trattamento cui è sottoposta  Eluana Englaro  sembra escludere la possibilità  che si configuri l`ipotesi  di accanimento terapeutico.  Se non c`è terapia,  non c`è nemmeno l`accanimento  nella terapia. Da  questo punto di vista, la  decisione del magistrato è ineccepibile, fondata come è su un’inferenza  di cui appare difficile mettere in discussione  la correttezza.   Inutile dire che il contenuto della  decisione sull’istanza presentata  dal padre di Eluana Englaro non ci  autorizza a trarre alcuna conclusione  sulle opinioni personali del magistrato  che l`ha redatta. Semmai, essa  ci ricorda quel che troppo spesso si  tende a dimenticare, ovvero che le  decisioni di un giudice sono vincolate  da ciò che la legge dispone. Le sue  personali convinzioni morali non sono  rilevanti. Ciò non vuol dire che la  questione sia chiusa. Le considerazioni  relative all’interpretazione del  diritto o alla ragionevolezza delle disposizioni  non si possono eludere  solo perché c’è stata una decisione.  Si può discutere, ed è bene farlo, sia  del modo in cui il diritto vigente disciplina  casi come questo della Englaro,  sia delle ragioni che depongono  a favore o contro un certo modo  di formulare le regole da applicare.  Nel riflettere su questo tipo di problemi  anche le valutazioni morali  hanno un rilievo, purché esse siano  adeguatamente argomentate.   Cominciamo dal primo aspetto.  Secondo quanto riportato dalla  stampa, il magistrato avrebbe chiesto  il rigetto perché «il nostro ordinamento  tutela più di ogni altra cosa  il valore supremo rappresentato  dal bene della vita, ancor più del valore  della dignità umana». Si potrebbe  osservare che questa affermazione  suggerisce un`interpretazione categorica  del «supremo valore della  vita» che non è del tutto condivisibile.  Ci sono situazioni drammatiche,   come avviene quando si  invoca la giustificazione  della legittima difesa o  quando si chiede di abortire,  in cui anche il nostro  ordinamento riconosce limiti  al principio della tutela  della vita. In alcune circostanze,  sottoposte a vincoli  molto stringenti, si   può legalmente porre fine a una vita.  Tuttavia, sarebbe scorretto usare un  resoconto giornalistico per criticare  un ragionamento che senza dubbio è  il risultato di una meditazione attenta  e di una profonda conoscenza del  diritto. La ragione per cui ho menzionato  questi esempi è solo per ricordare  che il principio che la vita  degli esseri umani sia sacra non è incompatibile  con l`ammettere che ci  siano circostanze in cui porre fine a  una vita sia almeno giustificabile.  Cioè non buono o lodevole, ma semplicemente  ammissibile come un  male necessario per preservare un  altro bene che in alcuni casi può anche  essere diverso dalla vita.   Ciò che questi esempi mostrano  è che non possiamo assumere che il  termine «vita» abbia un significato  trasparente al punto da poterlo impiegare  sempre in modo meccanico.  Se è vero che siamo perfettamente  in grado di riconoscere nelle persone  che incontriamo ogni giorno viventi  la cui incolumità abbiamo  l’obbligo di rispettare, ci sono situazioni  nelle quali siamo incerti su  quale sia la descrizione  corretta. Ci sono diversi  modi di essere vivi, che si  estendono molto oltre i limiti  della specie umana, e  non tutti ci appaiono di  uguale valore. Nella nostra  cultura si è diffusa l`opinione  che su queste cose  esista un sapere certo di   cui sono depositari gli uomini di  scienza. Lasciando da parte la considerazione  fin troppo ovvia che si  dovrebbe sempre parlare di «scienze»  al  plurale, questa convinzione è del tutto infondata. Cosa sia la vita  non è un interrogativo cui le scienze  abbiano dato una risposta conclusiva.  Al contrario, si tratta di una domanda  che appartiene indiscutibilmente  al dominio della filosofia, anche  se nel tentare di darle una risposta  i filosofi non possono fare a meno  di prendere in considerazione i  risultati delle scienze.   Lo stesso si può dire del termine  «salute» e di quelli a esso connessi.  Cosa sia una «malattia» e cosa una  «terapia» dipende in larga misura da  assunzioni molto generali alcune  delle quali chiamano inevitabilmente  in causa la dimensione del valore.  Lo stato di animazione sospesa, senza  ragionevoli prospettive di recupero,  in cui si trova Eluana Englaro  può essere considerato vita, ma in  un senso indubbiamente distante da  quello che consideriamo il caso paradigmatico  per gli esseri umani. Ciò  non comporta che la vita di Eluana  non abbia alcun valore, ma apre la  strada a interrogativi sulla liceità del  protrarla indefinitamente nel tempo  con un intervento artificiale. C`è un  ragionevole dubbio che si possa considerare  «terapia» un intervento che  presenta una probabilità molto vicina  allo zero di causare un ritorno alla vita nel senso pieno del  termine.   Veniamo ora al profilo  della ragionevolezza dell’attuale  disciplina. Per il  sostituto procuratore generale  della Corte di Cassazione  «la decisione se vivere  e morire e come vivere  e morire, deve essere lasciata alle persone direttamente interessate  e non ad altri». L’istanza  del padre di Eluana è stata respinta  anche perché non si è ritenuto che le  dichiarazioni delle amiche relative  alla volontà di non essere sottoposta  a trattamenti che la tenessero in vita  senza una ragionevole prospettiva di  recupero che sarebbe stata espressa  in passato dalla ragazza non siano  una prova della solidità e irrevocabilità  di tale orientamento. Sia pure a  malincuore, perché non c’è ragione  di dubitare della buona fede del padre  e delle amiche di Eluana, bisogna  riconoscere che la perplessità  espressa dal magistrato sia condivisibile.  La possibilità di abusi in questi  casi è troppo elevata per non te-     nerne conto. Tuttavia, questa è una buona ragione per promuovere una  riforma della legislazione che consenta  alle persone di disporre in anticipo  di ciò che rimane della propria  vita nei casi in cui, sulla base di  pareri concordanti da parte dei medici  e sentiti i familiari, non ci sono  ragionevoli prospettive di recupero.  L`introduzione del testamento biologico  nella legislazione italiana non  scioglierebbe il tragico dilemma di  coscienza posto dalla condizione di  Eluana Englaro, ma almeno potrebbe  contribuire a evitare che casi del  genere si ripetano in futuro, condannando  altri innocenti al limbo.