FIRENZE – C’è un modo legale di far valere già da oggi il ‘biotestamento’: la volontà del malato può essere espressa dall’"amministratore di sostegno", una sorta di tutore legale che, nel caso di perdita di coscienza, può a norma di legge impedire ai medici di procedere con la rianimazione o anche con alimentazione e idratazione artificiale. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, che ha accolto il ricorso di un cittadino di 70 anni, in perfetta salute. Lo strumento dell’ordinamento giuridico per garantire la libertà di scelta è fornito dalla legge sull’amministrazione di sostegno (legge 9 gennaio 2004 n.6), che ha modificato , l’articolo 408 prevedendo l’istituzione dell’amministratore di sostegno.
Questa forma di tutela legale, ammette l’avvocato Sibilla Santoni, che ha difeso il ricorrente, è stata "pensata dal legislatore per questioni prevalentemente economiche". Tuttavia il giudice del tribunale di Firenze ha accolto la tesi del ricorrente, secondo la quale l’amministratore di sostegno può legittimamente essere considerato anche, spiega Santonim "una sorta di ‘tutore’, come era peraltro il papà di Eluana, ma con un compito già in anticipo riconosciuto dal giudice. Quindi, se il cittadino perdesse la facoltà di comunicare o la coscienza, l’amministratore può presentarsi dai medici con l’ordinanza del giudice e chiedere di sospendere tutti i trattamenti che il cittadino ha in precedenza escluso. In questo caso specifico, il giudice Palazzo autorizza l’amministratore di sostegno, "sempre qualora il richiedente non abbia nel frattempo cambiato idea".
Il ricorrente è dunque la prima persona in Italia che può contare su una sorta di esecutore legale del suo biotestamento. Una tesi che potrebbe già essere smontata dalla sentenza di secondo grado, ma che, sottolinea l’avvocato Santoni, costituisce un importante precedente per il nostro ordinamento giuridico: "Da oggi chiunque può nominare un amministratore di sostegno, che naturalmente può essere anche un fratello o una moglie, perché eviti, nel caso malaugurato di un incidente, che si effettuino interventi sanitari sul nostro corpo contro la nostra volontà".
"Il Tribunale di Firenze – sottolinea il legale – ha detto, dunque, "Sì" al testamento biologico, evidenziando che la libertà di scegliere a quali trattamenti sanitari essere sottoposti è garantita da numerose norme costituzionali e che eventuali leggi che non rispettassero tali norme sarebbero a prima vista incostituzionali, oltre che non democratiche".
"E’ un precedente importante – ribadisce Santoni – anche perchè il ministero ha chiarito che i Comuni non possono accogliere i registri con i testamenti biologici, e la legge ancora è ferma in Parlamento. Con questo escamotage ai cittadini è riconosciuto il diritto della libera scelta".
Questo il testo dell’art.408 del codice civile: "La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".
© 2011 Associazione Luca Coscioni. Tutti i diritti riservati