Dichiarazione dell’avvocato Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni
La sentenza definitiva della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (leggi qui) appare altamente lesiva della libertà di ogni individuo di costruirsi un nucleo familiare.
Sostiene che non c’è stata violazione dell’articolo 8 – diritto al rispetto della vita privata e familiare. La Corte allora spieghi come possono queste due coppie nel loro Paese dare vita ad una famiglia. Dov’è il rispetto del desiderio genitoriale?
La condizione di sterilità-assenza di gameti li ha penalizzati, ora la Corte Europea impedisce loro di superare una condizione di salute irreversibile.
La Corte sostiene che lo sviluppo della scienza va più veloce rispetto al dibattito etico nella società austriaca. Dunque, siccome la società, la comunità scientifica e la legge non hanno raggiunto una opinione unanime, si sospende il giudizio sulla questione e si lasciano le coppie ad affrontare sole i loro problemi andando a proprie spese in altri paesi per poter effettuare ciò che nel loro paese e’ vietato ma non per tutti.
Temo quando si giungerà ad una decisione collettiva, se ancora si pretende che esistano in una società liberale .
La Corte sostiene altresì che esiste una significativa differenza tra la situazione di due madri nel caso di una adozione e la situazione di una donna che dona l’ovulo e la madre che porterà poi in grembo il bambino. La corte spieghi in cosa consiste questa differenza.
La Corte sostiene anche che comunque la legislazione austriaca non vieta di recarsi all’estero per effettuare una fecondazione in vitro. Questo si chiama induzione al turismo procreativo. In Austria no e altrove si?
La Corte in sintesi ha sentenziato ipocritamente ma sospendo il giudizio su tutto. Un paradosso per un organo decisionale.
In ultimo, occorre precisare che la decisione di oggi e’ rivolta alla legge austriaca sulla Pma che non vieta totalmente le tecniche eterologhe.
In Italia invece il divieto di applicazione di tecniche con donazione di gameti e’ totale, non e’ consentito né in vivo e neppure in vitro, anche se la legge italiana consente l ‘accesso alle tecniche di Pma alle coppie inferiti e sterili, a queste ultime non consente l’ accesso all’ unica tecnica (eterologa) che consentirebbe un tentativo di gravidanza.
La legge italiana pertanto crea discriminazione totale in base alla patologia nell’ accesso alle cure ed entra in contrasto con i diritti fondamentali tutelati dalla Carta Costituzionale italiana art. 2,3,29, 32 e possiamo sicuramente individuare violazione della carta EDU sotto questi profili.
La Corte costituzionale italiana dove e’ chiamata a pronunciarsi per contrasto tra la legge 40/04 e la Carta Costituzionale, dovrà valutare l’ incostituzionalità su questi principi in un ordinamento dove dal 2004 vige un divieto totale di applicazione di queste tecniche ma che tutela il principio di uguaglianza e i diritti dei bambini nati da queste tecniche regolate da normative comunitarie recepite che disciplinano gli aspetti prettamente di sicurezza medico sanitaria.
Confidiamo nell’ operato dei giudici della Corte Costituzionale nell’ applicare il rispetto della costituzione italiana e di norme principali nel nostro ordinamento.
In conclusione sorge spontaneo chiedersi come interpretano la Carta EDU i giudici della stessa corte e come questi giudici vengono eletti e in base a quali competenze e ruoli