La Corte costituzionale si pronuncerà sull’esclusione della firma digitale dalla sottoscrizione delle liste

firma digitale

Con un’ordinanza, il Tribunale di Civitavecchia, a cui si era appellato Carlo Gentili, affetto da Sclerosi laterale amiotrofica e impossibilitato a firmare, pone alla Consulta una questione di legittimità costituzionale

Carlo Gentili commenta: “Bisogna garantire a tutti la piena partecipazione alla vita democratica”. Filomena Gallo e Marco Cappato aggiungono: “occasione storica  per aprire all’utilizzo delle tecnologie digitali in democrazia. E serve una piattaforma pubblica per la sottoscrizione gratuita”

È stata sollevata davanti alla Corte Costituzionale, tramite un’ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, la questione della preclusione per i cittadini con disabilità grave di sottoscrivere con firma digitale le liste elettorali nelle elezioni regionali.

Lo ha reso noto Carlo Gentili – fratello del Co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni Marco Gentili anche lui affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica di tipo II – il quale, a causa della sua condizione, non può apporre una firma autografa.

La sua volontà di poter utilizzare la firma digitale per esercitare il diritto di sottoscrizione delle liste elettorali si è scontrata con l’impossibilità di farlo, secondo quanto previsto dalla legge nonostante le evidenti implicazioni in termini di discriminazione e limitazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana, tra cui il diritto di partecipazione politica attiva e passiva (articoli 48 e 49 della Costituzione). Carlo Gentili, assistito dall’avvocato Giuliano Fonderico, ha così  fatto ricorso contro la norma che gli impedisce  la piena partecipazione alla vita democratica.

La norma di cui si contesta  la costituzionalità riguarda in particolare l’articolo 9 della Legge del 17 febbraio 1968 n. 108 e successive modifiche che fra l’altro dispone: “La firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il  contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di  nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto”.

Il Tribunale di Civitavecchia, riconoscendo la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ha deciso di sospendere il giudizio in corso e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale. La questione sollevata riguarda la possibile violazione degli articoli 2 (diritti inviolabili dell’uomo), 3 (principio di uguaglianza), 48 (diritto di voto) e 49 (diritto all’associazionismo politico) della Costituzione, derivante dalla preclusione della firma digitale nelle procedure elettorali per i cittadini con disabilità grave.

“Attendo con fiducia la decisione della Corte costituzionale – ha  dichiarato Carlo Gentili – che auspico  voglia riconoscere l’importanza di eliminare  ogni forma di discriminazione, garantendo a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, la piena partecipazione alla vita democratica”.

“Riteniamo che la digitalizzazione dei processi elettorali rappresenti un’opportunità fondamentale per promuovere la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita democratica, anche in linea con i principi di inclusione e accessibilità.

Come Eumans e  Associazione  Luca Coscioni abbiamo finora raccolto 53.878 firme  sull’appello per una piattaforma gratuita per la  sottoscrizione digitale  di referendum e liste per le elezioni“. Speriamo che la Consulta voglia cogliere questa occasione storica e rispondere  positivamente alla questione posta da Carlo Gentili. È tempo anche che il Governo mantenga gli impegni sulla piattaforma pubblica per le sottoscrizioni digitali delle iniziative democratiche” hanno dichiarato Marco Cappato e Filomena Gallo, rispettivamente Tesoriere e Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni.