Dichiarazioni anticipate di trattamento non vincolanti, nessun ufficio dedicato per la raccolta delle Dat, in caso di controversie tra medico curante e fiduciario il parere espresso dal collegio di medici non sarà vincolante né non vincolante per il medico curante. Il collegio insomma dovrà dare solo un parere. Queste le ultime modifiche apportate al ddl sul testamento biologico dalla Commissione Affari Sociali della Camera che ha dato mandato al relatore Domenico Di Virgilio di portare il testo in aula con i voti favorevoli di Pdl, Lega Nord e Udc, contrati Pd e Idv.
L’Api si è astenuta e Fli non era presente al voto. Il provvedimento è composto da nove articoli e la commissione ha approvato gli emendamenti del relatore per recepire due condizioni: una arrivava dalla Commissione Bilancio, l’altra dalla Affari Costituzionali. La commissione non ha invece recepito le osservazioni della Commissione Giustizia che chiedeva di rendere vincolanti le dichiarazioni anticipate di trattamento. Il testo approderà in aula della Camera lunedì prossimo, il 7 marzo, dopo oltre due anni dall’inizio dell’iter parlamentare.
NOVITA’ INTRODOTTE IN COMMISSIONE. Dall’apertura su alimentazione e idratazione, alla platea cui si riferisce per arrivare al modo in cui si potranno fare le dichiarazioni anticipate di trattamento, la Commissione Affari Sociali della Camera ha apportato delle modifiche al ddl Calabrò arrivato dal Senato sul testamento biologico esaminando i 9 articoli di cui è composto il testo. Come spiegato dal presidente della Commissione Giuseppe Palumbo, ”in aula può darsi che verranno fatte ulteriori modifiche, noi oggi abbiamo recepito due condizioni: una arrivava dalla Commissione Bilancio, l’altra dalla Affari Costituzionali, ma potrebbe essere che in aula verranno fatti ulteriori cambiamenti”. Ecco cosa prevede il testo.
ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE. Non sono considerate terapie, come previsto nel ddl Calabrò, ma potranno essere sospese se dovessero risultare non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari o addirittura dovessero danneggiarlo.
SI ALLARGA LA PLATEA. La legge non è rivolta solo ai pazienti in stato vegetativo, ma anche a chi si trova ”nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze”.
MODALITA’. Valide solo le Dat espresse nelle forme previste dalla legge: soltanto in forma scritta o dattiloscritta con la firma autografata del ”paziente”. Vengono quindi esclusi video o ricostruzioni postume. Le dat non saranno vincolanti e alla fine a decidere sarà il medico perché se dalla sottoscrizione della Dat al momento della malattia vi fossero progressi scientifici, il dottore non potrebbe utilizzarli. Infine, non vi sarà nessun ufficio dedicato per la raccolta delle Dat e in ogni caso dall’entrata in vigore del testo non dovranno derivare oneri a carico della finanza pubblica.
ASSISTENZA A STATI VEGETATIVI NEI LEA. Ai pazienti in stato vegetativo sarà garantita l’assistenza ospedaliera, residenziale o domiciliare, prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza.
FAMILIARI. Se un paziente non dovesse nominare un fiduciario, i suoi compiti saranno adempiuti dai familiari nell’ordine previsto dal Codice Civile.
COLLEGIO MEDICO. Le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento restano non vincolanti per il medico curante In caso di controversie tra medico e fiduciario il parere espresso dal collegio di medici non sarà vincolante né non vincolante per il medico curante. Il collegio insomma dovrà dare solo un parere.
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