Nell`intervento pubblicato il 24 novembre il dott. Ennio Fortuna sostiene l`inutilità dei registri comunali dei testamenti biologici ricordando come la legge vieti ogni forma di eutanasia o di suicidio assistito. Il testamento biologico, più correttamente dichiarazione anticipata di trattamenti sanitari, nulla ha a che vedere con le pratiche eutanasiche, si limita infatti a registrare le volontà individuali in merito ai trattamenti sanitari ai quali si acconsente o meno di esse- re sottoposti, in modo che possano essere conosciute nel caso in cui non sia possibile esprimerle personalmente.
Ogni individuo può rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, anche nel caso in cui questo rifiuto possa condurre alla morte. Tale espressione di volontà del paziente è vincolante per il personale medico e la dichiarazione anticipata di trattamenti sanitari non è altro che la "registrazione" della volontà dell`individuo. Voglio ricordare come la convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dall`Italia pel 2001, sancisca che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell`intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione". La Federazione nazionale dei medici nel codice deontologico riconosce come fondamentale nel rapporto medico paziente il diritto all`autodeterminazione di quest`ultimo.
Durante il caso Englaro più volte si è dibattuto sulla validità della volontà ricostruita in mancanza di una dichiarazione inequivocabile, proprio la giurisprudenza della Cassazione relativa alla vicenda di Eluana fa ritenere l`istituzione del registro comunale dei testamenti biologici un passo essenziale per la concreta tutela di un diritto fondamentale della persona. Non si deve dimenticare che il Comune è preposto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui libertà e salute.
Franco Fois, Associazione Luca Coscioni Venezia
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