Fecondazione eterologa in aiuto alla famiglia

Marina Castellaneta

RICERCAIl divieto assoluto di fecondazione  eterologa in vitro non  è compatibile con la Convenzione  europea dei diritti  dell’uomo. A dirlo, per la prima  volta, è stata la Corte di Strasburgo  che, in una sentenza depositata  ieri nella causa S.H e altri  contro Austria (n. 57813/00),  destinata a produrre effetti anche  in altri casi analoghi, ha riconosciuto  che l`impossibilità  totale di ricorrere alla fecondazione  eterologa infrange il diritto  alla vita familiare e il divieto  di discriminazione.  Alla Corte europea si erano  rivolte due coppie con problemi  di fertilità risolvibili solo ricorrendo  alla fecondazione in  vitro con donazione esterna di  ovuli o sperma.

La legge austriaca,  al pari di quella italiana  (n. 40/2004), vieta la fecondazione  eterologa. La stessa Corte  costituzionale austriaca, investita  della vicenda, aveva ritenuto  il divieto compatibile  con la Convenzione europea.  Una conclusione del tutto ribaltata  a Strasburgo che non  solo ha condannato l`Austria,  ma ha stabilito principi applicabili  in casi analoghi, facendo  pendere l`ago della bilancia a  favore del diritto delle coppie  ad avere un figlio.  Prima di tutto, la Corte europea  ha spazzato via ogni dubbio  sull`applicabilità dell`articolo 8  della Convenzione, che riconosce  il diritto al rispetto alla vita  privata e familiare, ai casi di fecondazione  assistita. Per i giudici  internazionali, infatti, l`articolo  8 include anche il diritto di rispettare  la volontà di un individuo  a diventare genitore genetico  e quindi di ricorrere alla fecondazione.  

La Corte riconosce che gli  Stati hanno un margine di discrezionalità  in questa materia  ma, nell`adozione della  normativa interna, sono tenuti  a rispettare la Convenzione  europea come interpretata  da Strasburgo.  Nel settore della fecondazione  medicalmente assistita – osservano  i giudici – manca un approccio  unitario degli Stati del  Consiglio d`Europa, con la conseguenza  che il margine di intervento  delle autorità nazionali è  ancora più ampio: in alcuni Stati  ci sono divieti assoluti, in altri  sono proibite alcune tecniche,  mentre in altri ancora c`è ampia  libertà. Una situazione a macchia  di leopardo dovuta proprio  a questioni etiche, alla base  delle scelte dei diversi ordinamenti,  che però non possono  condurre a un trattamento discriminatorio  tra coppie che  hanno bisogno di ricorrere a  tecniche di fecondazione. 

È vero che gli Stati non hanno  alcun obbligo di adottare  una legislazione che permetta  la fecondazione assistita, ma  una volta che questa è consentita  devono essere vietati trattamenti  discriminatori. In pratica,  per la Corte, persone che si  trovano in una stessa situazione  di infertilità non possono essere  trattate diversamente solo  in ragione della diversa tecnica  di fecondazione utilizzata. Non  giustificato, quindi, il divieto  della fecondazione eterologa  se è ammessa quella omologa.  Sono proprio i divieti assoluti  a non convincere Strasburgo:  le stesse considerazioni di carattere  morale richiamate a giustificazione  del divieto dal Governo  in causa «non sono in sé  una giustificazione sufficiente   per un totale divieto su una specifica  tecnica di fecondazione  come la donazione degli ovuli».  Bocciate anche altre giustificazioni  fondate sul rischio di  utilizzo di tecniche selettive di  riproduzione.

Le autorità nazionali,  per evitare questo pericolo,  possono avvalersi di misure  proporzionali rispetto all`obiettivo  conseguito come, per  esempio, prevedere l`utilizzo  di medici con particolare esperienza e  legati al rispetto di rigorose  regole deontologiche. Questo  vuol dire che gli abusi potenziali, che possono verificarsi e  che vanno combattuti, non sono  una ragione sufficiente «a  proibire una specifica tecnica  di procreazione in modo assoluto»  anche perché è possibile utilizzare  misure di salvaguardia  proporzionali, raggiungendo lo  stesso obiettivo. Come vietare  ogni forma di remunerazione  per i donatori.  Per quanto riguarda poi l`esigenza  di salvaguardare la certezza  nelle relazioni familiari,  la Corte parte dalla constatazione  che ormai i rapporti familiari  inusuali, non fondati su un diretto  legame biologico, fanno  parte degli ordinamenti di diversi  Stati: facile, quindi, far  rientrare i rapporti derivanti  dalla fecondazione eterologa  nel diritto di famiglia. 

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