Testamento biologico. Ma il nodo resta il «no» all’alimentazione forzata

Roma – Il nodo è sempre lo stesso: il paziente nel testamento biologico può rifiutare l’alimentazione forzata che lo tiene in vita? È su questo spinoso interrogativo che dal2003 ci si continua a dividere: prima nel Comitato nazionale di bioetica che approvò un documento oltre 5 anni fa – introducendo "ufficialmente" il testamento biologico in Italia -e poi in Parlamento.
Il decreto "salva Eluana", diventato ieri in fretta e furia un disegno di legge, risponde con un secco no: «L’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze – spiega il solo articolo del testo – non possono in alcun caso essere sospese». La risposta è la stessa – le parole sono praticamente identiche – anche per il Ddl di io articoli messo a punto dalla maggioranza che ha cominciato il suo percorso da circa una settimana in commissione Igiene e Sanità del Senato. Dove ormai da tre legislature si tenta, senza successo, di arrivare a delle regole, meglio se condivise, sul terreno minato delle cure di fine vita.
Dal caso di Piergiorgio Welby a quello di Giovanni Nuvoli e ora di Eluana Englaro: questi drammi, per quanto molto diversi, ma tutti finiti sotto i riflettori, hanno reso ormai non più rinviabile una legge sul testamento biologico che non c’entra nulla – va ricordato – con la richiesta di eutanasia. Ma punta a diventare uno strumento cruciale per aiutare medici e familiari dei pazienti, non più capaci di intendere e volere, a prendere la decisione migliore: non solo sullo stop, o meno, dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale, ma anche sulla possibilità di rifiutare le cure odi evitare il rischio di un possibile accanimento terapeutico.
Come accade già in altri Paesi il testamento biologico fa riferimento a un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, «esprime la sua volontà – spiegava il Comitato nazionale di bioetica nel 2003 – circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato». Documento da scrivere (e firmare), meglio se con l’aiuto del medico. E con la possibilità di nominare un fiduciario a cui affidare il compito di interpretare e difendere le proprie volontà.
Il primo tentativo del Parlamento di scrivere una legge sul testamento biologico fallì nell’estate del 2005 quando il Ddl era a un passo dall’aula di Palazzo Madama: il testo allora era stato approvato ad ampia maggioranza dalla Pdl in commissione Igiene e sanità. Il Senato ci riprovò nel 2007 con una nuova maggioranza di centro-sinistra, ma non bastò un anno di lavoro, costellato da ben 42 audizioni con 55 esperti, per riuscire ad avere un testo condiviso. E ora, in un clima sicuramente poco sereno, si riparte dal testo firmato da Raffaele Calabrò (Pdl),che ha provato a riunire ben io Ddl firmati da maggioranza e opposizione. Questo testo pianta una serie di paletti ben precisi per chi deciderà di scrivere le «Dat» («Dichiarazioni anticipate di trattamento»): a partire dal di- vieto assoluto di ogni forma di eutanasia. Il paziente potrà scrivere, con l’aiuto del medico, una dichiarazione che sarà raccolta «a titolo gratuito» dal notaio con la quale chiedere il rifiuto di terapie nel caso in cui perdesse la propria capacità di intendere e di volere. Ma con un preciso vincolo: non potrà – come detto -rifiutare l’alimentazione forzata perché non si tratta di terapia, bensì di «sostegno vitale». La «Dat» avrà una validità di tre anni e potrà essere rinnovata, revocata o modificata. E soprattutto – secondo il testo – non sarà obbligatoria e tanto meno vincolante per il medico che potrà decidere diversamente motivandolo, però, sulla cartella clinica. L’ultima parola spetterà, insomma, al camice bianco che non sarà mai tenuto a eseguire «prestazioni contrarie – recita ancora il Ddl alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico».

2 febbraio 2009