Su se stesso, sul proprio corpo e sulla propria mente, l’individuo è sovrano
(John Stuart Mill, filosofo ed economista britannico ne " La libertà").
È passato quasi un anno dalla morte di Piergiorgio Welby, morto il 20 dicembre dopo che un medico ha spento le macchine e dopo un lungo periodo di attenzione sulla tematica della autodeterminazione del malato da parte dei media.
Da allora si è parlato di necessità urgente di una normativa nazionale sul testamento biologico, cioè la volontà espressa da una persona, in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell’eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, o nel caso di malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
Secondo la costituzione italiana nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (art. 32) e benché l’Italia abbia ratificato nel 2001 (Legge 145 del 2001) la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina firmata ad Oviedo nel 1997 (che stabilisce che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione) in Italia non esiste una legge che disciplini esplicitamente la materia. Sono tuttavia allo studio vari disegni di legge sul testamento biologico: alla Commissione Sanità del Senato ne sono stati infatti depositati undici. Il Ministro della Salute italiano, per la donazione degli organi, ha da tempo previsto un talloncino da portare con sé dove si dichiara la propria posizione rispetto alla volontà di donare gli organi.
L’argomento testamento biologico è "eticamente sensibile" e vede posizioni differenti. In particolare, una corrente di pensiero di tipo laica e radicale sostiene che il testamento è valido anche se verbale. L’altra corrente, facendo proprie alcune affermazioni contenute in un documento del Comitato Nazionale di Bioetica del 2003, sostiene che il testamento è valido solo per iscritto, che non possa contenere raccomandazioni in contraddizione col diritto positivo, con le norme di buona pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre al medico pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili. La Fondazione Veronesi ha reso possibile per i cittadini italiani redigere il proprio testamento biologico (il modulo è scaricabile dal sito) ovvero mettere per iscritto una semplice dichiarazione di rifiuto all’accanimento terapeutico. Le dichiarazioni non saranno vincolanti sotto il profilo giuridico per il medico, ma nel caso fossero disattese obbligheranno il curante a renderne conto al fiduciario ovvero alla persona indicata nel documento quale garante dell’attuazione delle volontà. Saranno i notai e gli avvocati a raccogliere i testamenti biologici (autenticando la firma del depositante e iscrivendo le disposizioni anticipate nel Registro generale del notariato al quale per via telematica saranno collegati gli oltre 5.000 professionisti in tutta Italia), come ha recentemente stabilito il Consiglio nazionale Forense. Ma in realtà, a tutt’oggi, un testamento biologico compilato non ha valore legale.