Dichiarazione dell’avvocato Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, e della ginecologa Mirella Parachini, membro di direzione dell’Associazione Coscioni e vice-presidente della Fiapac.
“La notizia che la cosiddetta “pillola dei cinque giorni dopo”, che si può assumere fino a 72 ore dal rapporto ritenuto a rischio di una gravidanza indesiderata, è stata approvata da parte della’AIFA, dà ragione a quanto raccomandato da tutte le agenzie regolatorie internazionali in materia di contraccezione”. Lo sostiene la ginecologa Mirella Parachini che aggiunge: “Anche la Sic e la Smic (le due principali società scientifiche italiane di contraccezione) avevano lanciato nei mesi scorsi un appello in questo senso sull’impiego dell’Ulipristal (nome commerciale di EllaOne). Resta l’amara considerazione sui tempi con cui l’Italia percorre il cammino dell’introduzione di farmaci ampiamente usati in altri Paesi da anni. Si pensi alla RU486, che ci ha messo più di 20 anni per essere introdotta nel nostro paese, era il 2009 e tuttora sono pochissimi in centri che vi ricorrono nell’aborto farmacologico in alternativa all’aborto chirurgico.
Questo è quello che succede quando ai criteri scientifici si preferiscono quelli ideologici, privi di evidenze e di fondamenti, in barba al contributo che le nuove scoperte hanno sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne italiane”.
Sul piano giuridico precisa l’avvocato Gallo: “Sull’entrata in commercio della “pillola dei 5 giorni dopo”, qualcuno sottolinea che esistono precetti comunitari che vietano l’ utilizzo di tale farmaco perché la Corte di Giustizia ha dichiarato che l’ovocita fecondato e’ già embrione. Queste sono affermazioni sbagliate e strumentali! La decisione della Corte di Giustizia su l caso Brustle del 18 ottobre scorso ha sì sancito che " e’ vietato brevettare medicinali ricavati da cellule staminali con procedimenti che comportano la distruzione degli embrioni umani” ma non si è espressa sull’ utilizzo di farmaci o contraccettivi. Da una lettura attenta della sentenza emergono chiaramente tre aspetti: gli embrioni non possono essere utilizzati a fini commerciali; la corte non da personalità giuridica all’embrione; la Corte non si esprime in merito a metodi contraccettivi o abortivi. Dunque attenzione a ricavare impropriamente da sentenze, giustificazioni a proprie considerazioni etiche. Utilizzare in modo subdolo le parole, sabotare il linguaggio specialistico, significa recare un danno all’affermazione dei diritti fondamentali, alla scienza e al dibattito bioetico”.