Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
CIRCOLARE N. 107
PROT 8162/2008-04-16
Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Ai Presidenti dei Consigli Regionali
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Ai Componenti il Consiglio Nazionale
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Ai Componenti il Collegio dei Probiviri
Al Coordinatore del Comitato Nazionale Giovani
Al Coordinatore Comitato nazionale Genitori
Al rappresentante dei ciecosordi
LORO SEDI
Questa circolare e’ presente in forma digitale sul Sito Internet:
http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp
Omissis
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Sempre in tema di economia questa sede centrale ha stipulato due importanti convenzioni riguardanti entrambe strumenti di orientamento e mobilita’. I consigli regionali e provinciali sono chiamati ad organizzarsi per promuovere presso gli enti locali "Easy Walk", un programma che installato sul cellulare, utilizzando la tecnologia satellitare, fornisce indicazioni sul percorso richiesto, nonch‚ assistenza in caso di necessita’. Sono chiamati anche a promuovere il nuovo sistema di indicatori tattili a terra denominato "Vettore".
Dalla promozione e dalla vendita degli ausilii sopra descritti le strutture dell’Unione possono trarre ragguardevoli fonti di finanziamento.
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E’ stata recentemente sottoscritta una convenzione con la societa’ Antonplast che prevede la realizzazione del prodotto in plastica entro novanta giorni della sottoscrizione della stessa. La convenzione prevede la forte collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la vendita del prodotto che si concreta nella istituzione, presso la sede centrale, di un ufficio "Promozione e Sviluppo" e nella realizzazione di una rete di referenti provinciali che devono possedere particolari requisiti tecnici: geometri, ingegneri, architetti, istruttori di mobilita’. E’ previsto per i referenti un corso di formazione per il loro aggiornamento normativo e tecnico. Per i dettagli vi rinvio al testo della convenzione allegata alla presente. Nel progetto, la rete dei referenti gioca un ruolo fondamentale e costituisce l’anima stessa dell’iniziativa. Prego, pertanto, i presidenti provinciali di procedere con la massima urgenza a fornire i nominativi dei suddetti referenti in maniera da avviare al piu’ presto il progetto della loro formazione.
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Prof. Tommaso Daniele
Alleg. 1
Convenzione Antonplast
CONVENZIONE TRA:
L’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS
E
LA SOCIETA’ ANTONPLAST SRL
Da una parte:
L’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus (di seguito indicata come Unione), con sede e domicilio fiscale in Roma, via Borgognona n° 38, C.F. 01365520582, in persona del proprio Presidente Nazionale, Prof. Tommaso Daniele, quale legale rappresentante;
Dall’altra;
La Società Antonplast Srl (di seguito indicata come Antonplast) con sede legale in Via A. De Gasperi, 4 – 80035 Nola (NA) C.F. 05481271210 rappresentata per la presente convenzione dal Sig. Mariano Iervolino nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 20/08/1978 e residente in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Ferrovia 62/66 C.F. RVL MRN 78M20 I073 F.
PREMESSO
Che la Antonplast ha maturato significative esperienze nel campo della sperimentazione e della ricerca su materiali plastici ed in particolare sull’ottimizzazione nell’applicazione ed utilizzazione di essi, distinguendosi per le conoscenze acquisite in materia.
Che la Antonplast si impegna nella progettazione e realizzazione di prototipi ed in seguito stampi atti alla produzione tramite stampaggio ad iniezione di pavimenti per non vedenti ed ipovedenti secondo le istruzioni del “ Progetto Vettore”.
La stessa si impegna ad attuare la produzione in conto lavorazione di tali manufatti per sopperire alle urgenti esigenze di mercato entro 90 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; mentre il prototipo sarà realizzato entro 45 gg. lavorativi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e sottoposto alla valutazione ed eventuale approvazione tecnica da parte dei progettisti del percorso “Vettore”.
Che la Antonplast intanto è intenzionata a realizzare uno stabilimento ad hoc, con impianti, tecnologie e strutture organizzative adeguate a tale tipo di produzione e ricerca per il miglioramento dei prodotti il tutto per un investimento di circa 2.500.000 Euro, senza alcun onere a carico dell’Unione, esclusa sinergia ed aperta collaborazione.
Che la medesima subordina la realizzazione dello stabilimento alla approvazione di un progetto ex D.L. 185/2000 la cui competenza è in capo all’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.
Che l’Unione, ente morale che per legge (DLCPS 1047/1947 e DPR 23/12/1978) ha il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei ciechi e degli ipovedenti italiani, svolge da tempo continue iniziative di ricerca nel campo dell’autonomia e della mobilità dei non vedenti e degli ipovedenti, compresa la creazione di ausili tiflotecnici e la sperimentazione di nuove tecnologie concernenti anche percorsi tattili a terra.
Che entrambe si impegnano con fiducia affinché dall’istituenda collaborazione possa derivare un approfondimento delle conoscenze ed un miglioramento significativo nella fruibilità e nell’accesso a luoghi e spazi pubblici e privati di primario interesse per le persone con difficoltà fisiche e sensoriali.
Che entrambe le parti attraverso la reciproca collaborazione si impegnano in una proficua ricerca teleologicamente indirizzata al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, puntando alla creazione ultima di percorsi tattili “Intelligenti” capaci di conferire ai soggetti “de quo” piena autonomia e completa autogestione.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1. Premessa
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2. Oggetto della collaborazione
Oggetto della collaborazione fra l’Unione e la Antonplast è la sperimentazione, realizzazione e produzione in esclusiva nazionale di un percorso tattile per interni e per esterni, brevettato (n. CS2005A000011 e successive modifiche) in materiale plastico atto a favorire la completa autonomia nella mobilità dei soggetti minorati della vista.
Tale percorso sarà realizzato con materiale oggetto di apposita ricerca scientifica dell’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri istituito presso il C.N.R. Di Napoli, (“C.N.R.” M-PVC-P for Vettore) ciò al fine di concedere per tale iniziativa la produzione di un Know how appositamente brevettato, in merito alla realizzazione di tale percorso tattile:
a) L’Unione provvederà a fornire i requisiti e le caratteristiche necessarie affinché il prodotto risponda effettivamente alle esigenze concrete, così come da brevetti depositati e collaudi effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia.
b) La Antonplast provvederà alla produzione materiale di tale prodotto in base alle predette istruzioni.
Art. 3. Durata delle attività
Le attività di collaborazione di cui alla presente convenzione avranno la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa, alla scadenza del termine saranno tacitamente rinnovate di anno in anno salvo formale e motivata disdetta di una delle parti, da trasmettere all’altro contraente a mezzo Raccomandata A/R con un preavviso di almeno 60 gg.
Art. 4. Spese relative alle attività
Ciascuna parte svolgerà con le proprie risorse le attività di competenza, secondo modalità da concordarsi e senza oneri aggiuntivi per i singoli enti firmatari.
In particolare la Antonplast per la vendita del materiale prodotto in base alla presente convenzione dovrà avere cura di tenere una contabilità separata dalla quale sia possibile per l’Unione accertare l’entità delle royalties spettanti all’Unione in base al disposto del successivo Art. 7.
La stessa Antonplast dovrà a tal fine consentire ogni tipo di controllo diretto documentale da parte dell’Unione.
Art. 5. Responsabili del contratto
L’Unione e la Antonplast designano, ciascuno per la propria parte, dei responsabili per l’attuazione di quanto disposto nella presente convenzione.
A tal fine le parti designano rispettivamente:
– Per l’Unione, l’Arch. Giuseppe Bilotti, componente della Direzione Nazionale dell’Unione e componente della Commissione Nazionale Autonomia e Mobilità dell’Unione e il dott. Giuseppe Nobile, componente della Commissione Nazionale Autonomia e Mobilità dell’Unione e Direttore Generale della Stamperia regionale Braille dell’Unione di Catania; entrambi domiciliati presso la rispettiva residenza.
– Per la Antonplast il Sig. Mariano Iervolino, domiciliato presso propria sede.
Resta inteso che le parti si scambieranno ogni informazione relativa a quanto di pertinenza della presente convenzione, programmando di comune accordo, periodici incontri di staff e comunicazioni ai domicili indicati.
Art. 6. Conoscenze e brevetti
I diritti derivanti dalle nuove conoscenze, come la facoltà di richiedere la concessione di eventuali brevetti, relativi ai know how della progettazione apparterranno unicamente all’Unione mentre tutti quelli derivanti dai Know how della fase produttiva (materia prima e processo produttivo) apparterranno esclusivamente alla Antonplast.
Art. 7. Produzione e distribuzione
La Antonplast si impegna a produrre e immettere sul mercato, entro 90gg. lavorativi dalla data di stipula della presente convenzione, il percorso di cui all’Art. 2, in materiale plastico non infiammabile e in vari formati, gli stessi verranno forniti con scheda tecnica della materia prima ed indicazioni per la posa in opera a regola d’arte, mediante l’uso di appositi prodotti a seconda del luogo di posa; sulle relative brochure informative verrà apposto il logo dell’Unione e del C.N.R.
– Per il codice rettilineo per interni al prezzo netto di vendita di € 36,75 più imposte come di legge, al metro lineare, f.co sito di produzione, monocolore (eventuali coloriture speciali saranno conteggiate a parte ai richiedenti);
– Per ogni pezzo speciale per interni si applicano i seguenti prezzi netti di vendita,più imposte come di legge,f.co sito di produzione, monocolore (eventuali coloriture speciali saranno conteggiate a parte ai richiedenti) :
· segnalazione curve: € 33,55
· incroci : € 28,97
· pericolo invalicabile( cm.30X30): € 27,45
– Eventuale pezzo speciale per interni di pericolo valicabile (dimensioni cm 30×60 / 40×60) al prezzo netto di vendita di € 28,00 cad. più imposte come di legge, al pezzo, f.co sito di produzione, monocolore (eventuali coloriture speciali saranno conteggiate a parte ai richiedenti);
La produzione per la posa in ambienti esterni avrà una maggiorazione di prezzo del 20%
In caso di oscillazioni maggiori del 10% del prezzo delle materie prime dalla data di stipula della presente convenzione, sia in aumento che in diminuzione, sarà cura della Antonplast segnalare eventuali modifiche da apportare al prezzo di vendita. La base di riferimento per tali costi sono gli indici pubblicati dalla Borsa di Londra , dal quotidiano nazionale Il Sole-24 Ore e dal Bollettino Unionplast.
La Antonplast garantisce n. 3 colori di base a scelta dell’Unione.
La Antonplast si impegna, su richiesta dell’Unione, in sede di progettazione dello stabilimento di cui in premessa, a progettare sia per la linea rettilinea che per i pezzi speciali una produzione bicolore ed una linea di produzione in estrusione per la linea rettilinea al fine di abbattere i costi di quest’ultima per dare valore aggiunto al prodotto e una maggiore competitività sul mercato.
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L’Unione, anche attraverso le proprie strutture territoriali, provvederà alla diffusione del prodotto ed al reperimento di ordinativi e le sarà riconosciuta una royalty del 22% per ogni ml e-o per ogni pezzo distribuito che sarà così suddivisa:
– 7% alla Presidenza Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus con sede in Roma, Via Borgognona, n° 38;
– 9% alla Sezione Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus che abbia procurato l’ordinativo del percorso nel proprio ambito territoriale;
– 5% alla Stamperia Regionale Braille di Catania, nell’ipotesi di prodotto destinato al territorio della Regione Sicilia; detta percentuale, nel caso di prodotto destinato a territorio diverso, sarà attribuita al relativo Consiglio Regionale dell’Unione;
– 1% ai progettisti del brevetto.
Per ogni altro ordinativo del percorso, anche non sollecitato dall’Unione, sarà comunque riconosciuta una royalties complessiva del 22% da suddividere come precedentemente indicato.
Inoltre, solo in questo caso la Antonplast potrà decidere di applicare un prezzo inferiore o superiore rispetto a quello stabilito nella presente convenzione.
Sarà compito della Antonplast effettuare i relativi bonifici bancari corrispondenti agli importi spettanti dalle royalties, determinati da un estratto conto vendite trimestrale inviato dalla Antonplast all’Unione per le vendite di competenza, gli importi saranno corrisposti al maturato, ossia all’atto dell’avvenuto pagamento dei futuri clienti nei confronti della Antonplast.
Art. 8. Promozione del prodotto
Considerato l’alto valore sociale scaturente dalla crescente diffusione dei percorsi tattilo-plantari per non vedenti ed ipovedenti sul territorio nazionale, e valutato il notevole e gravoso investimento che la Antonplast dovrà affrontare per la messa in produzione del prodotto “Vettore”, l’Unione si impegna formalmente ad effettuare a livello nazionale, regionale e provinciale, attraverso la sua organizzazione territoriale, la stampa associativa, la pubblicità su una rete di emittenti private che copre tutto il territorio nazionale ed interventi occasionali in radio e televisioni, la massima divulgazione informativa e promozionale del sistema “Vettore” prodotto dall’Antonplast, per tutta la durata della presente convenzione.
L’Unione inoltre per l’attività mediatico promozionale di cui trattasi, dovrà dotarsi di un apposito team all’uopo costituito che si articoli in una rete provinciale di referenti tecnici, esperti in materia di mobilità e percorsi tattili, con funzione informativa e di monitoraggio per gli enti interessati, e di un organo centrale di controllo istituito presso la sede di ROMA denominato Ufficio Promozione e Sviluppo, con funzioni direttive organizzative e valutative finali. I referenti tecnici saranno nominati dalle sezioni provinciali, con cui i referenti regoleranno i rapporti di ogni tipo derivanti dall’incarico.
Tali referenti tecnici dovranno.
1) Essere all’uopo tecnicamente formati;
2) Promuovere l’inserimento del prodotto Vettore in capitolati di appalto pubblici e-o privati ad uso pubblico;
3) Promuovere l’inserimento del prodotto Vettore in progettazioni esecutive ed in lavori già appaltati;
4) Interamente tale attività dovrà essere documentata in un’apposita “Scheda di Appalto”, che ogni responsabile provinciale sarà tenuto a consegnare all’ufficio Centrale Promozione e Sviluppo;
4.1) Tale scheda dovrà contenere le seguenti informazioni:
– N° Appalto
– Ente appaltante
– Progettista
– Oggetto del lavoro
– Importo del lavoro
– Quantità dei Prodotti Vettore previsti in capitolato
– Data di scadenza dell’appalto
5) Avvenuta la scadenza il responsabile provinciale dovrà comunicare all’Ufficio Promozione e Sviluppo, in modo chiaro e definitivo i dati dell’impresa aggiudicataria ed il responsabile del progetto.
Per quanto riguarda l’organo centrale denominato Ufficio Promozione e Sviluppo, sarà dotato di 3 specifiche attribuzioni gestite in modo separato e-o co-gestite dallo stesso soggetto, tali attribuzioni daranno origine a 3 competenze:
1. L’ufficio legale che dovrà provvedere alla divulgazione legale informativa della normativa di adeguamento ex D.M. N° 236 del 14/06/1989 al fine di tutelare un diritto, promuovendo il prodotto Vettore come unico prodotto approvato e riconosciuto dall’Unione.
Tale attività potrà essere effettuata esclusivamente attraverso mezzi di comunicazione certi e certificati e dovrà rivolgersi ad enti pubblici e para pubblici.
2. L’ufficio amministrativo dovrà dotarsi di un sistema telematico che funga da database degli appalti pubblici di interesse allo scopo di informare ed indirizzare l’attività promozionale delle relative sedi provinciali;
si occuperà inoltre del controllo delle scadenze e delle relative comunicazioni;
in fine dovrà svolgere tutte le residuali funzioni di segreteria;
3. L’ Ufficio Promozione e Sviluppo dovrà provvedere alla direzione ed al co-ordinamento integrale delle attività settoriali dei responsabili provinciali;
Dovrà indirizzare l’attività di tutte le sedi provinciali verso l’univoco obiettivo della promozione a copertura nazionale.
Con l’ufficio Promozione e Sviluppo collaboreranno congiuntamente i responsabili di cui all’art.5 della convenzione.
Art. 9. Foro competente
Foro competente in caso di ogni controversia si stabilisce essere il Tribunale di Roma.
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa essendo le operazioni connesse soggette a IVA.
Unione Italiana dei Ciechi edegli Ipovedenti – ONLUSIl Presidente NazionaleProf. Tommaso Daniele Antonplast S.r.l.Mariano Iervolino
17 marzo 2008