Intervista all’Avv. Filomena Gallo, Segretario dell’Associazione Luca Coscioni, sul rinvio della Corte costituzionale ai tribunali sull’eterologa
«Eterologa sì, eterologa no? Definirlo un dilemma esistenziale non è una iperbole, perché la Corte si è pronunciata, o meglio si sarebbe dovuta pronunciare, sulla incostituzionalità di una parte di legge 40/2004 che di fatto nega la possibilità a migliaia di coppie di avere dei figli». A parlare è l’avvocato Filomena Gallo, docente a contratto all’Università di Teramo e segretario dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.
Come legge la decisione di non decidere?
È una decisione positiva per me e i miei colleghi avvocati, Caiazza e Baldini, che quel 22 maggio eravamo in aula per assistere le coppie, desiderose semplicemente di metter su famiglia, senza dover sperare nell’“esterologa”, come ironicamente ma anche drammaticamente sostiene il ginecologo Carlo Flamigni, e per assistere le associazioni Luca Coscioni, Cerco un Bimbo e altre che fin dal giudizio presso il tribunale di Firenze hanno sostenuto la coppia.
Eppure è una decisione positiva anche per gli
acerrimi nemici dell’eterologa…
Se su un piano etico la discussione sulla liceità della fecondazione eterologa sembra non trovare uno sbocco verso la strada dell’autodeterminazione, che rispetterebbe tutte le posizioni – quelle pro life e quelle pro choise – sul piano del diritto bisogna stare attenti a non strumentalizzare a proprio piacimento il seppur stringato comunicato stampa con cui la Corte costituzionale ha espresso la sua decisione. Nei commenti a caldo e sui titoli dei giornali la notizia è passata come “il salvataggio” della legge 40. Ma non è così.
Perché non è così?
Perché se la Consulta avesse voluto ribadire il no all’eterologa non avrebbe rimesso tutto in mano ai magistrati. Con questa sospensione del giudizio, invece, i giudici della Corte hanno preso atto di quanto espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo il 1˚ aprile 2010 e dalla Grande Camera nel novembre 2011, per cui viene invocato il principio secondo il quale gli Stati membri devono attenersi nel legiferare all’evoluzione sociale e scientifica delle norme e delle tecniche mediche, tenendo particolare considerazione del principio di uguaglianza, di quello alla non discriminazione e del diritto alla salute. Se la Grande Camera ha ritenuto compatibili con l’art. 8 della Convenzione le restrizioni alla donazione di gameti previste dalla legislazione austriaca, per altro differente da quella italiana, dall’altro lato ha lasciato ai singoli Stati la discrezionalità nelle scelte di protezione dei diritti e delle libertà. E in Italia, si sa, le persone sono d’accordo con l’eterologa.