MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL’OBIEZIONE DI COSCIENZA IN CAMPO MEDICO E PARAMEDICO
La Camera,
premesso che:
in continuità con le decisioni prese negli ultimi decenni, l’Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa ha ribadito (raccomandazione n. 1763, approvata il 7 ottobre 2010) che nessuna persona, ospedale o istituzione sarà costretta, ritenuta responsabile o discriminata in alcun modo a causa di un rifiuto di eseguire, accogliere, assistere o sottoporre un paziente ad un aborto o eutanasia o qualsiasi altro atto che potrebbe causare la morte di un feto o embrione umano, per qualsiasi motivo;
l’Assemblea parlamentare ha sottolineato la necessità di affermare il diritto all’obiezione di coscienza insieme alla responsabilità dello Stato per assicurare che i pazienti siano in grado di accedere a cure mediche lecite in modo tempestivo;
stante l’obbligo di garantire l’accesso alle cure mediche e legali per tutelare il diritto alla salute, così come l’obbligo di garantire il rispetto del diritto della libertà di pensiero, di coscienza e di religione di operatori sanitari degli Stati membri, l’Assemblea ha invitato il Consiglio d’Europa e gli Stati membri ad elaborare normative complete e chiare, che definiscano e regolino l’obiezione di coscienza in materia di servizi sanitari e medici, volte soprattutto a garantire il diritto all’obiezione di coscienza in relazione alla partecipazione alla procedura medica in questione e a far sì che i pazienti siano informati di ogni obiezione di coscienza in modo tempestivo e ricevano un trattamento appropriato, in particolare nei casi di emergenza;
in materia di obiezione di coscienza si devono ricordare le indicazioni contenute: nel VI articolo dei principi di Nuremberg; nell’articolo 10, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; negli articoli 9 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; nell’articolo 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;
la promozione del diritto all’obiezione di coscienza in campo medico e paramedico è affermata nelle «linee guida» della federazione internazionale di ginecologia ed ostetricia (Figo) e della Organizzazione mondiale della sanità (Who-Europe);
il diritto all’obiezione di coscienza non può essere in nessun modo «bilanciato» con altri inesistenti diritti e rappresenta il simbolo, oltre che il diritto umano, della libertà nei confronti degli Stati e delle decisioni ingiuste e totalitarie,
impegna il Governo
a dare piena attuazione al diritto all’obiezione di coscienza in campo medico e paramedico e a garantire la sua completa fruizione senza alcuna discriminazione o penalizzazione, in linea con l’invito del Consiglio d’Europa.
(1-00922)
«Volontè, Fioroni, Roccella, Polledri, Commercio, Buttiglione, Binetti, Capitanio Santolini, Calgaro, Di Virgilio, Mantovano, Fabi, Laura Molteni».
(12 marzo 2012)
La Camera,
premesso che:
il 7 ottobre 2010 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha approvato la raccomandazione n. 1763 intitolata «Diritto di sollevare obiezione di coscienza nell’ambito delle cure mediche legali», nella quale vengono specificati gli ambiti sanitari ove la pratica dell’obiezione di coscienza deve essere tutelata e regolamentata, ovvero l’interruzione volontaria di gravidanza, le situazioni di fine vita e la procreazione medicalmente assistita;
i riferimenti sulla materia previsti dal diritto internazionale ed europeo rinviano alla libertà e alla sicurezza della persona: articoli 3, 18 e 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; articoli 9 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici; diritto alla salute previsto dall’articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; diritto alla non discriminazione nel campo della salute e della cura previsto dagli articoli 12 e 16 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (Cedaw); diritto di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni previsto dall’articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; diritto di decidere liberamente e responsabilmente sul numero dei figli da avere previsto dall’articolo 16 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna;
nel 1999 il comitato previsto dalla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna ha prodotto una general recommendation nella quale, interpretando l’articolo 12 della stessa Convenzione, ha richiesto agli Stati parte di eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne anche riguardo all’accesso ai servizi riproduttivi, con particolare riferimento alla pianificazione familiare, alla maternità e alla fase post-natale. Il comitato ha riconosciuto, inoltre, che l’accesso alle cure sanitarie, incluse quelle collegate alla riproduzione, costituisce un diritto riconosciuto dalla stessa Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (general recommendation n. 24, ventesima sessione, 1999, articolo 12, donne e salute);
dei diritti riproduttivi si sono occupate anche le conferenze internazionali delle Nazioni Unite che, a questo tema, hanno dato uno spazio crescente nel corso dell’ultimo decennio (Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo – Cairo, 1994, e IV Conferenza mondiale sulle donne – Pechino, 1995);
in continuità con il diritto internazionale ed europeo sopra richiamato e con le regole di deontologia medica internazionale approvate dalla Federazione internazionale di ginecologia ed ostetricia (Figo) e dalla Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa riconosce le diverse situazioni giuridiche soggettive ed oggettive pertinenti agli ambiti sanitari di cui sopra, tutelando, da una parte, il diritto del personale sanitario di sollevare, senza subire discriminazioni, obiezione di coscienza quale espressione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e, dall’altra parte, l’inalienabile diritto di ogni individuo alla salute e la responsabilità dello Stato di garantire che ogni paziente riceva le cure mediche ed i trattamenti sanitari legali entro i termini appropriati;
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha invitato quegli Stati membri del Consiglio d’Europa che ancora non ne sono dotati ad elaborare normative complete e chiare che riconoscano e regolino l’obiezione di coscienza nell’ambito sanitario ed ha espresso forte preoccupazione per il fatto che un’inadeguata disciplina della medesima danneggia e discrimina la popolazione femminile, in particolare le donne economicamente più fragili o quelle che vivono nelle zone rurali;
l’ordinamento italiano regola da decenni la facoltà di sollevare obiezione di coscienza da parte del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie (articolo 9 della legge n. 194 del 1978 e articolo 16 della legge n. 40 del 2004);
le relazioni annuali sull’attuazione della legge n. 194 del 1978 presentate al Parlamento dal Ministro della salute (peraltro richiamate nei lavori dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa) dimostrano che nel nostro Paese il fenomeno dell’obiezione di coscienza sta subendo una consolidata e costante dilatazione;
la relazione del Ministro della salute presentata al Parlamento il 4 agosto 2011 dimostra che nel 2009, a livello nazionale, il 70,7 per cento dei ginecologi è obiettore e che il trend è passato dal 58,7 per cento del 2005 al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 2008. Il dato nazionale degli anestesisti obiettori è anch’esso in costante aumento, passando dal 45,7 per cento del 2005 al 51,7 per cento del 2009. Il dato nazionale del personale non medico obiettore è passato dal 38,6 per cento nel 2005 al 44,4 per cento nel 2009. Al Sud, la quasi totalità dei ginecologi è obiettore (85,2 per cento in Basilicata, 83,9 per cento in Campania, 82,8 per cento in Molise e 81,7 per cento in Sicilia), mentre gli anestesisti si attestano intorno ad una media superiore al 76 per cento (77 per cento in Molise e Campania e 75,6 per cento in Sicilia);
in alcune realtà periferiche e del Mezzogiorno esistono aziende ospedaliere prive dei reparti di interruzione di gravidanza, dal momento che la quasi totalità di ginecologi, anestesisti, ostetrici ed infermieri solleva obiezione di coscienza, così creando, di fatto, le condizioni per forme di emigrazione sanitaria, ovvero il ricorso a cliniche private convenzionate e autorizzate o, peggio, verso pratiche clandestine, materializzando, in tal modo, le preoccupazioni espresse dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa circa un’inadeguata regolamentazione dell’obiezione di coscienza, soprattutto nei confronti delle donne economicamente più fragili o quelle che vivono nelle zone rurali;
le stime prevedono che, nei prossimi anni, nel nostro Paese un rilevante numero di personale medico strutturato non obiettore andrà in pensione per raggiunti limiti di età, con la conseguenza che, in mancanza di un adeguato monitoraggio, il diritto di ogni donna alle cure sanitarie di cui ha diritto subirà un’inevitabile contrazione,
impegna il Governo
a dare, nel quadro del diritto internazionale e comunitario richiamato in premessa, completa ed effettiva attuazione all’invito dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a salvaguardare e regolamentare nell’ambito sanitario il diritto di sollevare obiezione di coscienza, quale espressione della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, così come a garantire il diritto di ogni individuo di ricevere dallo Stato le cure mediche ed i trattamenti sanitari legali.
(1-01016)
«Farina Coscioni, Sbrollini, Pes, Bossa, Lo Moro, Argentin, Giulietti, Codurelli, Maurizio Turco, Zamparutti, Mecacci, Bernardini, Cesare Marini, Touadi, Beltrandi, Marrocu».
(18 aprile 2012)
La Camera,
premesso che:
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il 7 ottobre 2010, ha approvato la risoluzione n. 1763 in materia di obiezione di coscienza nell’ambito delle cure mediche;
nella risoluzione n. 1763 si segnala: a) la necessità che sia garantita l’obiezione di coscienza dell’operatore sanitario; b) la necessità di garantire che le donne possano accedere ai servizi con tempestività; c) la preoccupazione che l’assenza di regolazione dell’obiezione di coscienza possa danneggiare le donne meno abbienti o quelle che vivono in zone rurali; d) come nella grande maggioranza degli Stati dell’Europa, l’obiezione di coscienza sia ben regolamentata;
inoltre, tenendo conto dell’obbligo di garantire l’accesso alle cure mediche e la tutela della salute, così come dell’obbligo di garantire la libertà di coscienza degli operatori sanitari, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa invita gli Stati membri a sviluppare regole chiare e generali che regolino l’obiezione di coscienza circa la salute e l’assistenza sanitaria, e che: a) garantiscano il diritto all’obiezione di coscienza dell’operatore; b) siano tali da assicurare che le pazienti siano informate per tempo di eventuali obiezioni in modo da essere indirizzate a un altro operatore sanitario (non obiettore); c) garantiscano affinché le pazienti ricevano i trattamenti appropriati, in particolare nei casi di emergenza;
nella medesima risoluzione approvata, si conferma il pieno diritto all’obiezione di coscienza dell’operatore sanitario all’interno, però, di un quadro di «bilanciamento» con il diritto del paziente all’assistenza sanitaria. Anzi, in questo «bilanciamento» la medesima risoluzione è esplicitamente preoccupata che si discriminino le donne e le pazienti più deboli e povere e ribadisce la necessaria presenza di regole che garantiscano ai pazienti il trattamento sanitario appropriato, soprattutto nelle emergenze;
per quanto riguarda il nostro Paese, in ambito medico sanitario il diritto all’obiezione di coscienza è espressamente codificato e disciplinato per legge riguardo: all’interruzione della gravidanza, laddove l’obiezione è riconosciuta dall’articolo 9 della legge n. 194 del 1978; alla sperimentazione animale, dove l’obiezione di coscienza è disciplinata dalla legge n. 413 del 1993; alla procreazione medicalmente assistita, dove l’obiezione di coscienza viene prevista e disciplinata dall’articolo 16 della legge n. 40 del 2004;
in questo ambito particolare importanza riveste l’obiezione di coscienza all’interruzione volontaria della gravidanza, per i suoi effetti e ricadute socio-sanitarie e sulla stessa funzionalità del servizio sanitario nazionale;
l’ultima relazione del Ministero della salute presentata al Parlamento, sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978 relativa all’interruzione volontaria di gravidanza, è quella trasmessa dall’allora Ministro della salute Fazio il 4 agosto 2011;
la relazione riporta, tra l’altro, i dati definitivi sull’obiezione di coscienza esercitata da ginecologi, anestesisti e personale non medico nel 2009. I dati che emergono sono molto eloquenti e impongono una seria riflessione: in Italia ben il 70,7 per cento dei ginecologi del servizio pubblico è obiettore di coscienza. Percentuale che scende al 51,7 per cento per gli anestesisti, e al 44,4 per cento per il personale non medico;
ad eccezione della Valle d’Aosta dove sono solamente il 18 per cento i ginecologi obiettori, le percentuali non scendono mai al di sotto del 52 per cento. Il dato più elevato di obiettori di coscienza tra i ginecologi riguarda il Sud, con una media di oltre 8 obiettori su 10, e con il Molise che ha il dato più elevato tra tutte le regioni, con l’85,2 per cento di ginecologi obiettori;
la principale conseguenza di un numero così elevato di ginecologi e operatori sanitari obiettori di coscienza è quella di rendere sempre più difficoltosa la stessa applicazione della legge n. 194 del 1978, con effetti negativi sia per la funzionalità dei vari enti ospedalieri e, quindi, del sistema sanitario nazionale, sia per le donne che ricorrono all’interruzione volontaria di gravidanza. La ricerca di un medico non obiettore comporta allungamento dei tempi, interlocutori non sempre disponibili, donne che devono spesso migrare da una regione all’altra e, sopratutto tra le immigrate, il possibile ricorso all’aborto clandestino;
si è di fronte, quindi, a due soggetti, entrambi titolari di diritti soggettivi riconosciuti dalla legge: quello all’interruzione volontaria di gravidanza della donna e quello all’obiezione di coscienza del personale sanitario. Due principi legittimi che idealmente dovrebbero poter convivere affinché nessun soggetto veda negata la propria libertà. Di fatto, tale ipotesi trova difficoltà nel realizzarsi poiché i medici obiettori spesso si rifiutano di segnalare alle pazienti un medico non obiettore o un’altra struttura sanitaria autorizzata all’interruzione volontaria di gravidanza;
il diritto all’obiezione di coscienza in materia di aborto per il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie è sancito dall’articolo 9 della legge n. 194 del 1978. Allo stesso tempo, il medesimo articolo prevede che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure e gli interventi di interruzione della gravidanza. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale;
la legge n. 194 del 1978 prevede, quindi, scelte individuali e responsabilità pubbliche. L’obiezione di coscienza è, infatti, un diritto della persona ma non della struttura. Al medico, o all’infermiere, viene garantito di potersi avvalere dell’obiezione di coscienza. Ma quel che è un diritto del singolo non è diritto della struttura sanitaria nel suo complesso, che ha, anzi, l’obbligo di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie;
i dati sopra indicati sulle percentuali di obiettori comportano, oltre che evidenti ricadute negative sulla stessa effettiva attuazione della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, anche conseguenze oggettivamente pesanti sui sempre più limitati medici non obiettori, che spesso si ritrovano relegati a occuparsi quasi esclusivamente di interruzioni di gravidanza con il rischio concreto di una dequalificazione professionale e conseguenti effetti penalizzanti sulle loro stesse possibilità di carriera;
peraltro, la crescita in questi anni del numero degli obiettori ha determinato la chiusura dei servizi, con ospedali privi di reparti di interruzione di gravidanza, perché praticamente la totalità di ginecologi, anestesisti e paramedici ha scelto l’obiezione di coscienza,
impegna il Governo:
a garantire il rispetto della legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale, nonché la sua piena applicazione, a tutela dei diritti e della salute delle donne, assumendo anche iniziative, nei limiti delle proprie competenze, finalizzate all’assunzione di personale non obiettore in maniera tale da garantire il servizio;
ad attivarsi, nell’ambito delle proprie prerogative, al fine di assicurare, pur nel rispetto del diritto all’obiezione di coscienza, il pieno ed efficiente espletamento da parte degli enti ospedalieri delle procedure e degli interventi di interruzione della gravidanza;
ad assumere ogni iniziativa di competenza affinché la gestione organizzativa e del personale delle strutture ospedaliere sia realizzata in modo da evitare che vi siano presidi con oltre il 50 per cento di obiettori.
(1-01036)
«Palagiano, Donadi, Borghesi, Evangelisti».
(17 maggio 2012)
La Camera,
premesso che:
come si rileva dall’ultima relazione del Ministro della salute, sullo stato di attuazione della legge concernente: «Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza», così come prevista dall’articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, trasmessa alla Presidenza della Camera dei deputati in data 4 agosto 2011 e riferita ai dati definitivi del 2009, nonché ai dati preliminari del 2011, si assiste ad una generale stabilizzazione dell’obiezione di coscienza tra i ginecologi e gli anestesisti, dopo un notevole aumento negli ultimi anni;
a livello nazionale, per i ginecologi si è passati dal 58,7 per cento del 2005, al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 2008 e al 70,7 per cento nel 2009; per gli anestesisti, negli stessi anni, dal 45,7 per cento al 51,7 per cento. Per il personale non medico si è osservato un ulteriore incremento, con valori che sono passati dal 38,6 per cento nel 2005 al 44,4 per cento nel 2009. Percentuali superiori all’80 per cento tra i ginecologi si osservano principalmente al sud: 85,2 per cento in Basilicata, 83,9 per cento in Campania, 82,8 per cento in Molise, 81,7 per cento in Sicilia e 81,3 per cento a Bolzano. Anche per gli anestesisti i valori più elevati si osservano al Sud (con un massimo di più del 77 per cento in Molise e Campania, il 75,6 per cento in Sicilia e i più bassi in Toscana (27,7 per cento) e a Trento (31,8 per cento). Per il personale non medico i valori sono più bassi, con un massimo dell’87 per cento in Sicilia e dell’82 per cento in Molise;
si tratta sicuramente di percentuali molto elevate che comportano, come conseguenza, tempi di attesa molto lunghi per l’intervento, che molte volte vanno oltre le due settimane (nel 2009 oltre il 40 per cento delle donne ha dovuto aspettare più di 14 giorni per poter effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza) e, in alcuni casi, arrivano anche ad un mese o più (nel 2009 il 15,8 per cento delle donne ha dovuto aspettare oltre tre settimane), con la conseguenza che le donne si rivolgono a strutture estere, all’uso dei farmaci non legali, all’aborto clandestino con grave pregiudizio per la loro salute;
tale situazione ha generato e continua a generare un conflitto difficile da gestire tra il primario diritto della donna, in un percorso che è già di per sé psicologicamente complicato, di accedere a determinati servizi previsti dal servizio sanitario nazionale, al dovere dell’ospedale di garantire quel servizio tutelando prima di tutto la salute della donna e quello del medico di «rivendicare», attraverso l’obiezione di coscienza, una propria libertà morale e religiosa;
nonostante la legge n. 194 del 1978 attribuisca ai consultori familiari pubblici un ruolo fondamentale nell’assistenza alle donne che decidono di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza, il ricorso al consultorio familiare per la documentazione/certificazione rimane ancora basso (39,4 per cento) e una possibile ragione risiede sicuramente nel fatto che i consultori sono in genere scarsamente integrati con le altre strutture sanitarie,
impegna il Governo:
a tutelare, con tutti gli strumenti possibili, siano essi normativi che economici, all’interno delle strutture del servizio sanitario nazionale il diritto delle donne all’interruzione volontaria di gravidanza, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge n. 194 del 1978, garantendo, nel contempo, il diritto dell’obiezione di coscienza dei medici così come previsto dall’articolo 9 della legge medesima;
a promuovere un potenziamento della presenza sul territorio nazionale dei consultori familiari quale struttura socio-sanitaria in grado di aiutare la donna nella sua difficile scelta e strumento essenziale per le politiche di prevenzione e di promozione della maternità/paternità libera e consapevole, nonché servizio essenziale per l’attivazione del percorso per l’interruzione volontaria di gravidanza;
a promuovere, d’intesa con le autorità scolastiche, attività di informazione ed educazione alla salute nelle scuole, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla tutela della salute sessuale e riproduttiva.
(1-01038)
«Miotto, Argentin, Bucchino, Burtone, D’Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Sbrollini, Livia Turco».
(17 maggio 2012)