Troppi segreti su Stamina

Corriere della Sera
Paolo Bianco

Caro direttore, come è noto, il Tar del Lazio ha accolto il  ricorso di Davide Vannoni sull’operato della Commissione  scientifica nominata dal ministro della Salute per valutare il  metodo Stamina. Sia il metodo, sia i rilievi della Commissione,  sono rimasti segreti perché protetti, secondo quanto il  ministro ha dichiarato, da un «contratto di riservatezza».  Tale situazione impedisce però ai membri della Commissione  di fugare i dubbi che la sentenza del Tar genera  nei loro confronti presso l’opinione pubblica.  Gli accordi di riservatezza (di diritto privato), sottoscritti  dai membri della Commissione, non vincolano il  ministro. E il ministro stesso ha rimarcato che l’interesse  pubblico alla chiarezza non è sottoposto all’interesse  commerciale privato che sottende alla «riservatezza».  Anche perché il caso in questione è particolare. Le sperimentazioni  di nuove terapie, infatti, sono di norma finanziate  da privati e ammettono il diritto alla riservatezza  su quanto di originale, nella terapia proposta, configuri  una proprietà intellettuale. Nel caso Stamina, però,  la sperimentazione in questione non sarebbe  finanziata da un privato, ma dallo Stato; è lo Stato, in ultima analisi, proponente sperimentatore  e sponsor, ed è scopo dello Stato la chiarezza  e l’informazione del pubblico. E  proprio per questo che il Parlamento ha  promosso per il «metodo Stamina» una  sperimentazione, che comprende necessariamente  la valutazione del metodo, e  può esaurirsi con una valutazione di inadeguatezza  dello stesso (ogni terapia cellulare  di cui si proponga la sperimentazione  sul malato deve essere infatti dettagliata  in un protocollo scritto, e sottoposta  al vaglio di una Commissione  scientifica che ne stabilisca adeguatezza  e praticabilità). D’altro canto la proprietà  intellettuale si protegge con i brevetti, e  Stamina non detiene brevetti, e la si documenta  con pubblicazioni scientifiche,  anch’esse mancanti; può ancora sussistere  senza brevetti e pubblicazioni, ma  dev’essere originale e riconoscibile nei  documenti che si sottopongono a valutazione  riservata. Tutto quanto, in un protocollo  tecnico, non sia originale, non  vincola alla riservatezza. Se sussistano,  nel materiale sottoposto da Stamina alla  valutazione della Commissione, elementi  di originalità che giustifichino una  qualunque riservatezza, non è dato sape-  re. Ma è possibile che non sia questo il caso. Del resto, le  domande di brevetto del «metodo» Stamina, non accolte,  sono state pubblicate dall’ufficio brevetti americano.  Contenevano procedure e dati non originali e non brevettabili,  e in alcuni casi, secondo quanto la rivista «Nature»  ha riportato in luglio, materia identificabile come  proprietà intellettuale di altri.  Cosa c’è nel materiale tenuto segreto oggi? Per questo,  sembra necessario che sia il ministro a fare chiarezza,  rendendo noti il protocollo Stamina e i rilievi della  Commissione. Tanto più se la Commissione sarà sostituita  da una diversa. Il ministro può farlo, e ha molte ragioni  per farlo. Tra queste, l’interferenza di interessi  commerciali che lo Stato non può anteporre all’interesse pubblico. 

(Paolo Bianco, direttore laboratorio cellule staminali Università La Sapienza)

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