CONVEGNO 22 MAGGIO 2012.
OBIEZIONE DI COSCIENZA E LEGGE 194/78
1. LA LEGGE 194/78
La legge 194/78 ha introdotto nel nostro Paese un diritto che oggi riteniamo fondamentale, ovvero quello all’autodeterminazione rispetto alle scelte procreative di ognuno. La legge, assecondando un’esigenza sociale, cristallizzata anche dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza 27/1975, ha dunque introdotto il diritto all’interruzione volontaria della gravidanza (IVG). A differenza della disciplina precedente, che reprimeva ogni forma di aborto (sia della donna consenziente che non consenziente), quale illecito lesivo dei beni della integrità e sanità della stirpe, la nuova disciplina segna una svolta in senso liceizzante: e cioè, mirando all’obiettivo di tutelare nello stesso tempo gli interessi della madre e del concepito, essa riconosce che l’interruzione volontaria della gravidanza – in presenza di determinate condizioni legalmente previste – non sia punibile bensì lecita
Ma la portata della legge 194/78, lungi dal limitarsi a liceizzare una condotta che fino a quel momento era considerata reato, introduce un vero e proprio diritto fondamentale, connesso alla salute e alla vita della donna.
Invero, la legge 194/78 esordisce proprio affermando che “lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità (…)”.
La legge, contestualmente, regola le modalità e le condizioni in base alle quali la donna può decidere di interrompere la gravidanza. Infatti, in termini strettamente giuridici, l’aborto rimane un reato, ma solo laddove non rispetti le condizioni dettate dalla legge, così come previsto dall’art. 19 della legge 194/78 che sono costruite secondo il modello dell’istituto penalistico delle “cause di giustificazione”, in particolare dello “stato di necessità”.
La legge stabilisce le condizioni necessarie per poter interrompere la gravidanza rispettivamente nei primi 90 giorni di gestazione, e successivamente ad essi. Naturalmente le condizioni cambiano a seconda che si decida prima o dopo i 90 giorni. Entro i 90 giorni le motivazioni possono essere sia di carattere fisico che psichico, nonché riguardare le circostanze economiche, sociali e affettive in cui è avvenuta la gravidanza. Dopo i 90 giorni è possibile interrompere la gravidanza solo se:
a) la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
La legge 194/78 dunque, stabilisce e regola tutto l’iter medico sanitario che la donna, ed eventualmente la coppia, deve percorrere per poi accedere all’interruzione volontaria di gravidanza
Fondamentale, ai fini della contestualizzazione dell’interruzione della gravidanza, intesa non solo come momento materiale in sé, bensì come percorso che comprende anche colloqui e pareri medici, è la previsione delle strutture consultoriali, all’interno delle quali, appunto, la donna deve trovare riferimenti sanitari e psicologici che la conducano ad una scelta consapevole.
2. L’OBIEZIONE DI COSCIENZA: LIMITI
Occorre innanzitutto contestualizzare la genesi storica dell’art. 9, che introduce la possibilità, per il personale sanitario, di sollevare obiezione di coscienza in relazione all’intervento abortivo. Invero, fino all’entrata in vigore della legge 194/78 l’IVG era un reato previsto dal codice Rocco, e proprio per questo, la legge ha cercato di raggiungere un compromesso fra il dritto dei medici a non agire contro la propria coscienza ed il diritto alla IVG. Dunque, l’introduzione dell’obiezione di coscienza, in relazione ad un diritto di nuova generazione rappresentava quasi un passaggio obbligato dalla percezione dell’aborto come reato alla sua elevazione a diritto. Gli anni 70 rappresentano un periodo storico di ampliamento e affermazione dei diritti e della loro possibilità di applicarli. Già la Corte Costituzionale aveva aperto la strada alla naturalizzazione del diritto all’IVG. E’ proprio negli anni ‘70 assistiamo all’affermazione di diritti come il divorzio e appunto, l’aborto.
Nell’ambito di questa legislazione, l’art. 9 è specificamente dedicato al riconoscimento dell’obiezione di coscienza relativamente al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie il quale “non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione”.
Ai commi successivi si stabilisce però che “l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”.
La legge dunque limita l’ambito di validità dell’eventuale obiezione di coscienza sollevata dal medico ginecologo alla fase strettamente esecutiva dell’interruzione di gravidanza, senza estenderla a tutta la fase preliminare necessaria e prevista dalla legge 194/78.
Oggi il ricorso all’obiezione di coscienza sta diventando massiccio ed importante. I dati noti parlano di una percentuale di medici molto alta rispetto alle esigenze dei pazienti e quindi rispetto alla tutelabilità del diritto ad accedere all’IVG così come previsto dalla legge 194.
La tendenza al costante aumento del ricorso all’obiezione di coscienza svela l’esistenza di una contraddizione intrinseca della disciplina normativa, un vero e proprio “cuneo” che mina l’attuazione della legge sull’IVG.
La relazione del Ministro della salute presentata al Parlamento il 4 agosto 2011 dimostra che nel 2009, a livello nazionale, il 70,7 % dei ginecologi è obiettore e che il trend è passato dal 58,7 % del 2005 al 69,2 % del 2006, al 70,5 del 2007, al 71,5 % del 2008. Il dato nazionale degli anestesisti obiettori è anch’esso in costante aumento, passando dal 45,7 % del 2005 al 51,7 % del 2009. Il dato nazionale del personale non medico obiettore è passato dal 38,6 per cento nel 2005 al 44,4 per cento nel 2009. Al Sud, la quasi totalità dei ginecologi è obiettore (85,2 per cento in Basilicata, 83,9 per cento in Campania, 82,8 per cento in Molise e 81,7 per cento in Sicilia), mentre gli anestesisti si attestano intorno ad una media superiore al 76 per cento (77 per cento in Molise e Campania e 75,6 per cento in Sicilia).
L’esigenza di pensare ad una ristrutturazione dell’organico medico nel campo della Ginecologia ed Ostetricia, è connessa alla ormai evidente e preoccupante presa d’atto delle lunghissime liste d’attesa e delle relative conseguenze che a livello nazionale si riscontrano relativamente all’interruzione di gravidanza prevista e regolata dalla legge 194/78.
Il problema che oggi si percepisce in modo preoccupante e che quindi richiede un intervento normativo che contemperi gli interessi in gioco è proprio quello della insostenibile incompatibilità attuale fra le donne che intendono sottoporsi ad IVG, e medici non obiettori, che non riescono a coprire tutte le richieste determinando un rischio importante per la salute delle donne e per il rispetto del diritto previsto dalla legge 194.
3. BANDI E GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Alcuni Tribunali italiani, pronunciandosi sulla legittimità relativa a bandi specifici per l’assunzione di personale non obiettore, al fine di arginare il preoccupante fenomeno che sta mettendo a rischio la salute ed il diritto all’autodeterminazione procreativa delle donne, faticosamente conquistato più di trenta anni fa, ci possono aiutare a costruire un modello o un percorso idoneo ad arginare il fenomeno attuale nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.
Significativa è la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna (sez. Parma, 13 dicembre 1982, n. 289, in Foro amm. 1983, 735 ss) che pur dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni non strettamente connesse con la l. n. 194 del 1978, precisa che “la clausola che condiziona l’assunzione di un sanitario alla non presentazione dell’obiezione di coscienza ai sensi dell’art. 9 risponde all’esigenza di consentire l’effettuazione del servizio pubblico per il quale il dipendente è assunto, secondo una prospettiva non estranea alle intenzioni del legislatore del 1978”.
Dunque è ormai risalente la convinzione che la previsione di modalità e criteri di assunzione che abbiano il solo scopo di realizzare il diritto contemplato dalla legge 194/78 non può essere considerato discriminatorio, bensì deve essere letto in un’ottica di ragionevole bilanciamento di interessi contrapposti.
In fondo, proprio in questo ambito era stata emessa la sentenza costituzionale che più di ogni altra, attraverso l’applicazione concreta del principio di bilanciamento fra valori costituzionali, era riuscita a superare il barbaro divieto assoluto di interruzione di gravidanza (sent. 27/75).
La Corte Costituzionale ci ha spesso insegnato a valutare la costituzionalità e dunque la ragionevolezza di una norma in base al criterio del c.d. bilanciamento. Ed è proprio questo il momento, forse, di raccogliere tale insegnamento, ragionando sugli interessi in gioco.
La previsione di bandi che contemplino clausole di esclusione per medici obiettori non può essere letta nella sola ottica di una discriminazione lavorativa, bensì deve essere interpretata alla luce del diritto all’autodeterminazione sancito dalla legge 194/78. Laddove la massiccia presenza di medici obiettori, che legittimamente si oppongano alla pratica abortiva, risulti pregiudizievole di un diritto costituzionalmente garantito come quello alla propria salute psicofisica, allora occorre che si cerchino soluzioni alternative, soprattutto a livello regionale (come la stessa legge suggerisce quando afferma che “La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale). La trasparenza e la pubblicità sulle scelte etico-morali dei sanitari, strettamente connesse alla professione, e su questa incidenti, potrebbe garantire il diritto delle pazienti a rivolgersi, nei tempi necessari, alle strutture idonee ed attrezzate.
4. IL TAR PUGLIA (14/09/2010, n. 3477, sez. II)
Emblematico è il caso che ha coinvolto la Regione Puglia; infatti, preso atto che all’interno del proprio territorio quasi la metà degli interventi abortivi era praticata in strutture private, anche a causa della diffusione dell’obiezione di coscienza tra il personale sanitario delle strutture pubbliche, con il «Piano regionale di salute 2008-2010» si è inteso riportare gradualmente la gestione delle IVG all’interno di queste ultime, nella consapevolezza che alla loro marginalizzazione corrisponde una riduzione nell’espletamento di un’efficace attività di prevenzione dell’aborto, la quale costituisce uno dei punti qualificanti della legislazione del 1978.
In vista del potenziamento delle strutture consultoriali, quale punto privilegiato di accesso ai servizi socio-sanitari connessi alla gravidanza voluta e non voluta, la Giunta Regionale pugliese, con la Deliberazione n. 735 del 15 marzo 2010, ha approvato il “Progetto per la riorganizzazione della Rete consultoriale”, che ha previsto l’integrazione della dotazione organica di alcuni Consultori, individuati dalle ASL, con medici ginecologi e ostetriche “non obiettori”. Su questa base, l’ASL di Bari ha adottato il Piano Attuativo Locale e, di seguito, il Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali Interni della Regione Puglia – Bari ha emanato la nota prot. 242 dell’8 aprile 2010, assimilabile ad un bando di concorso, e richiedente espressamente specialisti non obiettori di coscienza per le attività consultoriali; tale clausola “espulsiva” ha, pertanto, impedito la partecipazione alle procedure selettive da parte del personale sanitario che, come i ricorrenti, ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell’art. 9 della l. n. 194 del 1978.
“Pur accogliendo il ricorso, il giudice amministrativo non ha del tutto escluso la possibilità di limitare l’accesso alle strutture consultoriali da parte di specialisti obiettori, quando tale previsione trovi fondamento nei principi di ragionevolezza e proporzionalità e sia finalizzata a garantire il necessario contemperamento tra le diverse istanze coinvolte nel procedimento abortivo”1. Il Tar Puglia si è trovato costretto ad accogliere il ricorso annullando il bando in oggetto in quanto tale procedura selettiva era stata inserita nel contesto consultoriale che di per sé non è il luogo in cui materialmente viene praticata l’IVG.
Anzi, come detto all’inizio, la legge 194/78 all’art. 9, dove ammette la possibilità di sollevare obiezione di coscienza, limita tale diritto al momento pratico dell’interruzione e non lo estende a tutta l’attività prodromica assistenziale prevista dalla legge. Ed è proprio il Consultorio il luogo in cui tale attività viene normalmente svolta, e dunque, il personale medico ed infermieristico del consultorio non ha in questa fase la possibilità di sollevare obiezione di coscienza, essendo sempre tenuto ad assistere la donna, attraverso i colloqui di cui all’art. 5 e gli accertamenti previsti per legge. Solo in un secondo momento, ovvero quando il viene espresso un parere sanitario favorevole a procedere all’interruzione, sulla base delle condizioni previste per legge, può decidere di sollevare obiezione nel procedere all’interruzione di gravidanza.
Dunque, allineandosi ad autorevoli orientamenti dottrinali2, il T.A.R. Puglia ritiene determinante, per la delimitazione oggettiva dell’obiezione, la formulazione del terzo comma dell’art. 9, ovvero la precisazione per cui l’esonero interessa solo le procedure e le attività univocamente dirette all’aborto. Tale affermazione è sorretta dalla rigorosa ricostruzione dei compiti spettanti, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 194, ai Consultori familiari: atteso che in quelle sedi non si pratica materialmente l’aborto, bensì soltanto attività di assistenza psicologica e di informazione/consulenza della gestante (cfr. artt. 2 e 5 l. n. 194 del 1978) ovvero vengono svolte funzioni di ginecologo (i.e. accertamenti e visite mediche di cui all’art. 5 l. n. 194 del 1978) che esulano dall’iter abortivo, la presenza o meno di medici obiettori nei Consultori è assolutamente irrilevante. “Ne consegue che una procedura selettiva che escluda aprioristicamente i medici specialisti obiettori dall’accesso ai Consultori appare (…) discriminatoria oltre che irrazionale poiché non giustificata da alcuna plausibile ragione oggettiva”3.
Dunque, la sentenza del Tar Puglia, utilizzata impropriamente come riferimento giurisprudenziale decisivo per negare la possibilità di prevedere bandi o concorsi contenenti clausole di esclusione per personale obiettore, in realtà parte da una considerazione strettamente aderente al dettato normativo, in base alla quale, il contesto consultoriale non dovrebbe proprio essere coinvolto dalla questione di obiezione di coscienza.
“In altre parole, a giudizio del T.A.R., non sussiste tra l’attività svolta nel Consultorio e l’evento abortivo quello nesso di causalità necessaria, dal quale possono discendere problemi di coscienza per il personale sanitario. Ciò che rileva, ai fini dell’identificazione dell’ambito di applicazione dell’art. 9, non è la qualifica professionale rivestita dall’obiettore, ma l’attività da costui svolta, la quale deve essere specificamente e necessariamente diretta all’interruzione della gravidanza, secondo una valutazione oggettiva e non secondo la percezione soggettiva che ne ha l’agente. È evidente, pertanto, che la suddetta attività d’informazione e supporto, svolta all’interno dei Consultori, è tutt’altro che idonea a provocare un conflitto tra coscienza individuale e doveri professionali del medico”4.
Il T.A.R. Puglia non si è espresso chiaramente sull’obbligatorietà per il medico obiettore, inserito nel Consultorio, del rilascio del certificato attestante l’urgenza dell’aborto, che consente alla donna di recarsi immediatamente presso le strutture autorizzate a praticarlo. Le due ipotesi previste al terzo comma dell’art. 5 non sono assimilabili, come del resto si evince anche dalla differente denominazione degli atti: la certificazione d’urgenza dell’intervento è infatti rimessa al previo accertamento della ricorrenza di circostanze tali da rendere non procrastinabile lo stesso, il che presuppone un giudizio discrezionale del medico, il quale, diversamente, sarebbe precluso quando si tratta di verificare l’esistenza dei presupposti che legittimano l’aborto.
Qualora il medico del Consultorio riscontri l’esistenza di circostanze tali da rendere urgente l’interruzione della gravidanza per salvare la vita della donna in imminente pericolo non potrà legittimamente rifiutarsi di rilasciare il certificato, invocando la propria qualità di obiettore; il quinto comma dell’art. 9 pone, infatti, un limite generale all’ammissibilità del diritto di obiezione di coscienza all’aborto, il quale non può essere invocato per astenersi dal compimento di atti necessari per salvare la vita (e non soltanto la salute) della donna. Il successivo comma esclude esplicitamente che tale partecipazione possa costituire una revoca tacita dell’obiezione.
Dunque, il giudice amministrativo sostiene che, solo ed esclusivamente nel contesto consultoriale, l’esclusione di medici obiettori dalle strutture consultoriali integra una violazione dei principi costituzionali posti a fondamento dell’obiezione di coscienza. Tralasciando i diversi agganci costituzionali della libertà di coscienza, è evidente che clausole come quelle impugnate non consentono la piena esplicazione della libertà di autodeterminazione del medico, in quanto potrebbero indurlo a non sollevare l’obiezione di coscienza pur di accedere al posto di lavoro nel Consultorio . Ed infatti il T.A.R. Puglia ha rilevato, nel caso in esame, non soltanto la violazione degli artt. 19 e 21 Cost., sia a fondamento dell’obiezione di coscienza, ma anche dell’art. 4 Cost. relativo al diritto al lavoro e dell’art. 3, che garantisce il principio di eguaglianza.
Quello all’obiezione di coscienza, dunque, rappresenta un diritto che, isolatamente considerato, dovrebbe richiedere ampia tutela giuridica in quanto rappresenta l’esplicazione di un orientamento etico e morale che ha dignità costituzionale.
Come tutti i diritti – anche costituzionalmente garantiti – l’obiezione di coscienza deve confrontarsi con altri interessi in gioco che richiedono altrettanta tutela, se non una tutela maggiore considerando che si tratta di salute e autodeterminazione.
Queste considerazioni trovano una concreta attuazione nel d.lgs. n. 216 del 2003, il quale tutela la parità di trattamento di tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale, anche con specifico riferimento all’accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione (art. 3). La medesima disposizione specifica, al terzo comma, che “nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, non costituiscono atti di discriminazione” le differenze di trattamento riconducibili alle suddette motivazioni, ma giustificate dal fatto che tali caratteristiche personali influiscono sull’espletamento dell’attività lavorativa, in quanto “costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento” della stessa.
Queste considerazioni, di carattere generale, sono state espresse dal Tar Puglia, il quale sulla base di un’interpretazione molto letterale della legge 194 ha però concluso che l’attività espletata nel Consultorio non può ritenersi specificamente e necessariamente diretta a determinare l’aborto: dunque in questo contesto le convinzioni personali del medico obiettore non costituiscono requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento delle attività consultoriali, tali da giustificare eventuali limitazioni nell’accesso a queste strutture. Ciò nonostante, il giudice amministrativo non ha del tutto tralasciato di prendere in esame i principi richiamati nel citato art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 216 del 2003, in quanto proprio attraverso il richiamo ad essi ha giustificato la previsione di una riserva di posti dell’organico dei Consultori a medici non obiettori, purché sia assicurata anche la proporzionale presenza di medici obiettori.
Dunque il T.A.R. Puglia sostiene che l’amministrazione competente potrebbe “in alternativa (…) predisporre per il futuro bandi finalizzati alla pubblicazione dei turni vacanti per i singoli Consultori che prevedano una riserva di posti del 50% per medici specialisti che non abbiano prestato obiezione di coscienza ed al tempo stesso una riserva di posti del restante 50% per medici specialisti obiettori. Sarebbe quest’ultima un’opzione ragionevole che non si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost”.
“Dunque, così com’è innegabile che l’aprioristica esclusione di medici specialisti obiettori dall’accesso ai Consultori si potrebbe rivelare in contrasto con più disposizioni costituzionali, è altrettanto vero che proprio in forza dei medesimi valori non si potrebbe imporre ad un medico obiettore, il quale possa essere agevolmente sostituito nell’ambito della stessa struttura da uno specialista non obiettore, di compiere alcuni atti, come il rilascio del certificato d’urgenza, che più di altri possono rivelarsi in insanabile conflitto con le proprie convinzioni personali, etiche e/o religiose. In altre parole, la previsione di una riserva di posti per il personale non obiettore dovrebbe trovare fondamento nell’esigenza di salvaguardare proprio la libertà di coscienza del personale obiettore , il quale, diversamente, non potrebbe in alcun modo rifiutare di compiere anche le attività rimesse al proprio discrezionale apprezzamento, come la certificazione d’urgenza dell’intervento”5.
Inoltre, la garanzia della presenza anche di medici non obiettori all’interno del Consultorio concorre a realizzare uno degli obiettivi precipui della l. n. 194 del 1978, ovvero quello di evitare “la fuga dal pubblico”, si rivela assai dannosa per la donna, la quale viene così privata di un supporto specialistico, garantito dalla professionalità del personale consultoriale. Sotto questo profilo, invero, è la stessa legge 194 a scontare un limite genetico, in quanto essa non impedisce il ricorso al proprio medico di fiducia per il rilascio della documentazione che accerta la gravidanza. Sebbene anche questo medico sia tenuto al compimento non soltanto degli accertamenti sanitari necessari all’intervento abortivo, ma anche allo svolgimento dell’attività di informazione, consulenza e assistenza psicologica, non necessariamente il medico prescelto dalla gestante sarà in possesso delle specifiche competenze richieste per l’efficace espletamento di tali compiti, laddove invece è più probabile che il personale sanitario inserito nei Consultori abbia maturato specifiche capacità anche di natura comunicativa e relazionale partecipando ai corsi di aggiornamento promossi dalle Regioni ai sensi dell’art. 15 della l. n. 194.
5. CONCLUSIONI
Per tutti i motivi sopra esposti nonché sull’onda delle indicazioni derivanti dalla giurisprudenza, si ritiene che occorra partire da iniziative regionali, così come indicato dalla stessa legge 194 che afferma proprio come le Regioni debbano controllare e garantire l’attuazione della legge 194.
Partendo dal suggerimento promanante proprio dal giudice amministrativo si ritiene che si possano formulare bandi che prevedano il 50% di medici obiettori e il 50% di medici non obiettori. Ma a monte, riteniamo che la Regione possa istituire dei veri e propri albi che indichino la scelta di ogni sanitario in modo da pubblicizzarla e renderla accessibile ai pazienti.
Dopodichè, risulterebbe conforme ai principi costituzionali nonché ai principi ispiratori della legge 194 valutare, sulla base delle circostanze concrete, la necessità di indire concorsi finalizzati a bilanciare eventuali squilibri determinati da un’eccessiva presenza in una struttura ospedaliera di obiettori di coscienza.
Questo anche sulla scorta del citato d.lgs. n. 216 del 2003 che non considera atti discriminatori quei concorsi che tengano in considerazioni caratteristiche personali che abbiano determinanti risvolti sulla professione.
La valutazione della P.A. dovrà necessariamente basarsi anche sulla cognizione dello status quo ante ovvero sull’effettiva diffusione dell’obiezione nell’amministrazione di riferimento. Dunque, non sarebbe certo conforme al principio di proporzionalità l’emanazione di bandi recanti un’eguale riserva di posti per medici obiettori e non obiettori all’interno di un Consultorio che vedesse già la massiccia presenza dell’una o dell’altra categoria, o la totale assenza di una a favore dell’altra. In definitiva, soltanto l’amministrazione competente dispone degli strumenti cognitivi indispensabili per determinare una razionale e proporzionata riserva di posti a favore di medici obiettori o non obiettori, finalizzata a riequilibrare la composizione della dotazione organica, in vista del rispetto di un diritto fondamentale come quello riconosciuto dalla legge 194/78.
Filomena Gallo
Francesca Re