di Francesco Paolo Casavola
La Corte d’Appello civile di Milano ha autorizzato il padre di Eluana Englaro a sospendere alimentazione e idratazione alla figlia, in stato vegetativo permanente a seguito delle lesioni subite in un incidente stradale nel gennaio dei 1992. Per tutto questo tempo, sedici anni da allora, Eluana è stata priva della funzione cognitiva, ma non di quella vegetativa. Estranea ad ogni realtà esterna, ha però conservato respiro, circolazione del sangue, ritmo veglia-sonno, è stata alimentata con la sonda nasogastrica, idratata, spostata dal letto alla postura in poltrona, è stata vista aprire meccanicamente gli occhi incapaci di vedere.
Quale la domanda elementare e terribile in simili casi? È viva o è morta? Ancora una volta la scienza rende problematico il confine della nostra esistenza. Non basta più la morte cerebrale, ma occorre che si verifichi "la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo", come si esprime la legge italiana 29/12/1993 n. 578, tagliando d’autorità ogni dibattito scientifico.
Quando non sia possibile una tale diagnosi totalizzante e soprattutto una tale prognosi di irreversibilità. è giocoforza considerare quell’essere privo di conoscenza come ancora vivente. Dinanzi a questo vivente di sola vita vegetativa il medico è tenuto a curarlo? Se si tratta di cure sproporzionate o futili, perché non destinate a recare alcun beneficio. Ma che dire della idratazione e alimentazione forzata? Per alcuni, esse non sarebbero un trattamento terapeutico e dunque il medico non sarebbe deontologica- mente obbligato a so- spenderle come se configurassero accanimento terapeutico. Anzi sarebbe eticamente doveroso continuare a somministrarle.
Per uscire da questo dilemma occorre tornare ad usare di quel soccorso del diritto, che è di far decidere il diretto interessato. Se egli non ha conoscenza, il suo legale rappresentante. Nel caso di Eluana, suo padre nominato tutore. Il rappresentante può disinteressatamente e per diretta conoscenza attestare quale sarebbe stata la volontà della figlia, di sospendere idratazione e alimentazione per essere accompagnata alla fine naturale, anche nei suoi residui vegetativi, di una vita che aveva sempre manifestato di voler vivere nella pienezza della dignità di essere personale. Si restaura così quell’autonomo e spontaneo consenso che l’art. 32.2° comma della Costituzione, garantisce ad ogni paziente dinanzi ad un trattamento medico, fosse anche salvavita. È il principio della inviolabilità della persona umana che qui regna sovrano, accolto e difeso dalla Costituzione. Ma per arrivare a questo risultato, quale laborioso percorso! Il padre di Eluana Englaro ebbe un rifiuto alla sua richiesta dal Tribunale di Lecco nel 1999, e poi nello stesso anno dalla Corte d’Appello di Milano, finché la Cassazione nel2007, rinviandola questione di nuovo ai giudici milanesi, non li ha istradati nell’accertare lo stato di irreversibilità di quella vita soltanto vegetativa e nella legittimità ed attendibilità della manifestazione di volontà della moritura attraverso il tutore suo padre.
Di loro i giudici milanesi, peraltro accogliendo "un esplicito richiamo della Suprema Corte". chiudono il loro decreto elencando "modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona. durante il periodo in cui la sua vita si prolungherà dopo la sospensione del trattamento, e in modo da rendere sempre possibili le visite, la presenza e l’assistenza, almeno, dei suoi più stretti familiari". La fine della vita è l’evento più misterioso e solenne nella storia dell’incivilimento del genere umano. Opposte ideologie possono rischiare di degradarla ad ogni occasione di una impietosa contesa. Il diritto, e oggi ne abbiamo un esempio, può chiederci, dinanzi alla morte, più rispetto.
Quale la domanda elementare e terribile in simili casi? È viva o è morta? Ancora una volta la scienza rende problematico il confine della nostra esistenza. Non basta più la morte cerebrale, ma occorre che si verifichi "la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo", come si esprime la legge italiana 29/12/1993 n. 578, tagliando d’autorità ogni dibattito scientifico.
Quando non sia possibile una tale diagnosi totalizzante e soprattutto una tale prognosi di irreversibilità. è giocoforza considerare quell’essere privo di conoscenza come ancora vivente. Dinanzi a questo vivente di sola vita vegetativa il medico è tenuto a curarlo? Se si tratta di cure sproporzionate o futili, perché non destinate a recare alcun beneficio. Ma che dire della idratazione e alimentazione forzata? Per alcuni, esse non sarebbero un trattamento terapeutico e dunque il medico non sarebbe deontologica- mente obbligato a so- spenderle come se configurassero accanimento terapeutico. Anzi sarebbe eticamente doveroso continuare a somministrarle.
Per uscire da questo dilemma occorre tornare ad usare di quel soccorso del diritto, che è di far decidere il diretto interessato. Se egli non ha conoscenza, il suo legale rappresentante. Nel caso di Eluana, suo padre nominato tutore. Il rappresentante può disinteressatamente e per diretta conoscenza attestare quale sarebbe stata la volontà della figlia, di sospendere idratazione e alimentazione per essere accompagnata alla fine naturale, anche nei suoi residui vegetativi, di una vita che aveva sempre manifestato di voler vivere nella pienezza della dignità di essere personale. Si restaura così quell’autonomo e spontaneo consenso che l’art. 32.2° comma della Costituzione, garantisce ad ogni paziente dinanzi ad un trattamento medico, fosse anche salvavita. È il principio della inviolabilità della persona umana che qui regna sovrano, accolto e difeso dalla Costituzione. Ma per arrivare a questo risultato, quale laborioso percorso! Il padre di Eluana Englaro ebbe un rifiuto alla sua richiesta dal Tribunale di Lecco nel 1999, e poi nello stesso anno dalla Corte d’Appello di Milano, finché la Cassazione nel2007, rinviandola questione di nuovo ai giudici milanesi, non li ha istradati nell’accertare lo stato di irreversibilità di quella vita soltanto vegetativa e nella legittimità ed attendibilità della manifestazione di volontà della moritura attraverso il tutore suo padre.
Di loro i giudici milanesi, peraltro accogliendo "un esplicito richiamo della Suprema Corte". chiudono il loro decreto elencando "modalità tali da garantire un adeguato e dignitoso accudimento accompagnatorio della persona. durante il periodo in cui la sua vita si prolungherà dopo la sospensione del trattamento, e in modo da rendere sempre possibili le visite, la presenza e l’assistenza, almeno, dei suoi più stretti familiari". La fine della vita è l’evento più misterioso e solenne nella storia dell’incivilimento del genere umano. Opposte ideologie possono rischiare di degradarla ad ogni occasione di una impietosa contesa. Il diritto, e oggi ne abbiamo un esempio, può chiederci, dinanzi alla morte, più rispetto.