Alla ricerca di una vera autonomia Dopo le leggi sull’invalidità civile, uno sguardo alle tutele delle persone con handicap e ai loro familiari sia sul lavoro che nella vita sociale
La tutela sociale, intesa come protezione dal bisogno, è contemplata in numerosi articoli della nostra Costituzione:
art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali .. e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale.
art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali, intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro..
art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
La normativa
Ad essi pare conformarsi l’art.25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (pronunciata a Parigi il 10.12.1948) in cui sinteticamente viene e¬nun¬ciata la locuzione sicurezza sociale. In sostanza la tutela sociale delle disabilità, rientra nella finalità dello stato democratico, ispirandosi ai principi di larga civiltà delineati dalla Costituzione. Nel sistema della sicurezza sociale (welfare state), spiccano 2 leggi: quella sull’invalidità civile (118/71) e quella sulla disabilità (104/92). La ratio della prima (118/71) concerne la collocabilità al lavoro per i cittadini fra i 18 e i 65 anni; la seconda (104/92) tutela invece lo svantaggio sociale a qualunque età. Tralasciamo l’invalidità civile che è stata illustrata su queste pagine alcuni mesi fa e concentriamoci sulla legge 104/92. Quest’ultima definisce i livelli di gravità derivanti da una disabilità e prevede interventi volti concretamente a prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali.
Tabella riassuntiva della legge 104/92 (gli accertamenti sono effettuati dalle commissioni d’invalidità civile della ASL)
art. 3 Soggetti aventi diritto:
comma 1 È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
comma 2 La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
comma 3 (Handicap grave): qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. comma 4 La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
art. 4 Accertamento dell’handicap.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Il D.L. del 27.8.93, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che "qualora la commissione medica di cui al presente articolo 4, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato; l’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione; la commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda".
* Medico legale