Fecondazione, la legge 40 compie 10 anni: già 28 volte sotto processo

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repubblica.it

ROMA -Dieci anni passati costantemente sotto processo, più volte modificata dalle sentenze, in parte smantellata. La legge 40, la normativa italiana che regola la fecondazione artificiale, fu approvata il 19 febbraio 2004 e quindi sta per compiere 10 anni. E sta per tornare di nuovo di fronte alla Corte costituzionale: l’8 aprile i giudici della Consulta si dovranno pronunciare sugli aspetti ancora oggi controversi, cioè il divieto di ricorrere alla donazione di gameti esterni alla coppia (eterologa) e l’utilizzo degli embrioni non idonei per una gravidanza per la ricerca scientifica. 

Questo della Consulta sarà solo l’ultimo intervento che ha contribuito di fatto a smantellarne alcuni punti cardine: la legge è già stata per ben 28 volte ‘sotto processo’ di fronte a tribunali ordinari, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale italiana.

I primi a tentare di combattere la legge 40 furono i Radicali italiani già nel 2004, che si fecero promotori di un referendum abrogativo. Il 12 e 13 giugno 2005 si tenne il voto, ma non si raggiunse il quorum: si espresse solo il 25,9% degli aventi diritto. 

Da lì in avanti fu uno stillicidio di sentenze e controsentenze: il 3 maggio 2004 intervenne il tribunale di Catania sul divieto di diagnosi preimpianto, su ricorso di una coppia portatrice di beta-talassemia. La decisione in questo caso conferma una lettura restrittiva della legge 40, rigettando la domanda. 

Il tribunale Cagliari, il 29 giugno 2004, si pronuncia sull’accesso all’interruzione di gravidanza a seguito di gravidanza ottenuta con tecniche di procreazione medicalmente assistita, affermando che non c’è differenza tra gravidanza da procreazione medicalmente assistita e gravidanza naturale. Nel 2005, sempre il tribunale di Cagliari solleva questione di legittimità costituzionale relativamente al divieto della norma diagnosi preimpianto. Ma la Corte Costituzionale, il 9 novembre 2006, dichiara manifestatamente inammissibile la questione, senza entrare nel merito delle motivazioni.

Ancora una decisione del tribunale di Cagliari, il 24 settembre 2007, definisce ammissibile la diagnosi preimpianto. Con un’ordinanza del 17 dicembre 2007, il tribunale Firenze 17 fa la stessa cosa e ammette la crioconservazione degli embrioni sovrannumerari.

Il Tar del Lazio, con sentenza del 21 gennaio 2008, annulla per eccesso di potere le linee guida sulla legge 40 laddove si afferma che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dovrà essere di ‘tipo osservazionale’. Solleva poi la questione di legittimità costituzionale sul limite di creazione di 3 embrioni e di crioconservazione.

Alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar del Lazio, seguono due ordinanze: quella del tribunale di Firenze del 12 luglio 2008, con dubbio di legittimità costituzionale sugli stessi due punti della norma e su quello che prevede l’irrevocabilità del consenso, da parte della donna, all’impianto in utero degli embrioni creati. Sempre Firenze il 26 agosto 2008 solleva questione di legittimità costituzionale, fra gli altri, sull’aspetto legato al limite di 3 embrioni e al loro unico e contemporaneo impianto

La sentenza della Corte Costituzionale del 1 aprile 2009 dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune parti della norma, cancellando il limite dei 3 embrioni producibili e l’obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti, confermando la deroga al divieto di crioconservazione previsto per la tutela della salute della donna e degli embrioni stessi. Il tribunale di Milano emana poi un’ordinanza il 6 marzo 2009 e una il 10 marzo 2009, in cui si solleva dubbio di legittimità costituzionale sull’irrevocabilità del consenso e sulle norme relative all’uso degli embrioni sovrannumerari ai fini della ricerca.

E’ la volta del tribunale di Bologna, che il 29 giugno 2009 dà piena applicazione della sentenza della Consulta dello stesso anno e dispone l’applicazione della diagnosi preimpianto di un numero minimo di 6 embrioni e il trasferimento in utero dei soli embrioni sani. Viene disposta la crioconservazione degli embrioni sovrannumerari. Ma è il tribunale di Salerno, con ordinanza del 9 gennaio 2010, che per la prima volta riconosce a una coppia non sterile in senso tecnico la possibilità di accedere alla Pma in deroga a quanto previsto dalla legge. Sempre Salerno, a luglio 2010, questo viene ordinato per la seconda volta.

Torna a pronunciarsi la Corte costituzionale l’8 marzo 2010, confermando la sentenza 151 del 2009; poi, il tribunale di Firenze a settembre 2010 solleva dubbio di costituzionalità sul divieto di eterologa, così come il tribunale di Catania nell’ottobre dello stesso anno e il tribunale di Milano nel febbraio 2011. Ma nel 2012 la Corte Costituzionale ordina la restituzione degli atti ai tribunali alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011. E’ la volta della Corte europea dei diritti dell’uomo: il 28 agosto 2012 che condanna lo Stato italiano per violazione dell’articolo 8 della Carta Edu.

Il tribunale di Cagliari, il 9 novembre 2012 dispone per la prima volta che la diagnosi preimpianto venga eseguita in una struttura pubblica. Il tribunale di Firenze solleva nuovamente nel 2013 questione di legittimità costituzionale sull’uso degli embrioni in ricerca e sull’irrevocabilità del consenso, mentre il tribunale di Milano (29 marzo 2013) sul divieto di eterologa, così come il tribunale di Catania il 13 aprile 2013 e il tribunale di Firenze il 22 aprile 2013. 

Infine, il tribunale di Roma dispone, con ordinanza del 26 settembre 2013, l’immediata applicazione della sentenza della Corte Edu che aveva condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 Carta Edu e con ordinanza del 14 gennaio 2014 solleva dubbio di costituzionalità sul fatto che l’accesso alle tecniche di Pma sia limitata alle sole coppie infertili.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.