Fecondazione assistita, la legge truffa è salva. Ma non per molto

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La Corte Costituzionale non boccia la fecondazione assistita eterologa, ma rinvia gli atti ai tribunali che avevano promosso i ricorsi. L’indicazione della Consulta, espressa nella serata di martedì, è di valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 novembre 2011. Quest’ultima aveva stabilito che impedire per legge alle coppie sterili di ricorrere alla fecondazione in vitro eterologa non è una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Insomma i singoli tribunali dovranno decidere ancora ma nel frattempo resta in vigore il divieto della tecnica eterologa. I giudici della Consulta erano chiamati a decidere appunto sulla costituzionalita’ degli articoli della legge 40/2004 che riguardano la fecondazione assistita, che prevedono il divieto di fecondazione eterologa, ossia con ovociti o gameti non appartenenti alla coppia, sulla base di tre ordinanze di rinvio dei tribunali civili di Milano, Firenze e Catania.

«La decisione della Corte Costituzionale di rimettere gli atti ai tre tribunali che avevano presentato l’istanza, è una decisione positiva – hanno osservato in una dichiarazione congiunta gli avvocati Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni, Gianni Baldini, Giandomenico Caiazza, legali della coppia per cui il Tribunale di Firenze ha sollevato il dubbio di costituzionalità – perché i giudici della Corte hanno respinto le obiezioni presentate dall’Avvocatura dello Stato che negavano il vizio di legittimità costituzionale del divieto di eterologa. La Corte Costituzionale – proseguono – ha accolto le nostre obiezioni che avevano sottolineato come la decisione della Grande Camera si riferisse ad un procedimento relativo alla legge austriaca, che prevede un divieto parziale di applicazione di tecniche eterologhe, e invitasse gli stati membri a tener conto dell’evoluzione scientifica delle tecniche di fecondazione assistita eterologhe».

Infarcita di contraddizioni, la legge 40 era già finita sotto la lente della Corte Costituzionale quattro volte in otto anni: nel 2005, due volte nel 2009 e una nel 2010. Se si considerano anche i ricorsi per altre parti della legge – come quelli per ottenere la possibilità di congelamento degli embrioni, la diagnosi preimpianto e il limite di utilizzo di tre embrioni per ciclo di fecondazione – sono complessivamente 16 le volte che i giudici hanno ordinato l’esecuzione delle tecniche di fecondazione secondo i principi Costituzionali, affermando i diritti delle coppie e non secondo la legge varata dal penultimo governo Berlusconi e fortemente voluta dalle gerarchie vaticane.

Ecco una sintesi delle disavventure giudiziarie di questa sciagurata legge. Nel 2004 il tribunale di Cagliari stabilisce che non c’è differenza tra gravidanza ottenuta con Pma e gravidanza naturale: se sussistono i presupposti per accedere alla 194 la donna può abortire. Una donna a causa dell’obbligo contemporaneo di impiantare tutti gli embrioni prodotti aveva avuto un gravidanza trigemina. Il giudice ha permesso l’aborto. Il 16 luglio 2005 un giudice del tribunale di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13 (divieto diagnosi preimpianto). Ad una donna portatrice sana di beta-talassemia era stata negata la possibilità della diagnosi preimpianto.

Il 9 novembre 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso di Cagliari perché formulato in modo contraddittorio, ma senza entrare nel merito. Nel 2007 una sentenza del Tribunale di Cagliari ha riconosciuto che la diagnosi preimpianto è consentita. A dicembre anche il tribunale di Firenze ha confermato la decisione di Cagliari per un altra coppia, consentendo l’indagine preimpianto. Il 23 gennaio 2008 il Tar del Lazio, oltre ad annullare le linee guida ministeriali per l’applicazione della legge per «eccesso di potere» nella parte in cui vietavano le indagini cliniche sull’embrione, ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme (articolo 14, commi 2 e 3) che prevedono la possibilità di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l’obbligo del loro contemporaneo impianto. Il 26 agosto del 2008 il tribunale di Firenze per due procedimenti diversi ha sollevato nuove questioni di costituzionalità sul del limite della creazione di soli tre embrioni. Inoltre il giudice ha formulato «anche una proposta per ampliare la possibilità di congelare gli embrioni in più».

Il primo aprile 2009, la Consulta ha accolto la prima parte di queste osservazioni con sentenza n° 151. Quanto alla seconda parte è stato introdotta una deroga al divieto di crioconservazione degli ovuli. Il 13 gennaio 2010 il giudice Antonio Scarpa, del Tribunale di Salerno, ha autorizzato, per la prima volta in Italia, la diagnosi genetica preimpianto ad una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria (l’Atrofia Muscolare Spinale di tipo 1). Seguono decisioni in tal senso presso i tribunali di Firenze, Bologna e Salerno per altre coppie non sterili. In tutti questi casi il giudice consente anche le indagini preimpianto sull’embrione e il trasferimento in utero dei soli embrioni sani. Il 6 ottobre la prima sezione del Tribunale civile di Firenze ha sollevato il dubbio di costituzionalità sul divieto delle coppie sterili di accedere alla fecondazione eterologa, con ovuli o seme donati da persone esterne alla coppia. Il 22 ottobre il tribunale di Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla parte della legge 40 che vieta la fecondazione eterologa, quella con seme o ovuli che arrivano da donatori esteri. Nel novembre dello stesso anno anche il tribunale di Milano ha conferma il dubbio di legittimità costituzionale sul divieto di eterologa sollevato al Tribunale di Firenze.

In Italia fino al 2004, anno di entrata in vigore della legge 40, le tecniche con donazione di gameti venivano applicate brillantemente senza alcun problema né giuridico né di natura scientifica. Con l’entrata in vigore della norma sulla Pma, le coppie sterili, pur avendo il requisito richiesto dalla legge per l’accesso alle tecniche, non possono ricevere l’applicazione di tecniche eterologhe, cioè con donazione di gameti, perché vietate. Se da un lato la legge introduce un divieto, dall’altro però paradossalmente prevede maggiori garanzie per chi nasce con queste tecniche vietate. Le coppie italiane a causa di questo divieto sono costrette a recarsi all’estero. Un recente studio dell’Osservatorio sul "turismo procreativo" ha calcolato che il 50 per cento circa delle coppie che vanno all’estero per sottoporsi alla Pma, lo fa per superare il divieto di fecondazione eterologa vigente in Italia. Il divieto potrebbe essere cancellato se i giudici della Consulta ne verificheranno la incostituzionalità in riferimento agli articoli 2-3-32-29 della Carta, una volta che i tre tribunali avranno riformulato i quesiti.