Testamento biologico, depositata la proposta di legge dell’Aduc e dell’Associazione Coscioni

TESTAMENTO BIOLOGICO, DEPOSITATA LA PROPOSTA DI LEGGE DELL’ADUC E
DELL’ASSOCIAZIONE COSCIONI. IL CONSENSO DELLA PERSONA COME UNICO FONDAMENTO GIURIDICO ALLA BASE DELLA LICEITA’ DELL’ATTIVITA’ MEDICA

Firenze, 25 Luglio 2006. E’ stata depositata alla Camera dall’on.Donatella
Poretti della Rosa nel Pugno, una proposta di legge sul cosiddetto
testamento biologico. Frutto della collaborazione dell’Aduc e
dell'”associazione Luca Coscioni per la liberta’ di ricerca scientifica”,
porta il nome “Disposizioni in materia di consenso informato e di
dichiarazioni di volonta’ anticipate nei trattamenti sanitari”.

La proposta ha fra le sue premesse l’esistenza, nella nostra Costituzione,
del diritto dell’incapace, come di chiunque altro, a non esser destinatario di trattamenti sanitari che non abbia voluto prima che si verificasse la causa di incapacita’ . E’ volta a fornire una guida applicativa sull’esercizio di diritti gia’ esistenti ma spesso disapplicati nelle prassi mediche e giudiziarie, quali il consenso informato e di scelta libera e consapevole sui trattamenti sanitari, presenti, futuri ed eventuali.

La proposta di legge si propone di superare la differenza di trattamento,
ingiusta e incostituzionale, a cui oggi e’ sottoposto un incapace rispetto a chi e’ in grado di intendere e di volere: infatti, pur se entrambi titolari dei medesimi diritti, il primo finisce per sottostare a cio’ che e’ ritenuto opportuno dal medico curante o da altri, senza che la volonta’ espressa durante la propria vita cosciente sia vincolante per operatori sanitari e familiari.

Come se l’incapacita’ sopravvenuta cancellasse in un istante,
oltre che la coscienza, anche il diritto all’identita’ e al rispetto dei
propri principi. Il soggetto senziente, invece, accetta o rifiuta ogni
trattamento che crede. Alle scelte di ognuno, fatte adesso per allora,
occorre dare forma giuridica, certa e vincolante erga omnes, affinche’ non
sia ulteriormente equivocabile un diritto ad oggi negato.
Inoltre, si individua nel consenso della persona l’unico fondamento
giuridico posto alla base della liceita’ dell’attivita’ medica: non
riconosce ad essa altra legittimazione se non la volonta’ della persona.

Le cronache giudiziarie e il recente dibattito sulla vicenda di Luana
Englaro, spingono a proporre un testo che chiarisca in primo luogo la
diversa dimensione di una incapacita’ sopravvenuta, magari come esordio del fine vita, rispetto ad una originaria, in cui versa chi non ha mai avuto modo di formulare validamente una propria scelta, o perche’ da sempre incapace o perche’ ancora immaturo. E’ assurdo -e non ancora chiarito-l’equivoco per il quale, chi perdera’ la propria capacita’ naturale, con le norme attuali finira’ per esser giuridicamente equiparato a chi non ha mai deciso per se stesso, anche quando abbia preso in piena coscienza una decisione.

Le conseguenze normative di questa assimilazione, in materia di tutela,
curatela, prototutela e di curatela speciale, oltre a risultare farraginose e lente (si pensi ai numerosi e cavillosi gradi di giudizio del caso Englaro), non tengono conto del passato di una persona fino a poco prima lucida, capace e libera. La volonta’ dell’individuo sul proprio fine vita, sui trattamenti a cui dovra’ essere sottoposto, non dovrebbe essere ignorata o sostituita con volonta’ altrui, siano esse del medico, dello Stato, delle confessioni religiose, della commissione bioetica del momento.

La proposta consta di 9 articoli. Qui il testo completo della relazione e
l’articolato.