Buongiorno a tutti. Cercherò di tediarvi meno possibile con queste questioni che possono diventare un po’ noiose. Devo, tuttavia, aggiornarvi su alcuni successi che l’associazione Coscioni ha conseguito di recente in alcune sedi giudiziarie. L’ultima, di cui non vi ho potuto aggiornare all’ultimo congresso a Milano, e’ intervenuta nel novembre del 2012. L’associazione Coscioni ha assunto il patrocinio, tramite l’avvocato Filomena Gallo ed il sottoscritto, di una coppia di Cagliari, affetti da beta talassemia maior e da sterilità, si sono rivolti all’ospedale microcitemico di Cagliari per accedere, nell’ambito del procedimento di procreazione assistita, alla diagnosi genetica preimpianto. Ricordo che l’ospedale Microcitemico di Cagliari risulta iscritto nel Registro nazionale dei centri di procreazione medicalmente assistita quindi ancora oggi e’ formalmente uno dei centri in cui si dovrebbero attuare tecniche di terzo livello, quindi tecniche abbastanza avanzate dal punto di vita tecnologico. Formulata questa richiesta della coppia ovviamente la struttura sanitaria, per questioni che poi sono state portate anche in giudizio attraverso le difese articolate dalla asl, a causa di carenze di natura organizzativa e di risorse umane – che purtroppo abbiamo formato e come al solito lasciamo andare via all’estero – la struttura sanitaria convenuta si e’ rifiutata di fare la diagnosi genetica preimpianto. Quindi ci rivolgiamo al tribunale di Cagliari con un ricorso d’urgenza. Il Giudice dopo un lungo excursus fondato in particolare su alcune altre decisioni che erano state in precedenza rese anche grazie al contributo dell’associazione Coscioni, afferma il principio secondo cui la procreazione medicalmente assistita e’ un trattamento sanitario finalizzato, dunque, a fornire un’informazione sullo stato di salute dell’embrione che ha ripercussioni dirette sulla salute della donna, quello che poi dirà anche il giudice di Cagliari sulla salute della donna deve essere appunto concesso. Il giudice Tribunale di Cagliari oltre ovviamente a ribadire questo principio fondamentale ribadendo che la procreazione medicalmente assistita rappresenta un trattamento medico e desumendo ciò da moltissime fonti normative, protocolli dell’organizzazione mondiale della sanità, oltre ovviamente a norme Costituzionali e di legge ordinaria, che hanno affermato questi principi, incentra la concessione di questo trattamento sanitario sul diritto all’informazione consapevole della donna, a conoscere appunto lo stato di salute dell’embrione. Atteso, infatti, che si tratta di trattamento sanitario, il giudice evidenzia come la coppia sia titolare di un diritto a conoscere dettagliatamente da che tipo di malattia risulti eventualmente affetto l’embrione. Sorvolando quindi su questioni appunto di natura tecnica, si evidenzia, in scia con la decisione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo intervenuta ad Agosto del 2012, un’intima contraddizione nella legge 40. Il Giudice di Cagliari, premettendo la liceità delle tecniche di PMA, quindi la circostanza che la legge 40 non contiene divieti ove interpretata in maniera costituzionalmente orientata, fa emergere e prevalere il diritto alla salute della donna (art. 32 della costituzione) giungendo a riconoscere il diritto alla diagnosi genetica preimpianto della coppia ricorrente. Attraverso questo impianto argomentativo si pone in evidenza questa contraddittorietà della legge 40, ove si consideri che la legge sull’aborto consente di rilevare, a seguito di esami prenatali, l’esistenza di malattie da cui potrebbe risultare affetto il feto e quindi di procedere eventualmente con l’interruzione volontaria della gravidanza anche oltre il novantesimo giorno di gravidanza. Risulta, dunque, paradossale impedire alle coppie che richiedano la diagnosi genetica preimpianto – il più delle volte per malattie genetiche che possono essere trasmesse al feto – una corretta informazione circa lo stato di salute dell’embrione, funzionale ad una procreazione cosciente e responsabile, rispetto a chi, dopo il concepimento, voglia ottenere le medesime informazioni sullo stato di salute del feto, attraverso esami prenatali (amniocentesi, esame dei villi coriali ecc.). Informazioni che, come detto, conosciute in una fase antecedente al concepimento, eviterebbero non soltanto la trasmissione di malattie genetiche da cui risulta affetta la coppia, ma anche gravi sofferenze di tipo psicologico nella coppia e soprattutto nella donna che inevitabilmente accompagnano la decisione di interrompere la gravidanza ai sensi della L. 194/78. Questo e’ in sintesi l’impianto argomentativo e motivazionale della decisione. Stabilisce, inoltre, principi importantissimi, perché finora le condanne erano state pronunciate nei confronti di strutture private. Il tribunale di Cagliari apre, infatti, la strada ad una sorta di rivoluzione, perché condanna, per la prima volta una struttura sanitaria pubblica – quella di Cagliari che appunto risulta iscritta nel registro nazionale dei centri di pma – ad eseguire la PGD con costi a carico del servizio sanitario nazionale o, ove ciò non risulti possibile per carenze organizzative o di risorse umane, a carico di strutture anche private attraverso apposite convenzioni. Tant’e’ che la difesa dell’ASL Cagliari credeva di neutralizzare le richieste formulate con il ricorso introduttivo per sostenere le ragioni della coppia, rilevando generiche carenze organizzative sostenendo che non disponeva più dell’organizzazione di cui si era negli anni precedenti dotata perché i laboratori erano stati ormai dismessi, e che non vi erano più le risorse umane che erano state formate ma purtroppo non erano più a Cagliari. Abbiamo fatto rilevare al giudice di Cagliari che lo stesso Ospedale Microcitemico di Cagliari fino a qualche anno prima aveva effettuato circa 40 procedimenti di procreazione medicalmente assistita, e che quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ASL, si trattava di attività tutt’altro che sperimentale. Il giudice in accoglimento delle ragioni da noi sostenute nel ricorso ha accertato e riconosciuto il diritto della coppia alla diagnosi preimpianto, stabilendo l’obbligo dell’ASL convenuta di farsi carico dei costi derivanti da questo trattamento diagnostico anche attraverso il ricorso ad apposite convenzioni. Tuttavia dobbiamo sottolineare che l’attuazione della decisione del giudice è risultata tutt’altro che rapida e scontata. Solo a seguito di una diffida indirizzata alla direzione generale dell’ASL a dare esecuzione all’ordine del giudice siamo riusciti ad ottenere, dopo molti mesi, l’attuazione della misure cautelari concesse, dunque l’accordo convenzionale che l’azienda sanitaria ha assunto con apposita delibera della Giunta regionale con centri privati per garantire il diritto dei nostri assistiti accertato in questa ordinanza. Ciò, nonostante la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Costa e Pavan c./ Italia, 28/8/2012) che qualche mese prima della decisione del Giudice di Cagliari, aveva sgombrato il campo da ogni possibile dubbio circa la liceità e l’ammissibilità della diagnosi genetica preimpinato e l’incoerenza contenuta nella legge 40/04 che consente la possibilità alla donna di poter tutelare la propria salute psicofisica attraverso l’aborto terapeutico praticato, nei casi previsti, anche oltre i 90 giorni e impedirebbe di conoscere lo stato dell’embrione per salvaguardare la salute psicofisica della donna attraverso la diagnosi genetica preimpianto, ponendo ostacoli di natura interpretativa alla sua operatività nel nostro ordinamento giuridico. E’ amaro per noi avvocati dover costatare, dopo aver vinto battaglie giudiziarie del genere, oltre alle difficoltà nel dare attuazione ai diritti dei soggetti che sono in difficoltà ma che hanno ottenuto giustizia, verificare l’esistenza di continui ostacoli derivanti anche dalla tendenza dell’Italia a sottrarsi al rispetto degli obblighi internazionali nascenti da convenzioni o decisioni di autorità giudiziarie sovranazionali. A tal proposito e’ intervenuta proprio qualche giorno fa un’Ordinanza del Tribunale di Roma che sembrerebbe condividere la tesi della diretta disapplicazione della normative interna che risulti in contrasto con le norme della CEDU e che, quindi, sembrerebbe risolvere anche gli ostacoli che derivano dalla corretta applicazione della legge 40/04 consentendo, in questi casi, un recepimento diretto dei principi stabiliti direttamente dalla sentenza pronunciata sul caso Costa-Pavan, ne avrete sentito parlare, che ha riconosciuto il diritto di accedere a queste tecniche diagnostiche pre-concezionali quando appunto siano finalizzate alla conoscenza dello stato di salute dell’embrione e dunque alla tutela della salute psicofisica dei soggetti coinvolti. E auspichiamo che ci sia appunto questa innovazione su un tema così importante anche da un punto di vista giuridico, cioè che si possa finalmente dare attuazione diretta nel nostro ordinamento alle norme della Cedu e quindi assumere, come riferimento per l’interpretazione della normativa interna, l’interpretazione che di tale norme fa la Corte europea dei diritti dell’Uomo. Con i radicali italiani ed Andrea Spinetti ci stiamo inoltre occupando delle vicende che riguardano lo scandalo del contagio di malattie virali a causa della somministrazione di sangue ed emoderivati infetti dove si sta consumando un’altra teatrale beffa ai danni degli emotrasfusi, a cui il governo aveva promesso, attraverso appositi provvedimenti legislativi, il pagamento di sentenze di condanna e la transazione dei giudizi pendenti per porre fine al crescente contenzioso sorto negli ultimi anni, atteso anche l’orientamento della giurisprudenza che negli ultimi anni ha portato alla pronuncia di centinaia di condanne per il Ministero della Salute tenuto a vigilare sulla integrità e provenienza del sangue in Italia. Purtroppo, come sempre avviene, anche in questo caso si ignorano le sentenze dei tribunali italiani e anche della corte costituzionale per dare maggior rilievo, come successo di recente, a sentenze provenienti da autorità giudiziarie internazionali (Corte europea dei diritti dell’uomo) che in realtà non dicono nulla di nuovo, almeno nel nostro panorama giurisprudenziale, rispetto a quanto già affermato dai giudici italiani. Mi riferisco in particolare alla questione della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale dell’indennizzo concesso agli emotrasfusi ai sensi della L. 210/92. Indennizzo che dal 2010 in poi, grazie ad una legge ad hoc, si è sancito formalmente che non dovesse essere rivalutato al costo della vita. Tale norma oggetto di censura di incostituzionalità, è stata fortunatamente abrogata nel 2011 con sentenza della Corte Costituzionale, ma ciononostante, come vi dicevo, ci si scontra poi con l’attuazione anche di una sentenza della Corte Costituzionale – che nel nostro ordinamento giuridico ha valore di legge -, nel momento in cui le asl e le Regioni a livello territoriale sono chiamate ad osservare quanto stabilito dalla Consulta procedendo al riconoscimento della rivalutazione sull’indennizzo base. In molti casi, infatti, il Ministero della Salute, non adempiendo alla sentenza della Corte Costituzionale si è fatto citare in giudizio ottenendo come risultato un’ulteriore condanna. Ciò anche contro il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato che con una circolare interna sconsigliava in tali procedimenti di resistere in giudizio. Quindi nonostante una sentenza della nostra Corte Costituzionale fosse già intervenuta sul tema, la Corte Europea ha dovuto condannare nuovamente l’Italia per ottenere il rispetto delle regole sia in sede nazionale che internazionale. Concludendo e in linea con quanto ormai da tempo va denunciando Marco Pannella, lo Stato italiano continua ad essere condannato in sede internazionale per inosservanza a norme e sentenze provenienti dagli stessi organi legislativi e giurisdizionali nazionali riscontrando come mediaticamente faccia più eco una sentenza della Corte Europea che condanna l’Italia per violazione delle norme CEDU, che una sentenza della corte costituzionale che accerta la violazione di diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Ringrazio tutti per la vostra attenzione.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.