In Portogallo, è stato revocato il decreto che legalizza l’eutanasia

Il parlamento portoghese ha approvato, il 29 gennaio 2021, con larga maggioranza (136 voti favorevoli, 78 contrari e 4 astensioni) il decreto 109/XIV che legalizza la morte medicalmente assistitaPrima della firma del decreto, il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa ha inviato, il 18 febbraio 2021, una lettera al Presidente della Corte costituzionale chiedendo un parere di costituzionalità degli articoli 2, 4, 5, 7 e 27 del suddetto decreto.

Prima di entrare nei dettagli è opportuno conoscere il parere dei 10,3 milioni di cittadini portoghesi per quanto riguarda la legalizzazione della morte medicalmente assistita. A tale scopo sono stati effettuati vari sondaggi. 

  • Il 13 febbraio 2020 il laboratorio dell’istituto universitario Egas Moniz di Lisbona (LUSA) ha pubblicato l’esito di un sondaggio per valutare l’atteggiamento del popolo portoghese nel confronto dell’eutanasia, tenendo in considerazione fattori psicologici vale a dire solitudine, soddisfazione della vita, malessere psicologico, benessere spirituale e di personalità. Dal sondaggio è risultato che il 50,6% è favorevole all’eutanasia, il 25,6% è contrario ed il 23,9% non hanno espresso un’opinione. Si è scoperto che gli intervistati anziani, meno istruiti, praticando una religione, con poca conoscenza dell’eutanasia e con una condizione di salute meno buona, sono meno favorevoli nei confronti dell’eutanasia. I giovani di buona salute, meglio istruiti, non praticante una religione e con un alto grado di conoscenza dell’eutanasia, sono più favorevoli Su domande specifiche, per esempio, nel caso di un malato terminale la percentuale dei favorevoli aumenta (in media 68%); La maggioranza (63,7%) è a favore di un referendum per decidere sulla penalizzazione, mentre il 13,3% preferisce la legalizzazione decisa dal parlamento. Il 32% ha dichiarato è senza opinione su questa delicata questione.
  • Un sondaggio effettuato dal sito web SIC Noticias del 20 febbraio 2020 ha dato il seguente esito: Sei d’accordo con la depenalizzazione dell’eutanasia? 59% si 41% no. Sei d’accordo con lo svolgimento di un referendum sulla depenalizzazione dell’eutanasia? 56.6% si 43,4 no.

Concludendo si può sostenere che la maggioranza della popolazione è al favore della legalizzazione dell’eutanasia, opinione confermata dal voto favorevole della larga maggioranza dei parlamentari del decreto 109/XIV.

➡ Sintesi del decreto

Il 29 gennaio 2021 il parlamento portoghese ha approvato, con 136 voti favore, 78 contrari e 4 astensioni, il decreto 109/XIV che legalizza la depenalizzazione dell’eutanasia e dell’assistenza al suicidio in determinate circostanze e rispettando certi requisiti, comportamenti attualmente regolati dal Codice penale. 

L’anticipazione della morte può avvenire in due modi: attraverso l’auto-somministrazione di farmaci letali da parte del paziente, o attraverso la loro somministrazione da parte del medico o dell’operatore sanitario. In altre parole, questa legge copre le situazioni comunemente note come “suicidio assistito” e “eutanasia volontaria attiva”. La normativa non si limita, tuttavia, a depenalizzare questi comportamenti, ma approva anche la pratica di anticipare la morte medicalmente assistita nei casi previsti dalla legge. Questi casi riguardano le situazioni di persone, maggiorenni, “in una situazione di intollerabile sofferenza, con un danno definitivo di estrema gravità secondo il consenso scientifico” o “malattia incurabile e mortale”. È essenziale che il richiedente sia un cittadino portoghese o residente legale nel territorio nazionale, con l’intenzione di evitare che il Portogallo diventi, come altri paesi, una destinazione del “turismo della morte”. 

Il disegno del decreto si base sul Projeto de Lei N.°832/XIII/3, presentato dal Partito Socialista nel 2018, poi rigettato. Ricalca sostanzialmente le leggi, i regolamenti e le direttive in vigore in altri paesi dove l’eutanasia e l’assistenza al suicidio è possibile senza conseguenze penali.

Per chi vuol consultare il testo integrale del decreto, tradotto in italiano, si rimanda al sito Fine vita volontario sotto la sezione Legislazione “2021 01 29: Portogallo – Il decreto (revocato) che legalizza la morte medicalmente assistita”.

➡ Il rinvio alla Corte costituzionale

Nonostante che il presidente aveva dichiarato che avrebbe rispettato il voto parlamentare, ha deciso lo stesso di inviare alla Corte Costituzionale il Decreto n. 109/XIV, approvato il 12 febbraio 2021 dal Assembleia da República per il riesame.

Il Presidente conseguentemente ha sospeso la promulgazione del decreto. Si tratta degli articoli 2, 4, 5, 7 e 27 che regola, le circostanze e le condizioni in cui la morte medicalmente assistita non è punibile, articoli che potrebbero violare i principi di legalità e di tipicità in materia penale sanciti dalla Costituzione, con riguardo la libertà di limitare il diritto alla vita interpretata secondo il principio della dignità della persona umana.

➡ Gli articoli “incriminati”

Articolo 2 — Anticipazione della morte medicalmente assistita non è punibile

 1 – Ai fini di questa legge, l’anticipazione della morte medicalmente assistita è considerata non punibile se praticata o aiutata dagli operatori sanitari quando si tratta di una decisione della persona stessa, maggiorenne, la cui volontà è attuale è ribadita, seria, libera e capace di decidere, in una condizione di sofferenza intollerabile a causa di malattie croniche di estrema gravità o incurabili e fatali secondo il parere scientifico; (omissis);

Articolo — 4 Parere del medico di curante

 1– Il medico curante emette un parere motivato sul rispetto da parte del paziente di tutti i requisiti di cui all’articolo 2 e gli fornisce tutte le informazioni e i chiarimenti sulla situazione clinica che lo riguardano, sui trattamenti applicabili, vitali e disponibili, in particolare le cure palliative, e sulla sua prognosi, dopo di che verifica che il paziente mantenga e ribadisca la sua volontà. La decisione del paziente deve essere registrata per iscritto, datata e firmata. (omissis).

Articolo — 5 Conferma da parte di un medico specialista

 1 – Dopo l’assenso del medico curante, consulta un altro medico, specialista nella patologia che colpisce il paziente, la cui opinione conferma o meno che le condizioni di cui all’articolo precedente, la diagnosi e la prognosi della situazione clinica, la natura incurabile della malattia o la sulla condizione definitiva siano soddisfatte;

Articolo 7 — Parere del Comitato di verifica e valutazione 

1 – Nei casi in cui i pareri favorevoli siano presentati conformemente agli articoli precedenti, riconfermata la volontà del paziente, il medico curante trasmette una copia del suo parere alla Commissione per la verifica e la valutazione delle procedure cliniche per l’anticipazione della morte (CVA), di cui all’articolo 23, chiedendo un parere sul rispetto dei requisiti e delle fasi precedenti alla procedura che deve essere redatto entro 5 giorni lavorativi (omissis)

Articolo 27 — Modifica del Codice penale

Gli articoli 134, 135 e 139 del Codice penale sono così formulati: 

Articolo 134 … 

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx.

  Articolo 135 […] 

3 – Il comportamento non è punibile se eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge n. xxx. (omissis). 

Il Capo dello Stato, pur ribadendo che con tale rinvio non intende chiedere al giudice una verifica della conformità alla Costituzione del concetto e delle pratiche di eutanasia, ritiene che alcuni tra i criteri di accesso alla morte medicalmente assistita, come regolata dal nuovo decreto, presentino profili di eccessiva indeterminatezza, tali da inficiare la legittimità costituzionale del nuovo testo normativo. 

In primo luogo, il Presidente della Repubblica ritiene che il requisito relativo ad una situazione di sofferenza intollerabile non sia sufficientemente definito, né dal punto di vista legislativo né dal punto di vista medico, rimandando quindi ad un criterio di sofferenza caratterizzato da una dimensione fortemente soggettiva. Tali aspetti, secondo il Capo dello Stato, risultano particolarmente problematici nella misura in cui il decreto in oggetto stabilisce in capo al medico il compito di accertare la sussistenza di tale requisito, risultando però poco chiaro come debba essere determinata una situazione di sofferenza intollerabile, tenendo in considerazione la sola prospettiva del richiedente o basandosi su una valutazione di tipo medico.

In secondo luogo, il Presidente evidenza anche come profili di criticità siano presenti anche con riferimento al requisito della malattia cronica di estrema gravità secondo il consenso scientifico. Questo requisito, che nella disposizione normativa oggetto di giudizio, risulta subordinato alla condizione di sofferenza intollerabile, indicherebbe una soluzione incoerente con gli obiettivi posti dal legislatore, dal momento che darebbe luogo ad un’interpretazione secondo cui anche solo una malattia cronica di estrema gravità potrebbe garantire la possibilità di accedere ad una pratica di morte medicalmente assistita.

Tale requisito, ribadisce il Capo dello Stato, deve invece essere combinato con il primo, cioè la sussistenza di una condizione di sofferenza intollerabile del richiedente. Tuttavia, la natura indefinita del concetto di sofferenza intollerabile e la totale mancanza di definizione di ciò che costituisce una malattia cronica di estrema gravità, senza che vi sia un consenso scientifico a riguardo, non fornirebbero al medico coinvolto nella procedura di morte medicalmente assistita un quadro legislativo certo che possa guidare le sue decisioni e azioni. Inoltre, risulterebbe poco chiaro come una malattia cronica, ma non necessariamente mortale, possa rappresentare un requisito di accesso alla morte medicalmente assistita, dal momento che la morte non verrebbe ad essere una conseguenza naturale della malattia in questione.

Alla luce di queste considerazioni, il Presidente sottolinea come l’indeterminatezza normativa che caratterizza tali criteri non sembri essere conforme all’esigenza costituzionale di garantire un’adeguata tutela del diritto alla vita e della dignità della persona umana, incidendo negativamente anche in termini di certezza del diritto. E tali aspetti risultano essere maggiormente problematici se si considera che l’impostazione normativa adottata dal legislatore pone in capo al medico referente e al medico specialista il compito di valutare la sussistenza delle condizioni descritte.

Infine, in considerazione degli elementi esaminati, il Presidente ritiene che l’eccessiva indeterminatezza dei concetti utilizzati nel Decreto n. 109/XIV, per di più in materia di diritti, libertà e garanzie, e la scelta di rimandare la definizione degli stessi quasi interamente all’opinione di medici curanti e di specialisti consulenti, costituiscano una violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

Articolo 112 – Atti normativi

paragrafo 5 stabilisce, che nessuna legge può creare altre categorie di atti legislativi, conferire atti di altra natura e il potere di, con efficienza esterna, interpretare, integrare, sospendere o revocare eventuali precetti.

Articolo 25 – Diritto all’integrità personale 

Paragrafo 1. L’integrità fisica e morale di ogni persona sarà inviolabile.

➡ La Corte costituzionale revoca il decreto

La legislazione per depenalizzare l’eutanasia, approvata nel gennaio 2021, era stata deferita in via pregiudiziale alla Corte dal presidente Marcelo Rebelo de Sousa in quanto conteneva concetti poco chiari. Dopo la sentenza, il testo ritornerà per la revisione al Parlamento, che all’epoca si era espresso a larga maggioranza. 

Nonostante il Presidente avesse dichiarato che avrebbe rispettato il voto parlamentare, ha deciso di inviarlo lo stesso alla Corte per il riesame, perché il testo utilizzava termini “eccessivamente indeterminati” nella definizione di requisiti che consentono l’accesso alla morte medicalmente assistita. La preoccupazione del Presidente si concentra sul paragrafo 1 dell’articolo 2. Si legge che ” quando si tratta di una decisione della persona stessa, maggiorenne, la cui volontà è attuale è ribadita, seria, libera e capace di decidere, in una condizione di sofferenza intollerabile a causa di malattie croniche di estrema gravità o incurabili e fatali secondo il parere scientifico”.

Il giudice Pedro Machete ha dichiarato che la legge era incostituzionale perché alcune delle clausole minacciavano il principio di “inviolabilità della vita” stabilito nella Costituzione (articolo 112, paragrafo 5). Nel comunicato rilasciato dalla Corte si legge che i giudici hanno fatto riferimento alla “imprecisione” nel definire in quali situazioni si possa chiedere la morte assistita. E così chiedono che sia necessario legiferare con regole “chiare, precise, anticipabili e controllabili”, opinione confermato da Joao Pedro Caupers, presidente della Corte.

Inoltre, aggiunge il comunicato, “che il termine “malattia cronica di estrema gravità” non consente di essere delimitato con l’indispensabile rigore” che consenta di richiedere l’eutanasia. La Corte conferma la posizione del Presidente, una decisione approvata con il voto a favore di 7 giudici a favore e 5 contrari.

Caupers dichiarò dopo la sentenza che i giudici non consideravano incostituzionale il diritto all’eutanasia stessa: “La Corte ritiene che il diritto alla vita non possa essere trasfigurato in un dovere di vivere in nessuna circostanza”. La Costituzione ha anche lasciato aperta la possibilità che in futuro il Parlamento possa stabilire una legislazione sull’eutanasia, a condizione che i punti ritenuti incostituzionali siano sostituiti.

➡ I passi successivi

La depenalizzazione dell’eutanasia è stata approvata dal Parlamento nazionale il 29 gennaio scorso, dopo un anno di discussioni e formalità legislative.

Il decreto aveva il sostegno del Bloco de Esquerda, cioè del Partido des Passaos, des Animais e de Naturezza (PAN), della Partido Ecoloigista “Os Verdes” (PEV), del partito Iniziativa Liberale, della maggior parte dei deputati del Partido Socialista (PS) e dei deputati del gruppo Misto Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. La coalizione deve decidere se correggere gli aspetti identificati come incostituzionali dalla Corte o, in ultima analisi, desistere dall’attuazione di una nuova iniziativa.

➡ Conclusioni

Analizzando i casi di eutanasia disponibile sui siti delle Commissione di Verifica dell’Eutanasia dei vari paesi come Belgio, Olanda e altri paesi/stati si deduce che è difficile determinare uno standard che dovrebbe valere per tutte le malattie o le combinazioni di malattie. Nessun caso è identico ad un altro, anche se per esempio per i malati di un tumore a secondo l’origine (polmoni, esofago, fegato) si potrebbe parlare di casi analoghi però considerando la specificità della malattia.

Inoltre, la sofferenza vissuto da un malato è soggettivo per il medico come è soggettivo l’accertamento della gravità delle sofferenze somatiche e psichiche. Analizzando le leggi in vigore nei vari paesi, nessuna legge fornisce una descrizione esauriente che copre tutti i possibili situazioni e condizioni. Sovente i legislatori hanno deciso di incaricare il Ministro della Sanità, gli Ordini dei Medici, le Commissione di Valutazione e Controllo e altri enti che hanno il know how per emanare i regolamenti applicativi e le direttive per i medici.

Nasce quindi il sospetto che il Presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa, un (ultra)conservatore cattolico, con la lobbying della Chiesa Cattolica, ha cercato una “soluzione” per boicottare un decreto voluto dalla maggioranza della popolazione e votato dal Parlamento con larga maggioranza. Spero di sbagliarmi.

➡ Fonti

  • Parlamento portoghese: Decreto n. 109/XIV;
  • Costitucion de Portugal;
  • Istituto Universitario Egas Moniz: sondaggi sulla posizione della cittadinanza per quanto riguarda l’eutanasia;
  • Corte costituzionale della Repubblica portoghese: Sentenza 123/2021;
  • Partito Socialista: Projeto de Lei N° 832/XIII/3°: Depenalizzazione dell’eutanasia e l’assistenza al suicidio;
  • Lettera 18 febbraio 2021 del Presidente della Repubblica indirizzata al Presidente della Corte costituzionale;
  • Vatican News: Portogallo soddisfazione dei vescovi per il rinvio della legge sull’eutanasia;
  • DW.com: Il parlamento portoghese approva la legislazione dell’eutanasia;
  • Reuters: La Corte costituzionale portoghese abroga la legge sull’eutanasia.
  • ECO: Tribunal Constitucional chumba lei da eutanasia
  • Wikipedia: Eutanasia in Portogallo