Si tratta della proposta di legge 24/2020
La Camera dei deputati ha approvata in prima lettura (stage 3) la Legge 24/2020 Dying with Dignity Bill 2020 (Morire in Dignità – in seguito la Legge) che formalizza l’assistenza a una morte per ottenere una fine-vita dignitoso e in pace per i malati che rispondono ai requisiti della Legge (qualifying persons) e disposizioni relative.
Interessante è la bocciatura dell’emendamento proposto dal Ministro della Sanità, che prevedeva ulteriori discussioni nella Commissione per la Sanità, ritardando per un anno l’approvazione della Legge. I propositori della Legge sostenevano che era inutile perché tutti gli aspetti erano discussi anche più volte come la difesa dei più vulnerabili che potrebbero essere costretti ad accertare il suicidio assistito, la ben conosciuta argomentazione di chi è contro l’approvazione di una legge che legalizza l’eutanasia e/o l’assistenza al suicidio soprattutto durante una pandemia.
La legge passa al Senato con la discussione della proposta nella Commissione della Sanità (stage 4) e la discussione e approvazione dal Senato (stage 5).
Le disposizioni più significative della proposta di Legge
La legge prevede l’assistenza al suicidio di un medico o di un professionista sanitario che sia un medico o un infermiere abilitato alla professione, autorizzato dal medico.
L’articolo 2 definisce il personale sanitario abilitato ad assistere il paziente che richiede l’assistenza al suicidio. Può assistere un paziente un professionista sanitario praticante, normalmente il medico curante o un infermiere, che è stato autorizzato da detto medico, di fornire il mezzo letale come prevista dall’articolo 7. Nota: Non in tutti i paesi è consentito che un professionista sanitario non medico possa assistere un paziente nel porre fine alla sua vita. Faccio riferimento per esempio a Olanda e Belgio dove cioè non è consentito.
L’articolo 3 indica che il Ministro della Sanità è incaricato di emettere tutte le direttive previste dalla Legge. Oltre a dette direttive il Ministro può emettere ogni direttiva supplementare o consequenziale da lui ritenuta opportuno o necessario per il buon funzionamento della Legge. Ogni direttiva deve essere sottoposta all’approvazione del Parlamento. Le spese che comportano l’applicazione della Legge sono a carico dello Stato (articolo 4).
Secondo l’articolo 5 nel caso di una violazione della Legge sono previste sanzioni a seconda della gravità della violazione (massimo 2 anni di prigione o un’ammenda di € 32.000). Quando si è trattata di una persona incapace di intendere e volere le pene possono aumentare fino a 12 anni di prigione o un’ammenda di € 100.000.
Secondo l’articolo 6 un operatore sanitario non è punibile quando ha seguito correttamente i requisiti stabiliti dalla Legge.
Il capitolo 2 (da articolo 6 a 12) formalizza i requisiti ai quali deve rispondere un paziente che chiede l’assistenza a morire:
- Il paziente soffre di una malattia terminale. Ciò vuol dire che al paziente è stata diagnosticata da un medico una malattia incurabile e irreversibile e che il paziente morirà a causa di detta malattia e alle complicazioni legate. Un trattamento che rileva solo temporaneamente i sintomi di un male incurabile e il progressivo degenerare della malattia non è compreso tra le condizioni.
- Il paziente ha un chiaro e consolidato desiderio a morire e ha fatto una dichiarazione in tal senso. Tale dichiarazione o richiesta di un paziente capace di intendere e volere deve essere firmata dal paziente in presenza di un testimone e controfirmata dal medico curante.
- Alla data della richiesta il paziente deve avere almeno 18 anni ed essere residente in Irlanda per almeno un anno.
- Un medico indipendente che non è un parente del paziente né un associato del medico curante, deve visitare il paziente ed esaminare il suo dossier medico per accertare autonomamente che i requisiti della legge siano stati rispettati.
- La parziale capacità di intendere e di volere non è un requisito invalidante (articolo 10).
- L’articolo 11 descrive in dettaglio la procedura per l’applicazione dell’assistenza a morire. Per il paziente che non è in grado di auto somministrarsi il mezzo letale, è previsto che il medico curante possa somministrare detta sostanza. La somministrazione non può avvenire prima di almeno 14 giorni dopo il benestare dei due medici, che sono ridotti a 6, nel caso che la morte è prevista entro un mese. Dopo la somministrazione il medico o un altro professionista sanitario deve rimanere nella vicinanza fino al decesso del paziente.
- Nel caso che il paziente rinunci alla somministrazione, il medico presente deve ritirare il mezzo letale e custodirlo in un luogo sicuro oppure deve restituire al farmacista che lo ha fornito.
- La decisione del paziente può essere revocata in qualsiasi momento;
L’articolo 13 formalizza l’obiezione di coscienza. Deve prendere le misure per agevolare il passaggio della documentazione medica al medico che prende in cura il paziente.
Il Ministro delle Sanità fissa la data di entrata in vigore della Legge, contemporaneamente con la costituzione della Commissione di Verifica della Legge sull’Assistenza a Morire (articolo 15).
La Legge non contiene disposizioni sul controllo dell’operato del medico curante dopo l’applicazione del suicidio assistito. Mancano anche indicazioni della sua composizione ed i compiti che dovrebbero svolgere oppure la pubblicazione periodica di dati significativi per quanto riguardi i casi segnalati. Oltre a detta costituzione la Legge prevede la pubblicazione di alcune direttive che riguardano la procedura prevista dall’articolo 3 tra altra le sostanze letali di usare (articolo 11 punto 7).
Olandese di nascita e italiano di adozione. Attualmente è membro della Direzione dell’Associazione Luca Coscioni. Una carriera professionale come revisore contabile e successivamente come consulente aziendale. Dopo la sua decisione di terminare la carriere professionale, si è dedicato al volontariato. Da più di 40 anni è socio dell’Associazione Olandese di Fine-vita Volontario (NVVE). Circa 5 anni fa, dopo l’ennesima “fake-news” sull’eutanasia in Olanda, ha deciso di pubblicare un saggio, frutto di circa 3 anni di ricerca, sulla legislazione olandese e la sua applicazione. Nel 2017 pubblica “Libertà di decidere – fine-vita volontario in Olanda”. Attualmente è rappresentante dell’Associazione Luca Coscioni alla Word Federation of Right to Die Societies.