Oggi in Italia ci sono diverse possibilità per far valere il rispetto della propria volontà nel fine vita. E’ possibile rifiutare o chiedere l’interruzione di qualsiasi trattamento sanitario, ivi inclusi quelli salvavita. E’ possibile essere accompagnati nel fine vita attraverso le cure palliative per controllare il dolore, fino ad arrivare alla sedazione palliativa profonda continua. Con un testamento biologico (DAT) puoi indicare le tue volontà per il momento in cui potresti non essere più capace di esprimerti autonomamente. Grazie alla disobbedienza civile di Marco Cappato e Fabiano Antoniani è ora possibile accedere anche al suicidio medicalmente assistito in Italia, se si rientra nei parametri fissati dalla Corte costituzionale. Maggiori approfondimenti sulle possibilità italiane, cliccando qui.
Anche in assenza di una legge, grazie alla Sentenza della Corte Costituzionale n.242 del 2019, è oggi possibile ottenere l’aiuto medico al suicidio attraverso il Sistema Sanitario Nazionale solo in presenza di quattro parametri: 1. la persona deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, e deve prendere questa decisione autonomamente e liberamente; 2. deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; 3. deve essere affetta da una patologia irreversibile; 4. questa patologia deve essere fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili.
Al momento solo in presenza di questi quattro parametri è possibile ottenere il suicidio medicalmente assistito in Italia.
In Italia è possibile promuovere solo referendum abrogativi, non propositivi. Non è quindi possibile proporre un referendum per legalizzare l’eutanasia direttamente. E’ possibile però promuovere un referendum che cancelli le pene presenti nel codice penale per chi aiuta altri a morire. In assenza di risultati da parte del Parlamento italiano, quella del referendum è una strada che l’Associazione Luca Coscioni non sta escludendo.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sempre lasciato agli Stati Membri le decisioni sulle tematiche del fine vita, affermando però il principio cardine del rispetto della volontà della persona. Dopo Olanda, Belgio e Lussemburgo che hanno un’ampia ed efficace rete di cure palliative e permettono il ricorso al suicidio assistito e all’eutanasia, l’Italia è al momento in testa ai Paesi membri dell’Unione europea in quanto a norme e giurisprudenza sul fine vita. Tanto lavoro ancora c’è da fare per ottenere un pieno rispetto della volontà della persona: dall’ampliamento delle cure palliative su tutto il territorio nazionale, all’ottenimento di una legge su eutanasia e suicidio medicalmente assistito.
E’ possibile depositare la propria DAT presso l’Ufficio di Stato civile del proprio Comune di residenza, oppure depositarlo presso un notaio su tutto il territorio nazionale.
La differenza tra suicidio medicalmente assistito ed eutanasia sta nel “come” accompagnare al fine vita una persona che, capace di prendere decisioni libere e consapevoli, richiede un aiuto a morire. Con l’eutanasia è direttamente il medico, una volta ricevuta la richiesta e accertati tutti i requisiti necessari, che somministra il farmaco letale al paziente. Con il suicidio medicalmente assistito il medico invece prescrive solamente il farmaco letale, sarà poi il paziente ad autosomministrarselo.
Al momento questa tematica non è in discussione in Parlamento, ma la Corte costituzionale con la Sentenza 242 del 2019 fissa tra i parametri che la persona deve avere per ottenere il suicidio medicalmente assistito attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, la patologia irreversibile fonte anche di sofferenze psicologiche ritenute intollerabili dalla persona. Non è presente al momento sufficiente giurisprudenza sul tema, ma è possibile una lettura della Sentenza che veda non la depressione in quanto tale come patologia sufficiente per ottenere il suicidio medicalmente assistito, ma la depressione cronica potrebbe invece rientrare tra le patologie ammesse.
In caso di emergenza medici e infermieri sono tenuti a stabilizzare la condizione del paziente. Una volta stabilizzata la condizione possono venire a conoscenza della volontà della persona attraverso il suo fiduciario o ancora più semplicemente accedendo alla Banca dati nazionale delle DAT che raccoglie tutte le DAT depositate presso i Comuni e i notai.
Con la legge 219/2017, ottenuta grazie all’impegno dell’Associazione Luca Coscioni, le DAT hanno piena validità legale.