Amministratore di sostegno sul fine vita

L’amministratore di sostegno può decidere su questioni sanitarie compreso dire basta a cure inutili e invasive se questo rispetta la volontà della persona che rappresenta. Questa figura è regolata dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Essa riconosce a ciascuno la possibilità di scegliere chi avrà cura del proprio corpo quando non si avranno più le capacità di farlo per se stessi. L’Associazione Luca Coscioni fornisce tutte le informazioni per la nomina di un amministratore di sostegno. Vuoi ricevere maggiori informazioni? Chiama il Numero Bianco: 06 9931 3409

Il ruolo dell’amministratore di sostegno sul fine vita

Per amministratore di sostegno si intende un’apposita figura destinata alla tutela di un individuo la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa: il nostro ordinamento, con la legge n.6 del 9 gennaio 2004, si è orientato a dare la possibilità a ciascuno di determinare il proprio futuro attraverso la nomina di una persona autorizzata dal soggetto stesso prima di trovarsi in stato di incapacità. Una legge del 2004 prevede già il rispetto della volontà ma solo per questioni patrimoniali e sanitarie. Questa legge invece ha una portata rivoluzionaria che fino alle recenti ordinanze dei Giudici Tutelari di Modena (2008), Firenze (2010), Cagliari (2009), Varese (2010), non era stata compresa.

L’amministratore di sostegno può avere poteri di assistenza e/o di rappresentanza. L’assistenza si riferisce alle ipotesi in cui l’amministratore è incaricato solo di “affiancare” il soggetto debole. Con la rappresentanza, invece, è chiamato a “sostituire” in tutto e per tutto il beneficiario.

Distinzione tra fiduciario e amministratore di sostegno

Nonostante le molte assonanze tra le funzioni dell’amministratore di sostegno e quelle tipiche del fiduciario, designato nel testamento biologico per attuare le volontà dell’interessato, occorre fare un distinguo tra le due figure. Se oggi, per la giurisprudenza, l’amministrazione di sostegno rappresenta un buono strumento per la pianificazione anticipata delle cure e per la individuazione di un fiduciario chiamato a cooperare con il medico nell’interesse del paziente incapace, ad esso può ricorrere solo una persona che si trovi in una condizione di debolezza (per effetto di infermità o di menomazione fisica o psichica); mentre il fiduciario può essere scelto anche da chi si trova in perfetta salute.

In caso di vuoto legislativo l’amministratore di sostegno rimane, come già avviene oggi, l’unica persona che, per fiducia espressa dallo stesso interessato o su scelta giudiziaria, può considerarsi un portavoce della volontà del beneficiario e quindi, sulla base delle direttive che gli sono state precedentemente impartite, potrà continuare ad opporsi a che vengano eseguiti determinati trattamenti salvifici artificiali sulla persona dell’incapace.

Come viene nominato l’amministratore di sostegno sul fine vita

L’articolo 404 del codice civile stabilisce che l’amministratore di sostegno può essere nominato solo da una persona in condizione di debolezza, ossia da persona che, “per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”.

In previsione della propria eventuale futura incapacità, come detto prima, l’amministratore di sostegno può essere nominato anche con scrittura privata autenticata o per atto pubblico (oppure, se vi sono gravi motivi, designato dal giudice).

La nomina deve essere chiesta con un ricorso, in alcuni casi anche senza avvocato, direttamente al Giudice Tutelare del proprio luogo di residenza, da: persona interessata; familiari entro il 4° grado; gli affini entro il 2° grado; il pubblico ministero; il tutore o curatore. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti e decide immediatamente.