Tra scienza e diritto

La Repubblica
Vitulia Ivone

Caro direttore,

 la sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo sul ricorso di Adelina Parrillo, la vedova di Stefano Rolla morto nell’attentato di Nassiriya del 2003, riapre il dibattito sul rapporto tra scienza e diritto.

II 27 agosto la Corte di Strasburgo ha stabilito che l’Italia non ha violato la Convenzione europea sui diritti dell’uomo vietando la donazione a scopo scientifico di embrioni derivati da fecondazione in vitro. Scienza e diritto viaggiano su binari distinti e a velocità diverse: la prima esercita la propria funzione innovatrice; il secondo risponde alle logiche di una funzione ordinatrice.

Pur trattandosi di ambiti differenti, la storia dimostra che la scienza non può procedere senza il diritto e un diritto che omette la rilevanza del dato scientifico è quantomeno costretto a scontare una perdita di adesione alla realtà. Le limitazioni del diritto alla sperimentazione scientifica non possono essere fissate se non con formule elastiche, in relazione al caso concreto.

In via generale, si possono indicare quali diritti o interessi tenere presenti nel valutare l’ammissibilità di una sperimentazione, quali controlli possano essere istituiti, ecc. Questi limiti non possono essere posti se non per legge, poiché costituiscono eccezioni ad una libertà costituzionale. Ma il legislatore non 6 libero di imporre qualsiasi limite, altrimenti verrebbe meno la garanzia costituzionale.

Inoltre, la libertà della ricerca scientifica non è solo del singolo ricercatore, ma si riflette sull’autonomia della comunità scientifica. Al legislatore è preclusa la possibilità di intervenire nelle questioni di ricerca senza basarsi su dati accettati dalla comunità scientifica.

Tuttavia, l’approccio del diritto è reso più complesso da alcune variabili: la circostanza che si tratti di una disciplina in evoluzione, capace di esprimersi più in termini di probabilità che di certezza, induce il giurista a procedere con prudenza, evitando di accumulare ritardo e di cristalliriare aspetti non ancora scientificamente consolidati.

La sfida per il diritto sta qui: nel fornire risposte idonee a tutelare tutte le posizioni giuridiche soggettive rilevanti. Ha detto la Corte costituzionale: «un intervento sul merito delle scelte terapeutiche in relazione alla loro appropriatezza non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite (Corte cost., 282/2002).

Anche quando ( 162/2014 ) ha censurato il divieto di procreazione assistita “eterologo” e la disparità di trattamento che esso determina rispetto a chi somme di patologie trattabili con fecondazione artificiale “omologa, la Consulta si attribuisce un potere di sindacato in ambito biogiuridico. La Consulta ha spostato il focus dal campo bioetico a quello sanitario, affermando che la competenza appartiene al legislatore e non a soggetti diversi da esso.

In materia di procreazione medicalmente assistita si intercetta lo scollamento tra diritto e scienza: lo smantellamento della Legge 40 ad opera delle Corti qualifica una tendenza che, demandando alle aule giudiziarie il compito di risolvere le controversie provenienti dalla realtà sociale, sancisce l’autoassoluzione del legislatore per la sua assenza nelle questioni eticamente rilevanti.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.