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PROPOSTA DI LEGGE |
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Norme per la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati |
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Articolo 1 |
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(Coltivazione in forma personale e associata di cannabis) |
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1. All’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata secondo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter»; |
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b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: |
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«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, è consentita a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis, nel limite di cinque di sesso femminile, e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, un’apposita comunicazione alla prefettura territorialmente competente, recante l’indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. Alla comunicazione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è allegata la copia di un documento d’identità valido. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. |
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1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis e in misura proporzionata al numero degli associati. A tal fine il responsabile legale invia un’apposita comunicazione alla prefettura territorialmente competente, ai sensi del comma 1-bis, allegando alla stessa la copia di un documento d’identità valido, la copia dell’atto costitutivo e dello statuto, che deve espressamente indicare, oltre alla coltivazione della cannabis come attività esclusiva, l’assenza di fini di lucro e il luogo in cui si intende realizzarla nonché l’elenco degli associati, che non possono essere in numero superiore a cinquanta, e la composizione degli organi direttivi. Gli associati devono essere maggiorenni e residenti in Italia e non devono aver riportato condanne definitive per reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale e agli articoli 70, 73 e 74 del presente testo unico. Non è consentito associarsi a più di un ente che abbia come finalità istituzionale la coltivazione di cannabis ai sensi del presente comma. La violazione della disposizione di cui al precedente periodo comporta la cancellazione d’ufficio dagli enti ai quali il soggetto risulta iscritto e, in ogni caso, ladecadenza dal diritto di associarsi ai predetti enti per i cinque anni successivi alla data di accertamento della violazione. La coltivazione e la conseguente detenzione possono essere effettuate decorso il termine di trenta giorni dalla data di invio della comunicazione, senza che la prefettura si sia pronunciata in senso negativo sulla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti. Per le attività di cui al presente comma, non si applica l’articolo 79.». |

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Articolo 2 |
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(Detenzione personale di cannabis). |
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1. Al Titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il Capo I è inserito il seguente: |
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«Capo I-bis |
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Della detenzione |
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Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). |
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1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 26, commi 1-bis e 1-ter e fatto comunque salvo quanto stabilito dall’articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti in misura non superiore ai cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio. |
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2. È vietato fumare derivati della cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati. |
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2. Alla rubrica del Titolo III del citato testo unico, dopo le parole: «coltivazione e produzione,», sono inserite le seguenti: «alla detenzione,». |

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Articolo 3 |
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(Condotte non punibili e fatti di lieve entità). |
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1. All’articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa ottenuti destinati al consumo personale, e comunque nel limite massimo di cui all’articolo 30-bis, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori.» |
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b) al comma 5 le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a sei anni e della multa da euro 2.064 a euro 13.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall’articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 1.032 a euro 6.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo.» |

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Articolo 4. |
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(Illeciti amministrativi). |
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1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all’articolo 75, comma 1, sono soppresse le parole «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,»; |
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b) all’articolo 75, il comma 1-bis è sostituito dal seguente comma: «1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall’articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previste dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1-ter l’importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano state poste in essere da persona minore di età, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili.»; |
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c) all’articolo 75, ai commi 3, primo periodo, 9, 13 e 14 dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «e 1-bis»; |
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d) l’articolo 75-bis è abrogato. |

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Articolo 5. |
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(Monopolio della cannabis). |
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1. Al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907. |
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2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) dopo il titolo II è inserito il seguente: |
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«TITOLO II-BIS |
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MONOPOLIO DELLA CANNABIS |
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Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica. |
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Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis. |
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Art. 63-quater. – (Esclusioni). – 1. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis, nel limite di cinque di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo personale, effettuate ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26, commi 1-bis e 1-ter, e 73, comma 3-bis. |
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Art. 63-quinquies. – (Licenza per la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati). – 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare all’interno del territorio nazionale la coltivazione della cannabis e la preparazione dei prodotti da essa derivati. |
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Art. 63-sexies. – (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). – 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati a persone maggiorenni, in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività. |
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Art. 63-septies. – (Tutela del monopolio e divieto di importazione e esportazione). – 1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 63-quater, sono vietate la semina, la coltivazione e la vendita di piante di cannabis nonché la preparazione e la vendita dei prodotti da esse derivati, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. È altresì vietata, in ogni caso, l’importazione e l’esportazione di piante di cannabis e dei prodotti da esse derivati, anche se effettuate da soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 63-quinquies e 63-sexies. La violazione del monopolio comporta l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
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b) nel titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati». |
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni e i controlli conseguenti: |
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a) per la coltivazione della cannabis, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all’attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico; |
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b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis, stabilendo il livello delle accise, il livello dell’aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico; |
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c) per l’integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70% dell’approvvigionamento totale; |
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d) per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione sul territorio. |
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4. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina: |
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a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico; |
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b) le modalità di confezionamento dei suddetti prodotti, per garantire una effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati dalla cannabis. |
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5. Il Ministro dell’Agricoltura, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze, |
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a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avendo riguardo all’esigenza di privilegiare aree economicamente depresse e, in ogni caso, escludendo la sostituzione di colture destinate all’alimentazione umana o animale; |
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b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell’attività del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA). |
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6. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità. |

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Articolo 6 |
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(Coltivazione della cannabis per la produzione farmaceutica e semplificazione del regime di produzione, prescrizione, distribuzione e dispensazione dei farmaci contenenti derivati della cannabis) |
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1. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione: |
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a) delle procedure e attività per il miglioramento genetico delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee, individuando il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) quale ente preposto a svolgere tali attività; |
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b) di aree e pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali attraverso disposizioni di attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; |
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c) di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a indicazioni rese dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco e il Comando generale della Guardia di finanza, per quanto di competenza. |
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2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all’articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca, alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica»; |
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b) all’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano a colui che coltivi piante di cannabis in numero non superiore a quello indicato con specifica autorizzazione, in relazione a patologie da cui è affetto egli stesso, un prossimo congiunto o persona con la quale conviva. L’autorizzazione di cui al primo periodo è rilasciata da una apposita commissione ministeriale di esperti, istituita secondo le modalità previste con decreto del Ministro della salute non avente natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; |
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c) all’articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Il Ministero della salute promuove, d’intesa con l’Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull’impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta di cannabis»; |
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d) all’articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all’allegato III-bis», sono aggiunte le seguenti: «ovvero per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta di cannabis» e, dopo le parole: «alla terapia del dolore secondo le vigenti disposizioni,», sono aggiunte le seguenti: «nonché di pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati»; |
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e) all’articolo 43: |
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1) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «ovvero per la prescrizione di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis»; |
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2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5.1. La prescrizione di preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non superiore a sei mesi. La ricetta contiene altresì l’indicazione del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata.»; |
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3) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l’effettuazione di terapie domiciliari.»; |
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f) all’articolo 45: |
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1) il comma 1 è abrogato; |
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2) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14»; |
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3) al comma 4, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti: «ovvero di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis,»; |
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4) al comma 9, le parole: «da euro 100 a euro 600» sono sostituite dalle seguenti: « da euro 52 ad euro 258». |

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Articolo 7 |
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(Destinazione delle risorse finanziarie) |
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1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1-bis dell’articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall’articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo IX, Capo I, e al titolo XI del citato testo unico. |
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2. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, sono destinate per al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all’articolo 127 del citato testo unico, nella misura del cinque per cento del totale annuo. |

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Articolo 8 |
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(Relazione alle Camere) |
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1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della stessa e sui suoi effetti, con particolare riferimento: |
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a)all’andamento della coltivazione personale e in forma associata di cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa ottenuti soggette a monopolio; |
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b)alle fasce di età dei consumatori; |
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c)al rapporto tra l’uso di cannabis e di prodotti da essa derivati e il consumo di alcoolici e di altre sostanze stupefacenti o psicotrope; |
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d)agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis e di prodotti da essa derivati; |
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e)all’utilizzo specifico delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 7; |
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f)all’eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche. |

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Articolo 9 |
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(Entrata in vigore) |
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1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 entrano in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. |
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2. La disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, commi terzo, quarto, quinto e sesto, 6 e 7, comma primo, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. |
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3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi primo e secondo, 7, comma secondo e 8 entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione dei decreti di cui all’articolo 5, commi terzo, quarto e quinto. |
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RATIO: Disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni, prevedendo una “gradualità” temporale prima del funzionamento “a regime”. In particolare, entrano in vigore: subito dopo la pubblicazione della legge le norme di riforma del sistema sanzionatorio e quelle relative alla detenzione consentita di cannabis e prodotti derivati, nonché quelle sulla cannabis terapeutica; novanta giorni dopo la pubblicazione della legge quelle relative alla coltivazione consentita, in forma personale e associata; un anno dopo la pubblicazione della legge (e sei mesi dopo l’emanazione dei decreti di disciplina dell’attività di coltivazione, preparazione dei prodotti e vendita al dettaglio) le norme che disciplinano il mercato legale della cannabis e dei prodotti derivati. |
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L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.