
E’ stata rinviata per l’ennesima volta alla Consulta, la legge 40 in merito al divieto di fecondazione eterologa. La decisione è stata presa dal Tribunale di Firenze, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in seguito al ricorso di una coppia sterile di Trento, rivoltasi all’Associazione Coscioni. Il messaggio che arriva dalla magistratura fiorentina è chiaro e rileva il contrasto esistente tra il «divieto di eterologa» stabilito dalla cosiddetta legge 40 e il «precetto costituzionale» dell’articolo 3 secondo cui un «medesimo problema può essere oggetto di trattamento differenziato solo ove sussista oggettiva giustificazione». Dopo le recenti ordinanze dei tribunali di Milano e Catania, nel solo mese di aprile questo è il terzo rinvio alla Corte Costituzionale in merito al divieto della pratica dell’eterologa, quella che consente alle coppie sterili in maniera assoluta di poter procreare utilizzando materiale genetico di un terzo soggetto. Tale divieto lederebbe dunque il principio di uguaglianza. Secondo il giudice fiorentino, infatti, vietare la «PMA eterologa» comporta «una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza». «Dunque – commentano i legali della coppia che ha presentato il ricorso – un messaggio forte e chiaro il cui punto centrale è il rilievo circa il contrasto tra il divieto di eterologa e i precetti costituzionali». «Il dibattito che si sta riaprendo, sul piano giuridico è viziato da una premessa inesatta, che ne condiziona gli esiti. Non si può affermare che la procreazione medicalmente assistita si configuri come una terapia della sterilità e dell’infertilità. Infatti questa tecnica ha una funzione sostitutiva di una parte del processo riproduttivo, permettendo la nascita di un figlio» lo dice il direttore del Centro di ateneo di Bioetica dell’Università Cattolica, Adriano Pessina. Che chiarisce: «Nel divieto di fecondazione eterologa non è in gioco la salute riproduttiva della coppia, perchè anche ricorrendo ad essa, la coppia resta infertile o sterile. Il divieto, invece, è volto a tutelare il diritto del nascituro a essere generato dalla stessa coppia sociale che lo crescerà, impedendo così la legalizzazione della dissociazione tra le figure parentali. Per avere un figlio con la fecondazione eterologa si deve infatti ricorrere a un donatore – che è il vero genitore – che risulta essere estraneo alla coppia che ricorre alla tecnica». Conclude: «La questione giuridica non può essere adeguatamente affrontata se non si prendono in considerazione le differenti implicazioni etiche, sociali e culturali che entrano in gioco nella fecondazione omologa ed eterologa».

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.