1. Deve essere proibita ogni forma di clonazione di individui umani, sia essa intesa come produzione o tentativo diproduzione di un embrione umano, tramite l'introduzione del nucleo di una cellula somatica in un ovocito, il cui nucleo sia stato rimosso (nuclear transfer), sia essa intesa come produzione di embrioni a partire da un embrione preesistente – indipendentemente dalla sua origine – attraverso la separazione artificiale di una o piu' delle sue cellule (embryo splitting).
2. La differenza tra clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica risiede soltanto nello scopo dell'operazione: si tratta, infatti, sempre di produrre un embrione per clonazione (a) o per impiantarlo in un utero al fine di portare al termine la gravidanza, (b) oppure per utilizzarlo ai fini della ricerca scientifica (ad es.: per la produzione di cellule staminali), in modo tale da causarne inevitabilmente la distruzione. Fermo restand, pertanto, il divieto totale della clonazione umana, e' ipotizzabile la determinazione di diverse fattispecie penali, a seconda dello scopo e delle circostanze degli atti condannati.
3. L'eventuale tentativo di produzione di embrioni chimerici, che combinino materiale genetico umano ed animale, deve essere oggetto di sanzioni penali specialmente severe.
4. La condanna penale della produzione artificiale di embrioni e della clonazione umana deve comprendere ogni atto di commercio e discambio non commerciale, a livello nazionale ed internazionale, di embrioni prodotti tramite la clonazione o di materiale proveniente dai medesimi. Parimenti, non si deve riconoscere nessun tipo di diritto di proprieta' intellettuale su conoscenze o tecnologie relative alla clonazione umana.
5. La Santa Sede, invece, non e' contraria alla produzione di cellule staminali a partire da sogetti adulti, o comunque per vie che non implichino un uso distruttivo di embrioni vivi, compresi quelli crioconservati. Si ritiene anche lecito il prelievo di cellule, tessuti o altro materiale biologico da embrioni o feti morti spontaneamente.
6. Diversamente, la clonazione intesa non come produzione di individui, ma come semplice moltiplicazione cellulare (in particolare di cellule staminali), in se stessa non solleva alcuna obiezione etica.
7. La clonazione animale o vegetale e' retta da altri parametri etici e non rientra nella materia qui in discussione.