PROCREAZIONE, I CONTENUTI DEL TESTO IN DISCUSSIONE (La Provincia Pavese)

<b>24 Settembre 2003</b> – Ecco i punti della legge sulla procreazione assistita da oggi all'esame dell'Aula del Senato ed approvata dalla Camera il 18 giugno 2002. – Consentita solo se non si potranno eliminare le cause che impediscono la procreazione; sterilità e infertilità dovranno essere documentate e certificate dal medico.

– No all'eterologa: vietata la fecondazione con seme di persona estranea alla coppia.

– Vietata la fecondazione ai single, ai gay, alle "mamme-nonne" e post mortem.

– I bambini che nasceranno dall'applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.

– Vietate sia la sperimentazione sugli embrioni sia la clonazione umana. Vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione. – Possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.

– Prevista l'adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l'impianto da almeno tre anni.

– Il congelamento è consentito solo quando il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili.

– Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro che verrà istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità; i centri dovranno rispondere a requisiti che saranno determinati con un apposito Dpr.

– Prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge.