Il provvedimento, primo nel suo genere, riafferma ed amplia la valenza del diritto alla salute, scritto nell’art. 32 della Costituzione, considerato non recessivo rispetto a norme giuridiche a fondamento etico che pure di fatto ne limitavano l’efficacia.
Questo, in sintesi, l’assai rilevante contenuto giuridico dell’ordinanza resa dal Giudice dr.ssa Elisabetta Pierazzi del Tribunale di Avezzano il 2 febbraio u.s. nel procedimento cautelare promosso da Marco Di Paolo, 43 anni, malato di sclerosi multipla, allo stadio avanzato, in condizioni di particolare indigenza per ottenere dalla propria Azienda Sanitaria Locale la somministrazione gratuita del farmaco a base di cannabis prodotto fuori dall’Italia e dimostratosi l’unico efficace ad alleviarne le sofferenze.
“Sono felice di questa mia vittoria – dice Marco Di Paolo – che è la vittoria di tutti i malati costretti a rinunciare alle uniche cure che possono alleviarne le sofferenze in base a divieti irragionevoli e contrari ai fondamentali diritti umani e civili. Non si tratta – continua Di Paolo – di liberalizzare l’uso della cannabis, equivoco che può scaturire dalla irresponsabile banalizzazione fatta in questi giorni da personaggi alla ricerca di ulteriore notorietà che invocano un effetto terapeutico dell’assunzione di droghe pesanti, contraddetto da tutte le evidenze scientifiche. La partita è piuttosto quella di evitare che la generalizzazione indiscriminata di un divieto, pure eticamente motivato, travolga anche il diritto sacrosanto dei malati a conservare nella malattia una minima qualità di vita rispettosa della dignità umana”.
L’Avv. Bartolo De Vita, legale del Di Paolo, osserva che “a poche settimane di distanza dalla pronuncia del Tribunale di Salerno, che aveva autorizzato, per la prima volta in Italia dopo la legge 40 del 2004, la diagnosi genetica preimpianto a una coppia fertile portatrice di una grave malattia ereditaria, ancora un Giudice fa salvo il diritto alla salute di soggetti che si vedono negare la prestazione sanitaria richiesta in virtù di una normativa pesantemente condizionata da improprie e parziali valutazioni etiche”.
La pronuncia giunge nel momento in cui si discute in sede parlamentare perché anche nella materia dell’utilizzo di stupefacenti con effetti farmacologici a fini terapeutici si possa giungere ad una normativa finalmente scevra da preconcetti ideologici che, oggi come in passato, continuano a limitare l’uso di percorsi diagnostici e curativi supportati dalla evidenza medica e scientifica, costringendo il cittadino ad affidare in extremis allo scrupolo e al coraggio della Magistratura informata e sensibile la tutela del diritto alla salute e alla dignità umana.
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