(alla fine del comunicato è riportato il testo integrale della proposta di legge)
Ieri, i deputati radicali (Bruno Mellano, Donatella Poretti, Marco Beltrandi, Sergio D’Elia e Maurizio Turco) del Gruppo "Socialisti e Radicali – RNP" hanno presentato una Proposta di Legge su "Riforma procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere" (vedi testo in fondo).
La PDL scardina completamente il meccanismo delle "nomine" – ora di competenza delle giunte regionali e quindi dei partiti – sostituendolo in modo radicale. La selezione dei manager delle aziende sanitarie viene affidata totalmente a una commissione costituita da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del consulting manageriale, prese in considerazione in base alla media ponderata dei seguenti fattori: fatturato, numero delle sedi sul territorio, numero personale inquadrato e a progetto. La commissione suddetta stila una graduatoria in base alla quale sono assegnati i vari posti in palio, tenendo conto anche delle indicazioni dei candidati e delle valutazioni della commissione.
Al fine di contemperare l’esigenza di avere a capo delle aziende sanitarie regionali manager senza vincoli di partito con quella di assicurare comunque una gestione sanitaria coesa e con obiettivi univoci a livello regionale, è lasciata inalterata la possibilità per la regione di non confermare i direttori regionali alla scadenza del loro incarico nonché di farli decadere in corso d’opera – motivando pubblicamente i motivi della revoca – quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione.
Si provvede alla sostituzione di uno o più direttori generali attingendo alla graduatoria.
Ricordiamo che il direttore generale dell’azienda sanitaria riveste un ruolo cruciale nel buon andamento della stessa anche perché è lui a nominare il direttore sanitario e amministrativo nonché i primari negli ospedali.
Bruno Mellano (primo firmatario della PDL) e Giulio Manfredi (Giunta di segreteria Radicali Italiani):
"Già nel gennaio 2002 presentammo una proposta di legge simile nel Consiglio Regionale del Piemonte, dopo che il direttore generale delle Molinette di Torino era stato arrestato per concussione. Da allora, la situazione non è certo cambiata, si è anzi incancrenita, come dimostrano i fatti di cronaca relativi alle aziende sanitarie campane e calabresi, come dimostra, soprattutto, la tabella pubblicata da un diffuso settimanale, con la ripartizione a seconda del partito di appartenenza, regione per regione, dei 277 direttori generali della sanità.
Il disegno di legge in materia presentato lo scorso dicembre dal ministro della Salute Livia Turco è del tutto inadeguato a porre fine alla spartizione partitocratica dei manager della sanità: si passerebbe dalla nomina tout court decisa oggi dalla giunta regionale ad una nomina conseguente alla scelta fra una terna di nomi indicati da una commissione composta da tre membri scelti dalla regione, di cui uno tra dirigenti apicali della regione stessa, uno tra i direttori generali di aziende sanitarie regionali e uno tra docenti universitari. E’ del tutto evidente che almeno due dei tre commissari indicati sono sottoposti all’influenza politica; inoltre, il tutto si conclude con la solita scelta discrezionale, seppur ristretta a tre nominativi.
Non siamo così ingenui da illuderci che la situazione cambi a breve termine: la PDL radicale presentata ieri farà la stessa fine di quella presentata sei anni fa. Abbiamo voluto, però, che rimanesse traccia formale in Parlamento della possibilità concreta di modificare uno stato delle cose che colpisce il cittadino due volte: la prima con prestazioni sanitarie inadeguate e carenti, che ledono il suo diritto costituzionale alla salute; la seconda con la mala gestione delle risorse pubbliche, a cui i cittadini contribuiscono con il pagamento di imposte e tickets sanitari.".
_______
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati radicali Mellano, Poretti, Beltrandi, D’Elia, Turco (Maurizio)
presentata il 4 febbraio 2008
RIFORMA PROCEDURE DI SELEZIONE DEI DIRETTORI GENERALI
DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E OSPEDALIERE
Onorevoli colleghi! – Recenti fatti di cronaca avvenuti sia in Campania sia in Calabria hanno portato nuovamente alla ribalta l’annosa questione delle nomine nella sanità. Questione che non interessa unicamente le regioni citate ma l’intera collettività nazionale; prova ne sia che un autorevole settimanale ha pubblicato – senza che tale pubblicazione provocasse alcuna reazione indignata dei soggetti interessati – una tabella con la suddivisione, regione per regione, dei 277 direttori generali della sanità secondo l’area politica di appartenenza.
L’occupazione da parte della partitocrazia di qualsiasi posto pubblico raggiunge nel campo sanitario il suo apice e provoca gli effetti più deleteri per i cittadini, poiché l’affidare strutture complesse e costose come le aziende sanitarie regionali a persone designate dalle rispettive giunte regionali non tanto per le loro capacità manageriali quanto per il loro grado di acquiescenza ai politici si riflette a cascata, o, per meglio dire, a piramide, sull’intera struttura e si ripercuote negativamente su chi sta alla base di quella piramide, il cittadino utente, con conseguenze deleterie sia per la salute dei cittadini sia per il corretto utilizzo delle risorse che essi contribuiscono ogni anno a finanziare con le imposte e con i ticket sanitari.
La situazione è divenuta così intollerabile da costringere il ministro della Salute, on. Livia Turco, a presentare, l’11 dicembre 20007, un disegno di legge (n. 1920), contenente, tra l’altro, la modifica dei criteri di nomina dei direttori generali previsto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 smi.
La riforma proposta dal governo è del tutto inadeguata: si passerebbe dalla nomina tout court decisa oggi dalla giunta regionale ad una nomina conseguente alla scelta fra una terna di nomi indicati da una commissione composta da tre membri scelti dalla regione, di cui uno tra dirigenti apicali della regione stessa, uno tra i direttori generali di aziende sanitarie regionali e uno tra docenti universitari.
E’ del tutto evidente che almeno due dei tre commissari indicati sono sottoposti all’influenza politica; inoltre, il tutto si conclude con la solita scelta discrezionale, seppur ristretta a tre nominativi.
La nostra proposta di legge scardina completamente il meccanismo delle "nomine", sostituendolo in modo radicale. La selezione dei manager delle aziende sanitarie viene affidata totalmente a una commissione costituita da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del consulting manageriale, prese in considerazione in base alla media ponderata dei seguenti fattori: fatturato, numero delle sedi sul territorio, numero personale inquadrato e a progetto. La commissione suddetta stila una graduatoria in base alla quale sono assegnati i vari posti in palio, tenendo conto anche delle indicazioni dei candidati e delle valutazioni della commissione.
Al fine di contemperare l’esigenza di avere a capo delle aziende sanitarie regionali manager senza vincoli di partito con quella di assicurare comunque una gestione sanitaria coesa e con obiettivi univoci a livello regionale, è lasciata inalterata la possibilità per la regione di non confermare i direttori regionali alla scadenza del loro incarico nonché di farli decadere in corso d’opera quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione.
Si provvede alla sostituzione di uno o più direttori generali attingendo alla graduatoria. Al fine di evitare il rischio che, a seguito di un abnorme numero di sostituzioni, siano designati a dirigere le aziende sanitarie regionali persone non aventi le capacità indispensabili, si è fissata una clausola di salvaguardia: la graduatoria può contenere al massimo il doppio dei posti messi a concorso. In caso di esaurimento dei candidati, si procede a un nuovo bando di concorso, alla scadenza dei contratti in atto.
Un meccanismo di selezione dei manager come previsto dalla presente proposta di legge avrebbe conseguenze benefiche sull’intera struttura di comando delle aziende sanitarie regionali, poiché, ricordiamolo, sia il direttore sanitario che quello amministrativo sia i primari negli ospedali sono nominati dal direttore generale.
Infine, la proposta di legge ha recepito alcune parti del disegno di legge del governo, che aggiornano una legge ormai vecchia, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di pubblicizzare l’intero iter della selezione dei direttori generali tramite Internet.
PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1
All’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 505, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
"Le regioni rendono nota, con congruo anticipo (almeno due mesi prima della scadenza del bando di concorso pubblico), anche utilizzando i propri siti internet, l’attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie regionali.
Il bando di concorso è aperto a tutti i cittadini dell’Unione Europea.
I curricula dei candidati devono corrispondere al "modello UE" e devono essere pubblicati sul sito Internet della regione.
b) al comma 3, lettera a), dopo la parola "laurea" aggiungere "o documento equipollente";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. I requisiti di cui al comma 3 sono valutati da una commissione nominata dalla regione, composta da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del consulting manageriale, prese in considerazione in base alla media ponderata dei seguenti fattori: fatturato, numero delle sedi sul territorio, numero personale inquadrato e a progetto.
3-ter. La commissione elabora una scheda di valutazione dei candidati.
La commissione compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e poi un colloquio con ciascun candidato suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo ed in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico manageriale.
La commissione compila una graduatoria dei candidati, tenendo conto delle strategie regionali in materia sanitaria e delle condizioni delle aziende sanitarie regionali. La graduatoria è pubblicata sul sito Internet della regione.
La regione nomina il direttore generale sulla base della graduatoria e delle eventuali indicazioni della commissione.
La graduatoria può contenere al massimo il doppio dei posti messi a concorso.
In caso di esaurimento dei candidati, si procede a un nuovo bando di concorso, alla scadenza dei contratti in atto.
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I direttori generali producono il certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria entro diciotto mesi dalla nomina. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dalla Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati. L’accreditamento relativo ai contenuti, alla metodologia delle attività didattiche e alla durata dei corsi è effettuato, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di proposte formulate congiuntamente dall’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione – e dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che assicura il coordinamento in rete dei centri di formazione individuati dalle regioni al fine di consentirne la validità per l’intero territorio nazionale";
e) dopo il comma 4, come sostituito dalla lettera d) del presente comma, è inserito il seguente:
"4-bis. La regione trasmette all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e al Sistema di valutazione del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1-quater il provvedimento di nomina del direttore generale e la documentazione contenente la valutazione della commissione";
f) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Le regioni, in sede di conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria, anche sentite le organizzazioni di tutela dei diritti, determinano preventivamente i criteri di valutazione dell’attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti e quantificati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari e rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.";
g) nel comma 6 sono aggiunti i seguenti due periodi:
"Sia il provvedimento di conferma sia il provvedimento di non conferma del direttore generale deve essere adeguatamente motivato e deve essere pubblicato sui siti Internet sia della Regione sia dell’Azienda sanitaria interessata.
In caso di non conferma del direttore generale, si procede alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria di cui al comma 3-ter.
h) nel comma 7, dopo le parole "provvede alla sua sostituzione" aggiungere le parole "attingendo alla graduatoria di cui al comma 3-ter;".
Art. 2
1. Sono abolite tutte le disposizioni in contrasto con quelle previste nella presente legge
2. Sono fatte salvi tutti i provvedimenti adottati dalle regioni prima dell’entrata in vigore della presente legge.