L’ordinanza del GIP Laviola, con la quale è stata disposta l’imputazione coatta nei confronti del dr. Mario Riccio, anche ad un primo esame, pare viziata da una intrinseca contraddittorietà ed illogicità. Il GIP infatti, riconosce che nel nostro ordinamento il diritto di autodeterminazione del malato e di rifiuto delle terapie, di cui agli artt. 13 e 32 Cost., possono giungere sino al punto di rifiutare terapie salvavita, dovendo riconoscere al paziente la più ampia possibilità di scelta e di decisione.
Successivamente, però,lo stesso GIP afferma, che nel caso di specie, in ragione delle modalità concrete dell’intervento del dr. Riccio, sarebbe stato superato il limite invalicabile del diritto alla vita. Ma il limite del diritto alla vita o è invalicabile, sempre, anche quando in senso diverso disponga la volontà del paziente o non lo è mai; certo non possono essere le modalità concrete di intervento, o di non intervento, a determinarne il superamento.
Sul piano squisitamente penale, il GIP pare dimentico dell’art. 40 del c.p., il quale prevede che non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Da questo punto di vista la posizione del dr. Riccio, che secondo le chiare ed in equivoche volontà di Welby, attivamente ha interrotto il ventilatore artificiale non è differente da quella – valutata come lecita dal GIP in osservanza peraltro di una copiosa giurisprudenza in materia – del medico che omette, ad esempio, una trasfusione salvavita, perché in tal senso si è espressa, in esplicazione degli art. 13 e 32 Cost., la volontà del paziente.
Ordinanze come questa rischiano di gettare grande confusione sia negli operatori sanitari, sia nei pazienti che, stando a quanto scritto dal GIP, parrebbero poter disporre di un diritto di autodeterminazione ‘variabile’; ‘pieno’ nel caso in cui al medico venga chiesto di astenersi dal praticare terapie salvavita, ‘limitato’, dall’inviolabile diritto alla vita, nel caso in cui al medico sia richiesto di interrompere una terapia che abbia come conseguenza la morte.