Etica o convenienza quando l’obiezione di coscienza non è una scelta

Marina Mengarelli

Le leggi come è noto sono costruzioni storiche e sociali , respirano l’aria dell’epoca alla quale appartengono, interpretano le istanze, prevengono i conflitti tra portatori di interessi o di diritti, bilanciano gli interessi in gioco,sono ,anche,delle rappresentazioni sociali.
Sono quindi destinate ad invecchiare e se il contesto esterno cambia possono e a volte debbono cambiare anch’esse.
La legge 194 non fa eccezione e in aggiunta presenta criticità socioculturali di tutta evidenza. Oggi se ne parlerà in vario modo.
Si parlerà di come l’attuazione dell ‘istituto dell’obiezione di coscienza stia producendo, nella 194, una serie di gravi problemi ,del fatto che sembrano esistere almeno due tipi di obiezione, di coscienza e di convenienza,di come si possa separare l’obiezione di coscienza dall’obiezione di convenienza, di come sia opportuno distinguere le dichiarazioni di principio sincere da quelle opportunistiche.
Anche quando non è la coscienza ,la sua libertà, in gioco, ma altre sono le ragioni, stiamo sempre parlando di scelte, si tratta di comprendere se queste ragioni altre sono legittime ,se possono essere sostenute e difese e soprattutto se il privilegio di sottrarsi a quanto una legge prevede debba essere concesso a titolo gratuito, o si debba invece prevedere un costo, in termini di compiti aggiuntivi o alternativi, per gli operatori che azionano l’obiezione.
I numeri che ci consentono di leggere in che modo lavora la legge, ci dicono che questa analisi va fatta e direi che va fatta principalmente per assicurare il corretto funzionamento della legge, il diritto delle donne italiane a utilizzare una legge dello Stato, ma anche per reintrodurre nella possibilità di accedere alla obiezione di coscienza proprio il suo contenuto più interiore, la coscienza dei suoi utilizzatori.
Accade spesso in Italia di assistere allo scollamento tra principi e fatti, tra teoria e morale pubblica e pratica personale.
La virtù nazionale , l’astuzia, viene coltivata, praticata, tollerata, spesso con una indulgenza francamente insopportabile.
Io aggiungerò solo una breve osservazione che vuole essere anche una domanda aperta a tutti.
Trentaquattro anni sono uno spazio di tempo determinato ne’ breve ne’ lungo, possiamo tutti concordare su questo, se lo consideriamo in relazione alle vite dei singoli soggetti, per esempio, può essere considerato uno spazio relativamente consistente, vista la durata media della vita di cui gli abitanti di questa parte del mondo possono usufruire ,all’inizio del terzo millennio.
Questa parte del mondo, però, ha subito, in un arco di tempo che deve invece essere giudicato molto breve, se lo si analizza nella prospettiva culturale più ampia ,quella che è propria delle generazioni e non dei singoli,delle modificazioni particolarmente significative innescate dallo sviluppo della conoscenza scientifica e delle tecnologie che ne derivano.
La scienza ha contribuito a ridisegnare le coordinate di riferimento delle vite dei singoli in molti campi e ,nel farlo ,ci ha chiamato ad una riflessione multidisciplinare ,complessa e conflittuale, che sta impegnandoci nella ridefinizione dei nostri diritti di cittadinanza alla luce del principio di autodeterminazione.
E’ in questo tipo di contesto in parte mutato e destinato a mutare sempre di più e più in fretta, che dobbiamo situare anche la materia oggetto di questa legge.
La relazione di cura si trova ormai a realizzarsi in una situazione delicata e complicata, che presenta gradi sempre maggiori di conflittualità latente ed esplicita. Ne sono conferma i dati relativi al contenzioso medico legale ,cresciuto in 15 anni del 134%, e quelli relativi ai premi assicurativi ,cresciuti ,sempre in 15 anni ,del 1200%. Non è certo un caso che la materia sia sotto osservazione legislativa , siano in discussione progetti di legge relativi a questo argomento e dal 2011 sia stata introdotta la conciliazione obbligatoria prima dell’azione giudiziaria.
Le responsabilità della degenerazione del modello classico di cura, quello paternalista, sono note, da un lato l’iperspecializzazione delle conoscenze scientifiche e delle discipline relative ,che ha comportato, di fatto ,la frammentazione dei servizi e dei professionisti imponendo al cittadino un rapporto multiplo, esposto ad una serie di complicazioni.
Dall’altro il quadro di riferimento per l’azione del cittadino si è incardinato ogni giorno di più attorno al principio di autodeterminazione, sia livello delle legislazioni nazionali che a quello delle normative sovranazionali.( Carta Costituzionale,Carta dei diritti europea,Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo,Convenzione di Oviedo,Codici civili nazionali)
Nella relazione di cura siamo ormai transitati anche noi verso il modello contrattualista, regolato e scandito dalle procedure sanitarie e sancito dal consenso informato, diventato sempre più solo un pesante cumulo di carte al servizio della medicina difensiva e sempre meno quello che avrebbe dovuto essere, uno strumento di tutela per il cittadino , necessario a sanare l’asimmetria conoscitiva che è la pregiudiziale fondativa della relazione tra curanti e curati.
La relazione oggi non è più con il paziente, con il malato, con il cliente è con un interlocutore che è, prima che altro ,soggetto e titolare di diritti ,cittadino .
Per tornare alla legge 194, al di là di contenuti specifici, pensiamo davvero che l’obiezione di coscienza degli operatori sanitari, in un contesto di questo genere possa trovare ancora spazio?
Per quanto mi riguarda nutro forti perplessità anche nei confronti della libertà di coscienza dei parlamentari, che viene spesso invocata nel settore delle cosiddette materie eticamente sensibili, terminologia tra l’altro del tutto fuorviante.
Si può ancora pensare che i cittadini accettino anche solo il rischio di una perdita di sovranità sulle proprie vite.
Si può ancora sostenere che la relazione di cura consideri il curato in modo così non universalistico, alla pagina x è titolare di diritti e in un’altra non lo è perché deve accettare la supremazia dell’operatore.
Non potrebbe accadere ,sempre più spesso, che l’operatore sia portato in giudizio dal cittadino, le strade a sua disposizione diventano sempre più chiare e più costose per tutti,ad esempio anche in Italia ,operatori del diritto piuttosto spregiudicati, stanno presentando in modo aggressivo la loro azione al servizio della domanda di contenzioso.
In sostanza, se per il cittadino l’orizzonte culturale e normativo della relazione di cura si sta strutturando saldamente attorno alla autodeterminazione e non al paternalismo, a quali principi dovremmo allora ancorare la relazione di cura, per consentirne la realizzazione ,all’interno di un sistema i cui attori potrebbero anche non essere più gli stessi, visto che i sistemi universalistici si trovano in grandi difficoltà, in modo da favorire il raggiungimento di alcuni obiettivi sui quali penso possiamo convergere ovvero: rispettare il principio di autodeterminazione dei cittadini, consentire il bilanciamento degli interessi in campo, ridurre i costi , non solo economici ma anche sociali e psicologici, della conflittualità?
Obiettivi che, a pensarci bene, sono propri anche della politica.