Fecondazione eterologa, resta il no. Una grana in meno per il governo

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Nessuna decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità del divieto di fecondazione eterologa nella legge 40. 0 meglio, si rimanda tutto all’Europa: la Corte ha infatti deciso di restituire gli atti ai tre tribunali che avevano sollevato la questione di legittimità, affinché valutino la questione alla luce della sentenza, risalente allo scorso novembre, dunque successiva ai ricorsi, pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo il 3 novembre 2011. Quindi, la legge 40 non si tocca. Con soddisfazione del mondo cattolico, di gran parte di quello politico. E anche dell’esecutivo: si evita lo scontro frontale sui temi bioetici, come è avvenuto ai tempi del governo Berlusconi. La Consulta, in sostanza, invita i tribunali che avevano sollevato la questione (Firenze, Catania e Milano) a considerare la sentenza della Camera Grande della Corte di Strasburgo, che il 3 novembre scorso di fatto aveva giudicato legittimo vietare la fecondazione eterologa nei Paesi comunitari. La sentenza si riferiva al ricorso di due coppie austriache sterili contro il divieto, stabilito dalla le austriaca, di ricorrere a tecniche di fecondazione eterologa. Il divieto, secondo i giudici europei, non viola «l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione dei diritti dell’uomo». In una prima sentenza, il primo aprile 2010, la Corte aveva dato ragione alle due coppie, per le quali l’unico modo per avere un figlio è il ricorso alla fecondazione eterologa in vitro. Ma il governo austriaco, sostenuto da quello italiano e quello tedesco, aveva chiesto una revisione del caso davanti alla Camera Grande. A novembre la Corte ha ribaltato appunto il proprio giudizio, sottolineando che, viste le questioni etiche sollevate, ma anche la rapidità dei progressi medici, ogni Paese ha un ampio margine di manovra nel normare questa materia, e quindi la legge austriaca non lede i diritti delle due coppie. Viene accolta con parziale soddisfazione la decisione da Maria Paola Costantini, uno dei legali delle coppie sterili i cui casi sono giunti davanti alla Corte per decidere sulla possibilità di ricorrere alla donazione di gameti esterni alla coppia per concepire un figlio: «La Corte costituzionale, in pratica, ha deciso di non decidere», spiega l’avvocato, «ma se avesse dichiarato costituzionalmente legittimo il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge italiana, nel nostro Paese questa pratica non sarebbe stata possibile per molti anni». Anche il mondo cattolico accoglierà con soddisfazione la sentenza: sono note le posizioni nettamente contrarie alla fecondazione eterologa e il timore che una decisione della Consulta potesse scardinare la legge 40. Il governo e il Quirinale devono tirare un sospiro di sollievo: riaprire uno scontro diretto sugli incandescenti temi di bioetica non sarebbe davvero opportuno, in questo momento. «La sentenza della Corte costituzionale si inserisce nel solco di equilibrio e di civiltà tracciato dalla legge 40, e ribadito dalle sentenza della Corte europea», dichiara il parlamentare Pdl, Alfredo Mantovano. Eugenia Roccella, deputato del Pdl ed ex sottosegretario alla Salute, spiega che quanto accaduto «mostra quanto siano stati improvvidi i tribunali italiani che hanno formulato i loro quesiti alla Corte avvalendosi di una sentenza europea non definitiva, non si sa se per imperizia o per eccesso di ideologia». Per chi intenda riprovare a «stravolgere la legge 40 «ora la strada per un nuovo ricorso è tutta in salita». Soddisfazione anche da parte di Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita, secondo il quale « la fecondazione eterologa nel nostro Paese resta vietata e probabilmente in via definitiva». Che cosa prevede, in sintesi, la legge 40? Il ricorso alla procreazione medica assistita è consentita solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità». Sono vietate la clonazione umana, e soprattutto la fecondazione eterologa (art. 4), cioè con un donatore esterno alla coppia. Vietata inoltre qualsiasi sperimentazione sull’embrione.