Né il referendum né la Consulta: la legge 40 non si tocca. La Corte Costituzionale non lo dichiara apertamente, perché di fatto non si pronuncia. Ma chiamata da tre Tribunali a esprimersi sulla fecondazione eterologa, vietata dal provvedimento del 2004 che tutela gli embrioni, sollecita i collegi a prendere in esame la questione alla luce delle nuove considerazioni della Corte europea dei Diritti dell’uomo. Cioè quella sentenza del novembre 2011 per la quale vietare la fecondazione eterologa nei paesi comunitari non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Nel 2010 la Corte di Strasburgo aveva dato ragione alle due coppie austriache che rivendicavano il proprio diritto ad avere un figlio nell’unico modo possibile: attraverso la fecondazione eterologa in vitro. Ma Vienna, sostenuta dal governo italiano e da quello tedesco, aveva chiesto una revisione del caso alla Grande camera e il giudizio era stato ribaltato. Per la Corte, viste le questioni etiche sollevate, ma anche la rapidità dei progressi medici, ogni Paese ha un ampio margine di manovra nel normare la materia e quindi la legge austriaca non lede di per sé i diritti delle due coppie. Ieri alla Consulta tre ore di udienza e due di Camera di consiglio sono bastate per raggiungere il verdetto sul quesito dei Tribunali di Firenze, Catania e Milano, ai quali si erano rivolti tre coppie sterili che si ritenevano discriminate dal comma 3 dell’articolo 4 della legge 40. E alla fine la Corte ha scelto di non decidere. L’udienza si era aperta con l’intervento del giudice Giuseppe Tesauro sulle tre ordinanze: quella emanata il 6 settembre 2010 dal Tribunale di Firenze, la prima in Italia in cui un tribunale ordinario riteneva costituzionalmente illegittimo il divieto di procreazione eterologa; quella di Catania del 21 ottobre 2010 e l’ultima, del Tribunale di Milano, febbraio 2011. L’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri, che aveva annunciato una difesa tecnico-giuridica, ha di fatto sollecitato la bocciatura dei ricorsi. Perché i giudici, ha detto, non devono supplire alle carenze del Parlamento, poiché «il divieto di fecondazione eterologa è coerente con l’impostazione dell’intera legge», e «una sua eliminazione secca, senza una legislazione che ne disciplini tutti gli aspetti, creerebbe un vuoto normativo». In realtà l’abolizione del divieto non comporterebbe la «caduta» dell’intera legge che riguarda la fecondazione assistita e la tutela dell’embrione. Il vuoto normativo eventuale riguarderebbe la decisione, tutta politica, di consentire alle coppie sterili di ricorrere alla fecondazione eterologa in patria. Ma gli avvocati delle parti danno una diversa lettura della decisione: «Non mi pare negativa in assoluto-commenta Andrea Barenghi, legale della coppia di Catania – è una sentenza compromissoria, che però lascia aperta la questione: uscendo dal linguaggio tecnico, potremmo dire che è un 1-1. I tribunali sicuramente solleveranno nuovamente la questione». Di «sentenza positiva, anche se interlocutoria», parla Filomena Gallo, legale di un’altra coppia coinvolta. La Consulta – aggiunge – poteva dichiarare che il divieto di fecondazione eterologa è costituzionale, invece ha rinviato la questione ai tribunali invitandoli a tener conto della sentenza di Strasburgo e ha respinto le tesi dell’avvocatura di Stato accogliendo le nostre». Il pronunciamento non è un segnale del tutto negativo anche per Maria Paola Costantini: «La Corte, in pratica, ha deciso di non decidere. Ma se avesse dichiarato legittimo il divieto di fecondazione eterologa, nel nostro Paese questa pratica non sarebbe stata possibile per molti anni. La questione – dice Costantini – non è affatto chiusa».
Eterologa, resta il divieto ma si potrà fare ricorso
il Messaggero