Bruno de Filippis, esperto di diritto di famiglia, autore di numerosi volumi in materia e simili:
“Prima che intervenisse la legge 40, l’inseminazione eterologa era già stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza italiana. In una celebre fattispecie, che vide l’intervento del Tribunale di Cremona (17/2/94), della Corte d’Appello di Brescia, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, ne fu riconosciuta la liceità e si affermò che essa consiste nella realizzazione di un progetto di filiazione.
Ove il divieto successivamente inserito nella legge 40 dovesse essere abrogato, la giurisprudenza, sulla base dei principi generali dell’ordinamento e dei principi costituzionali, tornerebbe, senza difficoltà, alla precedente interpretazione.
La stessa legge 40, consapevole del fatto che l’eterologa non è vietata all’estero e che, quindi, è necessario regolamentarla, per il caso che si realizzi ed abbia effetti in Italia, ha dettato, con il suo art. 9 comma tre, disposizioni in ordine al rapporto giuridico tra donatore e nato.
Si tratta pertanto di un istituto cui non può essere negato diritto di cittadinanza nel panorama giuridico”.