<b>10 Marzo 2004</b> – Roma – Divieto della fecondazione artificiale eterologa, cioè al di fuori della coppia, e della sperimentazione e clonazione degli embrioni; le tecniche di fecondazione assistita, inoltre, saranno consentite solo per risolvere problemi di sterilità o infertilità e se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci. Sono alcuni punti della legge sulla procreazione medicalmente assistita, in vigore da oggi. Intanto ieri al ministero della Salute si è insediata la commissione di esperti (ginecologi, bioeticisti, giuristi) che dovranno valutare le linee guida per dare concretezza alla nuova normativa. Queste, in sintesi, le norme previste dalla legge
Accesso alle tecniche. Sarà consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità dovranno essere documentate e certificate dal medico.
No all'eterologa. Il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.
Chi potrà ricorrere alle tecniche. Saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.
Tutela del nato e del nascituro. La legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno dall'applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
Consenso informato. La coppia dovrà essere informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole.
Embrioni e sperimentazione. Sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull' embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.
Produzione di embrioni. E' possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.
Adottabilità degli embrioni. E' prevista l' adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l' impianto da almeno tre anni.
Crioconservazione. E' consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento.
Strutture autorizzate. Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro.
Sanzioni. E' prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge.
Accesso alle tecniche. Sarà consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità dovranno essere documentate e certificate dal medico.
No all'eterologa. Il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.
Chi potrà ricorrere alle tecniche. Saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.
Tutela del nato e del nascituro. La legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno dall'applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
Consenso informato. La coppia dovrà essere informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole.
Embrioni e sperimentazione. Sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull' embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.
Produzione di embrioni. E' possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.
Adottabilità degli embrioni. E' prevista l' adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l' impianto da almeno tre anni.
Crioconservazione. E' consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento.
Strutture autorizzate. Gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro.
Sanzioni. E' prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni della legge.