Il primo sarà presentato oggi a Bologna, seguiranno Firenze, Roma, Catania e Milano. Si preannuncia una valanga di ricorsi giudiziari in conseguenza della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che stabilisce che la fecondazione eterologa non si può impedire.
E’ la strada già percorsa con successo per cambiare la legge 40 sulla fecondazione assistita nelle parti che vietavano la diagnosi genetica di preimpianto e obbligavano all’impianto contemporaneo di tre embrioni a prescindere dalle condizioni cliniche del singolo caso. Tutto fa pensare che anche in questo caso – come nell’aprile del 2009 allorquando la Corte giudicò incostituzionale quella norma – i ricorsi smantelleranno un altro obbrobrio della legge sulla procreazione medicalmente assistita, cancellandola di fatto. Il tutto a beneficio delle donne, della maternità consapevole, dello stato laico, delle libertà individuali e con grave scorno dei vari Ruini, Rutelli, Casini e compagnia.
E’ un colpo mortale quello che il pronunciamento della Corte di Strasburgo infligge alla legge 40: la sentenza stabilisce che proibire il ricorso alla donazione d’ ovuli e sperma per la fertilizzazione in vitro è una violazione dell’ articolo 8 della Convezione europea per i diritti dell’ uomo, palesemente in antitesi con le disposizioni contenute nell’articolo 4 della nostra legge che inibisce “il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”. Oggi in Italia non si può diventare genitori con l’ ausilio del seme di un donatore o dell’ovocita di una donatrice. A chiamare in causa i giudici della Corte dei diritti dell’ Uomo erano state due coppie austriache con problemi di sterilità che potevano essere superati solo grazie alla fecondazione in vitro con donazione esterna di ovuli o sperma.
Possibilità esclusa anche dalla Corte Costituzionale austriaca, che aveva ritenuto il divieto imposto dalla legge interna, in linea con i principi della Convenzione europea. Di parere opposto la Corte dei diritti umani che il 1 aprile ha esteso la tutela dell’articolo 8 della Convenzione (vita privata e familiare), anche al rispetto della volontà di chi ricorre alla fecondazione come unico sistema per superare i problemi che incidono sulla fertilità. I giudici hanno messo così un limite alla discrezionalità concessa agli stati in tema di fecondazione medicalmente assistita, affermando il divieto di discriminazione tra persone che si trovano in situazioni analoghe.
In altre parole hanno stabilito che gli Stati non sono obbligati a legiferare in materia ma, se lo fanno, la legge deve essere coerente e prendere in considerazione gli interessi di tutti, anche di quelli che per procreare hanno bisogno della donazione. Ricordiamo che sulla base dell’ art. 117 della Costituzione italiana, i diritti e la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’ uomo sono parte dell’ordinamento del nostro Paese. Forse siamo al termine del “turismo della provetta” e alla possibilità di curare anche in Italia le coppie infertili. Speriamo: ho sempre ritenuto un errore approntare una legge in materia ove necessitava semplicemente un regolamento che garantisse salute, informazione, combattesse abusi e speculazioni. Lo Stato ha voluto invece entrare pesantemente nella vita e nelle scelte personali, con moralismi, pruderie, integralismo, insensibilità. arrecando terribili danni.
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