Procedimento contro il Comune di Roma, riepilogo della vicenda giudiziaria

Comune di Roma

a cura dell’Avvocato Alessandro Gerardi

La causa civile promossa presso il Tribunale di Roma prende avvio nella seconda metà del 2009 e ha visto contrapposti, da una parte l’Associazione Luca Coscioni, la quale ha agito in giudizio in nome e per conto del signor Gustavo Fraticelli, persona disabile costretta a muoversi sulla sedia a rotelle a causa di una malattia invalidante e, dall’altra, il Comune di Roma, accusato dalla associazione ricorrente di aver tenuto una condotta discriminatoria nei confronti del signor Fraticelli per non aver reso accessibili alle persone disabili su sedia a rotelle alcuni marciapiedi del centro storico dove sono ubicate le fermate dei mezzi di superficie del trasporto pubblico (marciapiedi tutti privi di apposita rampa visto che gli stessi presentano un rialzo continuo rispetto al piano stradale).

Secondo l’Associazione Coscioni e il signor Fraticelli, infatti, il mancato rispetto, da parte del Comune di Roma, della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche integra – ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. 67/2006 – una ipotesi di discriminazione posta in essere dalla Pubblica Amministrazione in danno della persona disabile. I ricorrenti hanno dunque chiesto al Tribunale di Roma di voler:

  1. ordinare al Comune la cessazione immediata del comportamento discriminatorio mediante la realizzazione di un Piano volto alla messa a norma dei marciapiedi medesimi;
  2. condannare il Comune di Roma a risarcire al signor Fraticelli il danno non patrimoniale cagionato al medesimo in conseguenza della lesione del suo diritto alla mobilità;
  3. ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna – a spese del Comune di Roma – su uno dei quotidiani a maggiore diffusione sul territorio romano.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio depositando una memoria difensiva con la quale ha chiesto all’autorità giudiziaria di rigettare le richieste dell’Associazione Coscioni e del signor Fraticelli principalmente per motivi di diritto, ossia perché a detta dell’avvocatura comunale nel caso di specie vi sarebbe un difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario e/o un difetto di legittimazione attiva dell’Associazione ricorrente. Nel merito delle richieste avanzate dai ricorrenti, invece, l’ente comunale non ha negato (né avrebbe potuto farlo) la presenza delle barriere architettoniche dove sono ubicate le fermate degli autobus, ma si è limitata a dichiarare genericamente di aver fatto tutto il possibile per eliminarle stanziando centinaia di migliaia di euro al fine di risolvere il problema, il quale però non sarebbe di facile soluzione.

Conclusosi l’iter processuale, il Tribunale di Roma, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dottor Giuseppe Cricenti, ha emesso la sentenza n. 4929 del 05/032012 con la quale (previo rigetto di tutte le eccezioni preliminari avanzate dall’Ente comunale, compresa quella relativa alla legittimità dell’Associazione Luca Coscioni ad agire in giudizio in nome e per conto del signor Fraticelli) è stata per la prima volta accertata e dichiarata – sulla base della legge n. 67/2006 – la piena responsabilità del Comune di Roma per aver tenuto una condotta discriminatoria ai danni di una persona disabile, di tal che l’amministrazione capitolina, nella persona del sindaco pro-tempore, è stata condannata a:

  1. a realizzare, entro 12 mesi, un piano per la messa a norma dei marciapiedi corrispondenti alle fermate di Via Cernaia (unica fermata, bus 36, 60, 61, 84, 492), Passeggiata di Ripetta (due fermate in senso inverso su medesimo spartitraffico, bus: 81,224, 628, 926, 590), Piazza Fiume (spartitraffico centrale, bus: 86, 92, M, 63, 630), Via Veneto (angolo Via Emilia, bus: 52, 53, 63, 116, 160, 630), via dei Cerchi (angolo San Teodoro, bus: 81, 160, 628);
  2. a pagare in favore di Gustavo Fraticelli la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla somma di Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA a titolo di spese legali;
  3. a pubblicare a sue spese il provvedimento di condanna sulle pagine romane del quotidiano “Il Messaggero”.